Amministrazione trasparente

I documenti e le informazioni previsti dalla normativa italiana sull’Amministrazione trasparente

Statuto

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2018

Art. 1 – È istituita in Milano la Fondazione “CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA – C.D.E.C. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)” per proseguire l’attività dell’omonimo Istituto creato nel 1955 dalla Federazione Giovanile Ebraica d’Italia (F.G.E.I.). Essa è posta, sotto l’egida della Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (U.C.E.I.) anche ai sensi dell’art. 19 del presente statuto.

Scopi
Art. 2 – La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, comprese le biblioteche, della ricerca storica e della tutela dei diritti civili.
La Fondazione non ha scopo di lucro.
L’attività della Fondazione consiste nel promuovere lo studio delle vicende, della cultura e della realtà degli Ebrei, con particolare riferimento all’Italia ed all’età contemporanea, assicurando la raccolta di ogni relativa documentazione nei propri Archivi e nella propria Biblioteca.
Tramite la sua attività la Fondazione intende contrastare ogni forma di razzismo e antisemitismo, anche al fine di promuovere la tutela dei diritti civili al riguardo.
La Fondazione conserva nel tempo, tramite le sue strutture e la sua attività, la memoria della persecuzione antiebraica fascista e nazista.
Il materiale acquisito dalla Fondazione di interesse storico, archivistico, bibliografico è patrimonio inalienabile dell’ebraismo italiano.

Attività
Art. 3
Per il perseguimento dei propri scopi di cui all’art. 2, la Fondazione:
a) conduce e promuove studi, ricerche ed iniziative relativi all’ebraismo, in particolare italiano, la sua storia e cultura, l’antisemitismo e il razzismo, secondo i criteri del rigore del metodo e nell’indipendenza della ricerca scientifica;
b) conserva ed incrementa la Biblioteca e l’Emeroteca specializzate, gli Archivi di documentazione storica sulle tematiche di cui alla lettera (a), la Videoteca, gli Archivi digitali e la Raccolta documentaria sull’antisemitismo;
c) mette a disposizione del pubblico il materiale e le conoscenze acquisite e promuove la divulgazione delle stesse;
d) cura la pubblicazione di studi e ricerche svolte sulle tematiche di cui alla lettera (a);
e) mantiene rapporti con altri istituti similari in Italia e all’estero e collabora con essi e con altri Enti sui temi di comune interesse;
f) conduce e promuove programmi di aggiornamento culturale rivolti agli insegnanti, agli studenti e alla cittadinanza nell’ambito dei suoi scopi di cui all’Art. 2.
Nello svolgimento delle sue attività la Fondazione rispetta le festività ebraiche.

Gestione
Art. 4 – Alla Fondazione non è consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui agli artt.2 e 3, ad eccezione di quelle direttamente connesse e di quelle accessorie per loro natura a quelle statutarie istituzionali.
Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati è utilizzato principalmente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di intento sociale.
Non è consentita pertanto la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione inclusi quelli di cui all’art. 10 n. 6 del D.L. 4.12.1997 n. 460, nonché di fondi o riserve comunque derivanti durante la vita della Fondazione, a fondazioni, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali secondo quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate nei limiti di quanto previsto dal citato art. 8 d.lgs. 117/2017 o da ogni altra norma applicabile alle ONLUS e dopo di esse agli Enti del terzo settore.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente Statuto.
La Fondazione usa in ogni suo distintivo e comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale “e/o l’acronimo ONLUS ai sensi di legge.

Sede
Art. 5 – La Fondazione ha sede in Milano. Può aprire uffici e rappresentanze in altri luoghi in Italia e all’estero.

Patrimonio della Fondazione
Art. 6 – Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dai mezzi indicati nell’atto costitutivo della Fondazione, apportati a tale scopo dal Presidente pro-tempore dell’U.C.E.I. in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio dell’U.C.E.I. in sede di accettazione dell’eredità della Signora Trudy Goth e in conformità al decreto di autorizzazione della Prefettura di Roma del 25 gennaio 1985;
b) dal patrimonio librario, archivistico e da quant’altro già di proprietà dell’Istituto di cui all’art. 1 destinato a tale scopo dal Presidente pro-tempore dell’Istituto medesimo nell’atto costitutivo della Fondazione;
c) dagli altri beni mobili e immobili pervenuti o che perverranno ulteriormente alla Fondazione per effetto di eredità, legati, donazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi di privati e di enti espressamente destinati ad incremento del patrimonio; da quelli che verranno acquisiti per conversione dell’attuale patrimonio o per effetto della destinazione di rendite a patrimonio.

Finanziamento dell’attività
Art. 7 – Per l’adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:
a) del reddito del patrimonio;
b) di sussidi, donazioni, erogazioni, lasciti che pervengono alla Fondazione da enti o da privati che non siano destinate ad incremento del patrimonio;
c) di contribuzioni dello Stato o di enti pubblici;
d) di altri proventi eventualmente conseguenti all’attività istituzionale;
e) dei risultanti di raccolte fondi condotte ai sensi art. 7 d.lgs 117/2017 e relative norme attuative.

Bilancio annuale
Art. 8
L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione approva, insieme ad una Relazione sull’attività svolta a cura del Direttore, il bilancio consuntivo redatto e pubblicato in conformità a quanto previsto dall’art. 13 e ss. del d.lgs. 117/2017, previa sua approvazione, per quanto di sua competenza, da parte del Collegio di controllo e revisione. Il Consiglio approva il bilancio preventivo del successivo esercizio, previa approvazione, per quanto di sua competenza, da parte del Collegio di controllo e revisione, entro il 30 novembre dell’anno precedente. Qualora ricorrano particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi, per la approvazione del bilancio, del maggior termine di sei mesi.
Ove ne occorrano i presupposti, la Fondazione ottempera quanto richiesto dalla disciplina vigente in tema di bilancio sociale.

Libri obbligatori
Art. 9

La Fondazione tiene, oltre ad ogni libro o registro richiesto dalla normativa vigente:
a. il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
b. il libro delle adunanze della Giunta esecutiva, se nominata;
c. il libro del Comitato scientifico;
d. il libro del Collegio di controllo e revisione.
Il libro di cui alla lettera a) è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e gli altri libri sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Composizione del Consiglio di Amministrazione
Art. 10 
– La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto
da 11 consiglieri così formato:
a) 3 Consiglieri designati dall’U.C.E.I., di cui uno su proposta della U.G.E.I. – Unione Giovani Ebrei d’Italia;
b) 1 Consigliere designato dalla Comunità Ebraica di Milano;
c) 1 Consigliere designato dalla Comunità Ebraica di Torino;
d) 1 Consigliere designato dalla Comunità Ebraica di Roma;
e) 2 Consiglieri designato a maggioranza dai dipendenti e “collaboratori” della Fondazione così come determinati ai sensi dell’art. 13 del presente Statuto, scelti tra personalità della cultura ebraica che non siano dipendenti o “collaboratori” della Fondazione;
f) 3 Consiglieri cooptati a maggioranza assoluta dei membri che vi procedono e con le modalità di cui all’art. 11 del presente Statuto.

Durata in carica del Consiglio
Art. 11 
– Il Consiglio entra in carica una volta nominati i consiglieri di cui all’art. 10 a), b), c), d), ed e), i quali provvedono a cooptare nel termine più breve possibile i consiglieri di cui all’art. 10 f).
Il Consiglio resta in carica per quattro anni.
Nel caso che vengano a cessare per qualche ragione, durante il quadriennio, alcuni dei consiglieri designati ai sensi dell’art. 10 a), b), c), d), ed e), gli enti o le persone cui spetta la nomina dei consiglieri così cessati provvedono a designare i sostituti su invito del Presidente della Fondazione.
Il Consiglio provvede anche in corso della carica alla sostituzione, mediante cooptazione, di consiglieri cooptati che siano cessati.
Tutti i consiglieri decadono contemporaneamente al compimento del quadriennio di durata in carica del Consiglio in qualsiasi momento siano venuti a farne parte.
Il Consiglio resta comunque in carica anche dopo scaduto il quadriennio, fino all’entrata in carica del nuovo Consiglio.
I consiglieri possono essere riconfermati.
La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni del loro ufficio.

Funzionamento del Consiglio
Art. 12 – Il Consiglio è convocato dal Presidente, previo tempestivo avviso scritto di convocazione inviato anche per mezzi telematici con l’indicazione dell’ordine del giorno descrittivo degli argomenti da trattare, in via ordinaria almeno tre volte all’anno ed inoltre ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o quando venga richiesto al Presidente da almeno un terzo dei membri in carica.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza anche con mezzi di comunicazione a distanza di almeno la metà dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti salvo che il presente Statuto non preveda delle maggioranze più elevate.
Il Consiglio nomina tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un Presidente, uno o più Vice Presidenti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal o da uno dei Vice Presidenti designato dal Consiglio o, in mancanza, dalla persona dal Consiglio stesso designata.
Alle riunioni di Consiglio partecipa senza diritto di voto ma con facoltà di proposta il Direttore.
Il Consiglio invita a presenziare permanentemente o anche con criteri di turnazione alle sue riunioni fino a due rappresentanti dei dipendenti e/o dei “collaboratori”, scelti tra i medesimi, senza diritto di voto. Essi devono allontanarsi quando il Consiglio lo richieda in ragione della riservatezza dei temi da trattarsi.
Il Consiglio adotta l’assetto organizzativo della Fondazione curandone l’aggiornamento in funzione delle esigenze operative.
Il Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica adotta un regolamento per il suo funzionamento.
Il consigliere che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decade dalla carica.

Poteri del Consiglio
Art. 13
 -Spetta al Consiglio, nel perseguimento degli scopi della Fondazione, l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e del suo patrimonio con i più ampi poteri; la buona amministrazione del patrimonio; la promozione e l’organizzazione della sua attività; il reperimento dei fondi a tal scopo necessari; l’erogazione dei mezzi raccolti; la nomina del Direttore e la istituzione o risoluzione di rapporti di lavoro o collaborazione.
Il Consiglio approva bilancio preventivo e consuntivo ai sensi del precedente art. 8, nonché entro il mese di novembre un programma di attività per l’anno solare successivo.
Il Consiglio assicura il rispetto delle norme civili e tributarie, in particolare di quelle applicabili alle ONLUS in materia di redazione di scritture e documenti contabili e patrimoniali, di conservazione delle scritture stesse e della relativa documentazione.
Il Consiglio su proposta del Presidente ed a maggioranza assoluta dei propri membri in carica:
– delega proprie attribuzioni ad una Giunta esecutiva composta dal Presidente stesso e da alcuni suoi componenti;
– può delegare proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione o affidare incarichi speciali al Presidente, al o ai Vice Presidenti e/o a uno o più suoi componenti.
Il Consiglio non può comunque delegare le incombenze previste dall’art. 8, la nomina e la revoca del Direttore, l’accettazione di lasciti ed eredità.
Il Consiglio per il più efficace svolgimento dei propri compiti può nominare Comitati ed organi consultivi od istruttori con la partecipazione anche di soggetti che non facciano parte del Consiglio. In ogni caso nomina un comitato consultivo per la gestione finanziaria e del patrimonio.
Spetta al Consiglio determinare i criteri in base ai quali coloro che sono legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro o di collaborazione prolungata vengono considerati “collaboratori” della Fondazione ai soli fini del presente Statuto.

Presidente
Art. 14

Al Presidente spetta curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta, sovraintendere alla attività e alla governance della Fondazione, intrattenere rapporti istituzionali e le relazioni esterne della Fondazione.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio a norma del presente Statuto.
In caso di sua assenza o impedimento esso è sostituito a tutti gli effetti, ed anche per la rappresentanza legale di cui all’art. 17, dal Vice Presidente o da quello tra i Vice Presidenti a ciò designato dal Consiglio all’atto della nomina di un secondo Vice Presidente.
Al Presidente spetta la formazione dell’ordine del giorno delle riunioni di Consiglio e Giunta ed assicurare adeguata e tempestiva informazione ai consiglieri. Spetta altresì al Presidente curare la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporsi, previa approvazione della Giunta, al Collegio di controllo e revisione ai sensi dell’art. 8.

Comitato Scientifico
Art. 15
 – Il Consiglio può nominare un Comitato Scientifico, composto da esperti, in numero tra cinque e nove, oltre al Presidente e al Direttore quali membri di diritto, con funzioni consultive per assisterlo nelle decisioni relative alle attività di carattere storico, pubblicistico e di ricerca della Fondazione, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento. Il Comitato, tramite il Presidente o il Direttore, riferisce con cadenza annuale sull’attività svolta.

Direttore
Art. 16
I
l Direttore è nominato a maggioranza assoluta dei suoi membri dal Consiglio di amministrazione che stabilisce natura, qualifica, durata dell’incarico.
Il Direttore secondo le linee delineate dal Consiglio e dalla Giunta e nel rispetto dei compiti del Presidente è il responsabile operativo della Fondazione, sovrintende all’attività scientifica ed è investito di ogni altro potere attribuitogli dal Consiglio di amministrazione.
Il Direttore è responsabile della conservazione, catalogazione e dell’inventario del patrimonio librario e archivistico della Fondazione.

Rappresentanza legale
Art. 17
 – La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma singola al Presidente, il quale avrà quindi facoltà di stipulare in nome e per conto della Fondazione contratti bancari, con fornitori, somministratori di utenze, ecc.
La rappresentanza legale spetta pure con le modalità e per le competenze stabilite all’atto della nomina al Direttore.
Il Consiglio di amministrazione può investire della rappresentanza legale consiglieri cui abbia delegato poteri.

Collegio di controllo e revisione
Art. 18 
– Il Collegio di controllo e revisione è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I suoi membri sono nominati dall’U.C.E.I tra persone che abbiano le qualifiche richieste dalla normativa applicabile del Terzo Settore. I membri del Collegio durano in carica quattro esercizi e scadono con l’approvazione da parte del Consiglio del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio della carica.
La cessazione dei membri del Collegio per scadenza ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostruito.
I membri del Collegio sono rieleggibili.
Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sui fini e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001 ove applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio esercita compiti di monitoraggio nell’osservanza delle finalità istituzionali della Fondazione, con particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7, 8, d.lgs. 117/2017. Attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità delle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e delle norme ad esso applicabili, e di ciò viene dato atto nel bilancio consuntivo. I membri del Collegio di controllo e revisione assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare accertamenti periodici, chiedere ai componenti il Consiglio di Amministrazione notizie sull’andamento dell’attività o su determinate operazioni. Hanno ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.
Il Collegio esercita di regola anche il controllo contabile, salva la facoltà di deferire nei limiti della normativa vigente il controllo contabile a separati organi.
Ai membri del Collegio di controllo e revisione spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione all’incarico loro conferito. Si applicano, per quanto non previsto nel presente statuto né nella normativa applicabile, le disposizioni, in quanto compatibili, dettate per il collegio sindacale di società per azioni, salve le disposizioni normative a carattere speciale applicabili alla Fondazione.
Il Collegio riferisce con relazione annuale oltre che al Consiglio di Amministrazione all’U.C.E.I.

Rapporto con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (U.C.E.I.)
Art. 19
 – In ragione del suo carattere ebraico, la Fondazione C.D.E.C. è soggetta alla vigilanza dell’U.C.E.I. ai sensi dell’art. 38 dello Statuto dell’Ebraismo italiano di cui all’art. 20 della L. 8.3.1989 n. 101. A tale scopo il Consiglio della Fondazione e per esso il Presidente tiene informata l’U.C.E.I. della composizione del Consiglio e delle relative variazioni, trasmette all’U.C.E.I. il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria e il programma di attività e la relazione annuale.
La Fondazione mantiene gli opportuni contatti con l’U.C.E.I. per il miglior svolgimento delle proprie attività e al fine di ricercare il coordinamento reciproco.
Essa si consulta con l’U.C.E.I. nel caso in cui sorgessero difficoltà nell’espletamento delle proprie attività.
L’U.C.E.I. ha diritto di ottenere dalla Fondazione ogni opportuna informazione sulla sua attività e la sua gestione economica, può promuovere i provvedimenti previsti dalla legge nell’interesse di questa.
La Fondazione C.D.E.C. sviluppa gli opportuni contatti con le Comunità ebraiche italiane per informarle della sua attività e sviluppare iniziative su tematiche di interesse comune.

Vigilanza
Art. 20
 – La Fondazione è soggetta alla vigilanza prevista dalla disciplina degli Enti del Terzo Settore e, in difetto di iscrizione al relativo registro, a quella prevista per le fondazioni.

Modifiche di Statuto
Art. 21 
– Ogni modifica del presente Statuto è deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è soggetta alla approvazione dell’U.C.E.I., nonché delle altre approvazioni eventualmente previste dalle leggi vigenti. Le modifiche entrano in vigore con il deposito dello statuto modificato negli uffici pubblici o nei Registri previsti per la Fondazione.

Trasformazione ed Estinzione
Art. 20
 – Ove si manifestassero situazioni che rendessero inopportuna e difficile la prosecuzione dell’attività della Fondazione e/o il perseguimento da parte sua degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto il Consiglio potrà deliberare, d’intesa con l’U.C.E.I., le opportune trasformazioni o anche l’estinzione della Fondazione. In caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio sarà devoluto ai sensi dell’art. 10, lettera (f) del Decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e ora dell’art. 8 d.lgs. 117/2017 ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale designata dall’U.C.E.I. che abbia scopi affini a quello della Fondazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23.12.1996, n. 662, ad ogni altro parere all’uopo ricevuto dalla normativa vigente, o, dopo l’assunzione della qualifica di ETS ad altro Ente del Terzo Settore. In caso di estinzione i liquidatori della Fondazione saranno nominati dall’U.C.E.I.

Rinvio alla legge
Art. 23
 – Per quanto non previsto dalle norme del presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Norma transitoria
Con e per la iscrizione nel Registro Nazionale Unico degli Enti del Terzo Settore:
a) la prima parte dell’art. 1 assumerà il seguente tenore: “È istituita in Milano la Fondazione “Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea C.D.E.C. – (E.T.S.)”, Ente del Terzo Settore;
b) l’ultimo comma dell’art. 4 assumerà il seguente tenore: “La Fondazione usa in ogni suo segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico la locuzione: “Ente del Terzo Settore” e/o l’acronimo “ETS” ai sensi di legge;
c) ogni rifermento alla figura dell’ONLUS ed alla relativa disciplina si intenderà riferita agli Enti del Terzo Settore e relativa disciplina.

Copia conforme all’originale. Ultima registrazione effettuata il 21 dicembre 2018 nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d’ordine 517 della pag. 896 del volume 3°

Consiglio di amministrazione

Composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC ETS.

In data 21 marzo 2023, allo scadere del quadriennio previsto dallo Statuto della Fondazione, si è insediato il nuovo Consiglio, composto come segue.
Tutti gli incarichi di Consigliere e i ruoli all’interno del CdA sono onorifici e non comportano compensi.

Presidente Membro di Giunta – Giorgio Sacerdoti, nato il 2 marzo 1943 a Nizza (Francia), cittadino italiano, residente a Milano, Professore Emerito dal 2016, già Ordinario di Diritto internazionale nell’Università Bocconi (1994-2013), avvocato e Grande Ufficiale della Repubblica Italiana, designato Consigliere della Fondazione CDEC ai sensi di Statuto dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane, data di accettazione della carica di Consigliere e Membro di Giunta e data di nomina a Presidente della Fondazione CDEC: 21 marzo 2023.

Vice Presidente – Membro di Giunta – Rony Hamaui, nato il 22 novembre 1953 al Cairo (Egitto), cittadino italiano, residente a Milano, cooptato Consigliere della Fondazione CDEC ai sensi di Statuto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CDEC, data di accettazione della carica di Consigliere e Membro di Giunta e data di nomina a Vice Presidente: 21 marzo 2023.

Vice Presidente – Membro di Giunta – Micaela Goren Monti, nata il 20 aprile 1949 a Milano, cittadina italiana, residente a Lugano, laureata in Lettere e Filosofia, imprenditrice, designata Consigliera della Fondazione CDEC ai sensi di Statuto dai dipendenti e collaboratori, data di accettazione della carica di Consigliere e Membro di Giunta e data di nomina a Vice Presidente: 21 marzo 2023.

Componente – Giorgio Barba Navaretti, nato il 5 giugno 1960 a Torino, cittadino italiano, residente a Milano, docente universitario, designato Consigliere della Fondazione CDEC ai sensi di Statuto dalla Comunità Ebraica di Torino, data di accettazione della carica di Consigliere: 21 marzo 2023.

Componente – Anselmo Calò, nato il 18 febbraio 1958 a Roma, cittadino italiano, residente a Roma, dirigente d’azienda, designato Consigliere della Fondazione CDEC ai sensi di Statuto dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane, data di accettazione della carica di Consigliere: 21 marzo 2023.

Componente – Elvira Di Cave, nata il 27 luglio 1947, cittadina italiana, residente a Roma, chirurgo ortopedico, già Primario dell’UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Israelitico, già Presidente di Consulta della CER , designata Consigliere della Fondazione CDEC ai sensi di Statuto dalla Comunità Ebraica di Roma, data di accettazione della carica di Consigliere: 21 marzo 2023.

Componente – Membro della Giunta – Leone Hassan, nato il 9 gennaio 1983 a Milano, cittadino italiano, residente a Milano, laureato in sociologia, imprenditore, designato Consigliere della Fondazione CDEC ai sensi di Statuto dai dipendenti e collaboratori, data di accettazione della carica di Consigliere e Membro di Giunta: 21 marzo 2023.

Componente – Piergaetano Marchetti, nato il 30 novembre 1939 a Milano, cittadino italiano, residente a Milano, Professore emerito dell’Università Bocconi di Milano, presidente della Fondazione Corriere della Sera, cooptato Consigliere della Fondazione CDEC ai sensi di Statuto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CDEC, data di accettazione della carica di Consigliere: 21 marzo 2023.

Componente – Ariel Nacamulli, nato il 9 giugno 1995 a Roma, cittadino italiano, residente a Milano, laureato in ingegneria matematica, si occupa di intelligenza artificiale e mercati finanziari, designato Consigliere della Fondazione CDEC dall’Unione Giovani Ebrei d’Italia UGEI, data di accettazione della carica di Consigliere: 21 marzo 2023.

Componente – Milena Santerini, nata il 25 febbraio 1953 a Roma, cittadina italiana, residente a Roma, è professoressa ordinaria di Pedagogia presso l’Università Cattolica del S.Cuore di Milano e Vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah, cooptata Consigliere della Fondazione CDEC ai sensi di Statuto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CDEC, data di accettazione della carica di Consigliere: 21 marzo 2023.

Componente – Membro della Giunta – Massimiliano Tedeschi, nato il 30 dicembre 1959 a Milano, cittadino italiano, residente a Milano, manager e imprenditore nel mondo della tecnologia e dell’innovazione, designato Consigliere della Fondazione CDEC ai sensi di Statuto dalla Comunità Ebraica di Milano, data di accettazione della carica di Consigliere e Membro di Giunta: 21 marzo 2023.

Comitato Scientifico

Membri di diritto:

Giorgio Sacerdoti (Presidente CDEC)
Gadi Luzzatto Voghera (Direttore CDEC)
Cristiana Facchini (Direttrice Quest)

Membri effettivi:
Michele Sarfatti (già Direttore CDEC – Milano) – storico delle persecuzioni antiebraiche – coordinatore del Comitato scientifico
Enzo Campelli (Università La Sapienza – Roma) – sociologo
Carlo Spartaco Capogreco (Università della Calabria – Cosenza) – storico contemporaneo, specialista nei campi di internamento in Italia
Tullia Catalan (Università degli Studi – Trieste) – storica dell’età contemporanea
Serena Di Nepi (Università La Sapienza – Roma) – storica dell’età moderna e dell’ebraismo
Emanuele Edallo (Università Statale – Milano) – storico dell’età contemporanea
Filippo Focardi (Università degli studi di Padova, Istituto Nazionale Ferruccio Parri) – storico dell’età contemporanea, Vicepresidente Parri Nazionale
Giovanni Pietro Vitali (Università di Versailles – Francia) – docente di letterature comparate, specializzato in digital humanities 
Adachiara Zevi (Fondazione Bruno Zevi – Roma) – architetta

Collegio dei Revisori dei Conti

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC onlus

Revisore: Dr. Piero Alberto Busnach, nato il 9 agosto 1954 a Alessandria (Egitto), cittadino italiano,
residente a Milano, confermato Revisore dei Conti della Fondazione CDEC ai sensi di Statuto dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Revisore: Dott.ssa Maria Pia Cutellé, nata il 01 aprile 1978 a Milano , cittadina italiana,
residente a Milano, nominata Revisore dei Conti della Fondazione CDEC ai sensi di Statuto dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Revisore: Dr. Maurizio Salom, nato il 09 aprile 1954 a Milano, cittadino italiano,
residente a Milano, nominato Revisore dei Conti della Fondazione CDEC ai sensi di Statuto dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Bilanci, Preventivi, Programmi e Relazioni sulle attività
Anni precedenti
Codice di Comportamento

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA CDEC onlus

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CDEC il 17 novembre 2014

ART. 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DESTINATARI DEL CODICE

1. La Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC onlus, di seguito denominata “Fondazione CDEC”, adotta il presente Codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, che si propone di confermare e fissare in un documento unitario i principi di diligenza, servizio alla cura dell’interesse pubblico, correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei comportamenti che devono animare chi opera all’interno della Fondazione. Ciò anche al fine di assicurare la qualità dei servizi e, unitamente al piano triennale anticorruzione, con lo scopo di favorire la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

2. I destinatari del Codice di Comportamento sono i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i dipendenti, i collaboratori interni ed esterni e, in generale, tutti coloro che collaborino in maniera non meramente episodica con la Fondazione CDEC.

3. Tali soggetti sono, quindi, tenuti a conoscere il contenuto del Codice ed a contribuire alla sua diffusione e all’attuazione dei principi in esso sviluppati.

4. I destinatari del Codice ispirano la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità e, tanto coloro che sono titolari di incarichi di indirizzo o di scelte gestionali, quanto i dipendenti e collaboratori a vario titolo, agiscono nel rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, dichiarando preventivamente eventuali conflitti di interesse e astenendosi da ogni decisione o attività conseguente.

5. I destinatari del Codice non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ledere il principio di imparzialità o che in qualsiasi modo possano compromettere l’adempimento dei propri compiti e doveri ed esercitano le proprie prerogative ed i propri poteri unicamente per le finalità di interesse generale per cui sono stati conferiti.

6. I destinatari del Codice orientano il proprio agire ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, seguendo nella gestione delle risorse una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità dei risultati.

7. Nei rapporti con i soggetti interni ed esterni alla Fondazione CDEC i destinatari del Codice assicurano la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari del loro agire o che comportino discriminazioni basate su nazionalità, origine etnica, sesso, caratteristiche genetiche, lingua, credo religioso, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età o su altri diversi fattori.

8. I destinatari del Codice ispirano il proprio agire alla collaborazione con le pubbliche

amministrazioni, assicurando tra l’altro lo scambio e la trasmissione delle reciproche informazioni e dei dati anche per via telematica, nel rispetto della normativa vigente e garantendo ogni forma di cooperazione che si rendesse necessaria o utile.

9. La Fondazione CDEC promuove la diffusione del Codice anche presso i terzi con i quali siano intrattenute relazioni contrattuali, compatibilmente con le modalità e i contenuti di tali rapporti. Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice si applicano a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto di incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e incarichi, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di lavori, beni o servizi che realizzino opere in favore della Fondazione CDEC.

Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, o dei servizi le ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice sono sanzionate con apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto.

10. I destinatari del Codice che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con la Fondazione CDEC e saranno soggetti alle sanzioni previste.

ART. 2 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ E RAPPORTI CON I TERZI

1. Nel rapporto con i terzi la Fondazione CDEC presta particolare attenzione ad ogni atto, comportamento o accordo, in modo che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità.

2. Nel corso delle trattative con i terzi, la Fondazione CDEC si astiene dal tenere comportamenti che possano influenzare indebitamente la decisione della controparte. In particolare, non è consentito esaminare o proporre opportunità che possano avvantaggiare a titolo personale gli interlocutori, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti.

ART. 3 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

1. I componenti degli organi della Fondazione CDEC non possono prendere parte alle deliberazioni o in genere agli atti in cui abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione CDEC. In caso di contrasto, sull’obbligo di astensione decide il Presidente e, in caso del Presidente, decide a maggioranza l’organo coinvolto.

2. Allo stesso modo essi si asterranno da qualsiasi tipo di comportamento che possa in qualche modo influenzare la decisione degli altri componenti del Consiglio di amministrazione o da qualsiasi tipo di pressione che voglia condizionare analogamente la decisione della struttura amministrativa.

3. I componenti degli organi della Fondazione CDEC si astengono anche dal partecipare all’adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero, al di là della rappresentanza istituzionale dell’ente all’interno dell’organo della Fondazione CDEC, di eventuali altri enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti.

4. Quanto previsto ai punti che precedono si applica anche ai dipendenti e collaboratori della Fondazione CDEC che partecipano a qualsiasi titolo ai processi decisionali dell’ente.

ART. 4 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ, INTEGRITÀ, TRASPARENZA

1. I destinatari del Codice agiscono con imparzialità, evitano trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astengono in genere dall’effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano iniziative e decisioni in assoluta trasparenza ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

2. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all’attività della Fondazione CDEC, chi opera presso la medesima non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l’adempimento dei doveri d’ufficio.

3. Chi opera presso la Fondazione CDEC non utilizza l’ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali; non si avvale della posizione che ricopre nell’ufficio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni. Pertanto nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, chi opera presso la Fondazione CDEC, non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all’interno della stessa per ottenere utilità che non gli spettino, evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione in relazione alle decisioni della Fondazione CDEC e non assume altro comportamento che possa nuocere all’immagine della medesima.

4. Chi opera presso la Fondazione CDEC non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico ottenute anche in via confidenziale nell’attività d’ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.

5. Chi opera presso la Fondazione CDEC non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia.

6. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 50 euro.

7. Chi opera presso la Fondazione CDEC rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti e in particolare presta la sua collaborazione al “Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione” e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala a quest’ultimo eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.

8. Chi opera presso la Fondazione CDEC osserva il segreto d’ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e regolamenti. I dipendenti in particolare osservano il segreto d’ufficio, la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali.

9. Chi opera presso la Fondazione CDEC utilizza il materiale, le attrezzature, i sistemi informatici e telematici, posta elettronica inclusa, esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali.

ART. 5 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ E TRACCIABILITÀ DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. La Fondazione CDEC registra in modo accurato e completo tutte le attività e operazioni interne, onde attuare la massima trasparenza contabile, al fine di evitare che compaiano poste false, fuorvianti o ingannevoli.

2. L’attività amministrativa e contabile è attuata con l’utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne ottimizzano l’efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi contabili, nonché favoriscono i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni.

3. La Fondazione CDEC si impegna a prestare la massima collaborazione alle Autorità o ai soggetti competenti per le verifiche, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle proprie attività, beni e operazioni, nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta ricevuta dai medesimi.

ART. 6 – RAPPORTI CON I DIPENDENTI

1. Le risorse umane sono un fattore indispensabile per l’esistenza, lo sviluppo e il successo della Fondazione CDEC. Per questo motivo la Fondazione CDEC tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore.

2. La Fondazione CDEC offre pari opportunità a tutti i dipendenti e collaboratori sulla base delle loro qualifiche professionali e delle capacità individuali di ciascuno, senza alcuna discriminazione basata su nazionalità, origine etnica, sesso, caratteristiche genetiche, lingua, credo religioso, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età o su altri diversi fattori.

3. L’ambiente di lavoro è adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale dei dipendenti e favorisce la collaborazione reciproca nel rispetto della personalità di ciascuno.

4. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica

tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati o a comunità religiose.

5. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge od altro sistema identificativo eventualmente messo a disposizione dalla Fondazione CDEC, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile.

6. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal Direttore, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.

7. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della Fondazione CDEC.

8. Il dipendente cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dalla Fondazione CDEC, opera al fine di assicurare la continuità del servizio, fornendo agli utenti tutte le informazioni loro necessarie.

9. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza, né rifiuta di collaborare con questi nel disbrigo delle pratiche.

10. Durante il proprio orario di lavoro il dipendente può lasciare la sede di lavoro della Fondazione CDEC solo per ragioni connesse con lo svolgimento delle proprie mansioni ed è autorizzato a farlo solo previa autorizzazione preventiva e dandone riscontro al proprio rientro in sede e comunque mantenendo la reperibilità telefonica durante l’assenza.

11. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento e assicurazione, per conto della Fondazione CDEC, ne informa per iscritto il Direttore. Se nella predetta situazione si trova il Direttore, questi informa per iscritto il Presidente.

12. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, il Direttore svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.

13. Il Direttore assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il Direttore cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

14. Il Direttore cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni. Il Direttore assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione e favorendo la reciproca crescita professionale.

15. Il Direttore intraprende con tempestività le iniziative necessarie, ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale.

Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare.

16. In caso di assenza temporanea, egli è sostituito anche nei compiti previsti da questo Codice dal suo sostituto.

ART. 7 – RAPPORTI CON I FORNITORI

1. Ai fini dell’affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la

Fondazione rispetta i principi di cui alla normativa vigente in ordine alla trasparenza, pubblicità e rispetto del mercato.

2. Salva approvazione di apposito Regolamento, gli affidamenti in economia di beni, servizi e lavori avvengono nel rispetto dei seguenti principi generali: buona amministrazione, non discriminazione, rotazione, imparzialità, correttezza e trasparenza delle procedure di scelta dei fornitori. In nessun caso un fornitore deve essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o vantaggi, diversi da quelli dell’esclusivo interesse e beneficio della Fondazione CDEC.

3. Le relazioni con i fornitori della Fondazione CDEC, ivi compresi i rapporti di natura finanziaria e di consulenza, sono sottoposte ai principi contenuti nel Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Fondazione medesima.

4. La Fondazione CDEC si avvarrà di fornitori che operano in conformità della normativa vigente e delle regole previste nel Codice.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. La Fondazione CDEC e il suo personale sono tenuti a rispettare segnatamente:

a) le norme relative alla protezione della vita privata e dei dati di carattere personale;

b) gli obblighi previsti a tutela del segreto professionale;

c) le norme relative alla tutela del segreto istruttorio nei casi previsti dalla legge.

2. Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell’interesse della verità, saranno improntate a criteri di riservatezza e di tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell’autore della segnalazione.

3. Ogni informazione e altro materiale ottenuto dai destinatari del Codice in relazione al ruolo di componente degli organi della Fondazione CDEC o al proprio rapporto di lavoro o professionale deve intendersi come riservato.

4. Coloro che, in ragione dell’esercizio di una funzione, di una professione, o di un ufficio, abbiano accesso a informazioni privilegiate riguardanti la Fondazione CDEC, non potranno usarle a proprio vantaggio e/o di quello dei familiari, dei conoscenti e in generale dei terzi. Essi dovranno, altresì, prestare una particolare attenzione a non divulgare informazioni privilegiate ed ad evitare ogni uso improprio di tali informazioni.

ART. 9 – COMPORTAMENTI CONTRASTANTI CON IL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. I casi di violazione del presente Codice di Comportamento potranno essere segnalati

direttamente al “Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione”, o se dovessero riguardare quest’ultimo, al Presidente, oltreché alle autorità competenti nel caso in cui integrino una fattispecie penale, civile o determinino un danno patrimoniale o contabile.

2. Compete in via ordinaria al “Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione” la vigilanza sull’applicazione del Codice, l’istruttoria delle segnalazioni di violazione, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate.

3. Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell’interesse della verità, saranno improntate a criteri di riservatezza e di tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell’autore della segnalazione.

4. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice dia luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è comunque fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

5. Parimenti, il tipo di sanzione disciplinare concretamente applicabile, inclusa quella espulsiva, va rinvenuto nei contratti collettivi e nella normativa vigente, tenendo conto anche ai fini della determinazione dell’entità, della gravità del comportamento e dell’ammontare del pregiudizio, anche morale, arrecato al decoro o al prestigio della Fondazione CDEC.

6. Per quanto riguarda le violazioni a carico di soggetti destinatari con i quali non è costituito un rapporto di lavoro subordinato, la sanzione applicabile, in relazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia, è la risoluzione del contratto, in forza delle specifiche clausole appositamente inserite all’interno dello stesso.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La Fondazione CDEC dà la più ampia diffusione al Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i componenti degli organi della Fondazione CDEC, ai propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi.

2. La Fondazione CDEC, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice.

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020 DELLA FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA CDEC onlus

(ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera a) Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 2-bis del decreto legislativo 33/2013 introdotto dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016, commi 2c e 3)
Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CDEC il 8 maggio 2018

INDICE

Introduzione p. 2
1. Responsabile della prevenzione della corruzione p. 3
2. Individuazione delle aree a maggio rischio corruzione valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente. Interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione p. 3
3. Programmazione della formazione p. 4
4. Procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi p. 4
5. Codice di comportamento p. 5
6. Procedure per l’aggiornamento p. 5
7. Informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli p. 5
8. Sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull’implementazione del modello da parte dell’amministrazione vigilante p. 5
9. Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure anticorruzione adottate p. 5

INTRODUZIONE
Con la legge n. 190 del 6 novembre 2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state dettate disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. Il sistema di prevenzione delineato dal legislatore prevede a livello nazionale il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, a livello di ciascuna Pubblica Amministrazione, Piani di prevenzione triennali. Il PNA, approvato in data 11 settembre 2013, rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione a livello nazionale e in particolare rivolge la sua attenzione anche agli “enti di diritto privato in controllo pubblico”, ossia gli enti nei quali le pubbliche amministrazioni hanno poteri di nomina dei componenti degli organi. Tra questi enti va annoverata la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC onlus, di seguito “Fondazione CDEC”. Dal dettato del PNA si evince: “al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge numero 190/2012 gli enti di diritto privato in controllo pubblico anche di livello locale sono tenuti ad introdurre ad implementare adeguate misure organizzative gestionali” (pag. 33); e che “gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri piani di Prevenzione della corruzione …, nonché definire nei propri modelli di organizzazione gestione dei meccanismi di rendicontazione trasparente”. Nell’allegato 1 al PNA al capitolo “B.2 Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico” si legge: Al fine di realizzare un’azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative, anche strumentali, i modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 considerano anche il rischio di fenomeni corruttivi (par. 3.1.1 del PNA) e presentano il seguente contenuto minimo: — individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente; — previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione; — previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi; — individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; — previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività amministrative; — regolazione di procedure per l’aggiornamento; — previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; — regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull’implementazione del modello da parte dell’amministrazione vigilante; — introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Precisa il PNA che l’ente definisce la struttura ed i contenuti specifici dei modelli in questione, tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà. Partendo dal citato quadro normativo e, considerata la realtà della Fondazione CDEC, si stabilisce di adottare il seguente modello organizzativo ritenuto essenziale per essere al riparo da fenomeni corruttivi:

— piano anticorruzione con i contenuti di cui all’allegato 1 PNA paragrafo B.2;
— adozione di un codice di comportamento;
— rispetto degli obblighi sulla trasparenza di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 33/2013.

1. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
In ossequio a quanto previsto dalla soprarichiamata normativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CDEC in data 8 maggio 2018 , è stato nominato “Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione” della Fondazione CDEC il dott. Gadi Luzzatto Voghera, Direttore della Fondazione CDEC.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A MAGGIOR RISCHIO CORRUZIONE VALUTATE IN RELAZIONE AL CONTESTO, ALL’ATTIVITA’ E ALLE FUNZIONI DELL’ENTE. INTERVENTI ORGANIZZATIVI VOLTI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE
Preliminarmente va fatta una precisazione terminologica: per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente. La Legge 190/2012 ha già individuato delle particolari aree di rischio, ritenendole comuni a tutte le Amministrazioni. Tali aree, elencate nell’art. 1, comma 16, si riferiscono ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 163/2006; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo 150/2009. Con riferimento all’attività e alla realtà della Fondazione CDEC i suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio: 1. processi finalizzati all’acquisizione e alla gestione del personale; 2. processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa. 1. Processi finalizzati all’acquisizione e alla gestione del personale: Reclutamento del personale e gestione delle progressioni di carriera, Conferimento di incarichi di collaborazione Per la predetta area di rischio sono individuati i seguenti rischi: a) previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;

b) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; c) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Il grado di rischio riscontrato nell’area considerata è medio/alto. Al fine di eliminare i rischi relativi all’area di cui sopra come riportato nel PNA, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione: Procedimentalizzazione, definizione procedimenti standardizzati, Monitoraggio. Elaborazione di Regolamento; Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive a campione. 2. Processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa Per la predetta area di rischio sono individuati i seguenti rischi: a) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; b) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; c) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all’offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; d) Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. A tale attività viene attribuito un grado di rischio considerato medio/alto. Al fine di eliminare il rischi relativi all’area di cui sopra sono state individuate le seguenti misure di prevenzione, Procedimentalizzazione, definizione procedimenti standardizzati, Monitoraggio. Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive a campione.

3. PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE
I dipendenti della Fondazione CDEC che curano le attività individuate a rischio di corruzione sopraindicati saranno destinatari di corsi di formazione in materia al fine di riconoscere i rischi conseguenti l’attività svolta ed evitare la commissione di fenomeni corruttivi.

4. PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI DELL’ENTE IN RELAZIONE AL RISCHIO DI FENOMENI CORRUTTIVI
Al fine di evitare il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi le decisioni inerenti le attività di cui alle aree a rischio verranno assunte dal Direttore secondo le indicazioni e il controllo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CDEC in modo da generare un flusso continuo di informazioni.

5. CODICE DI COMPORTAMENTO
È adottato il “Codice di comportamento della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC onlus”, allegato al presente piano, al fine di evitare comportamenti a rischio di corruzione. Ciascun dipendente e collaboratore della Fondazione CDEC a qualsiasi titolo ne è stato reso edotto. Il codice è inoltre esposto nella bacheca degli uffici della Fondazione CDEC.

6. PROCEDURE PER L’AGGIORNAMENTO 
L’aggiornamento rappresenta una fase molto importante delle misure adottate dalla Fondazione CDEC per prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, a tal fine sarà opportuno monitorare la funzionalità delle misure stesse con la realtà della Fondazione CDEC e in particolare delle perfomance da questa posta in essere nell’ambito delle sue attività.

7. INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DEPUTATO A VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E L’OSSERVANZA DEI MODELLI 
Periodicamente in sede di Consiglio di Amministrazione il Responsabile della prevenzione della corruzione riferirà in merito all’attuazione dei modelli anticorruzione e all’attività degli uffici in merito.

8. SISTEMA INFORMATIVO PER ATTUARE IL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI E CONSENTIRE IL MONITORAGGIO SULL’IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE VIGILANTE 
Si prevede un raccordo costante tra l’amministrazione controllante, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Fondazione CDEC. Per ciascuna delle aree di rischio individuate la Fondazione CDEC invierà annualmente al MiBACT una relazione delle attività poste in essere con la denuncia di eventuali fenomeni verificatisi.

9. SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE ADOTTATE
Il mancato rispetto delle procedure anticorruzione sarà oggetto di responsabilità disciplinare secondo l’allegato Codice di comportamento, il CCNL di riferimento, e le decisioni assunte nel caso specifico dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CDEC in riferimento alla gravità del fatto commesso nel caso concreto.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016)

In ottemperanza alla normativa introdotta il 25 maggio 2018 riguardo al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) abbiamo aggiornato la nostra privacy policy come segue.
Si ringrazia per il lavoro di consulenza e di assistenza lo Studio Legale CBM&Partners.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”)

Sommario

1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DI FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA CDEC ONLUS

2. TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI CDEC PER FINALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA MAILING-LIST/FINALITA’DI MARKETING

3. TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI CDEC AL FINE DI CONSENTIRE AL PARTECIPANTE L’ESERCIZIO DI DIRITTI DI CUI AL REGOLAMENTO

4.TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI CDEC PER FINALITA’ DI ASSISTENZA IN RELAZIONE ALLA MAILING-LIST

5. TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI CDEC PER FINALITA’ DI ACCERTAMENTO, ESERCIZIO O DIFESA DI UN DIRITTO

6. CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI CDEC COMUNICA I DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI ALLA MAILING-LIST (DESTINATARI)

7. TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI

8. DIRITTO DI OPPOSIZIONE

9. DIRITTO DI ACCESSO

10. DIRITTO DI RETTIFICA

11. DIRITTO DI CANCELLAZIONE

12. DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO

13. DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI

14. TEMPI E MODALITA’ DI RISPOSTA IN CASO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO

15. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO A UN’AUTORITA’ DI CONTROLLO

1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DI FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA CDEC ONLUS
L’informativa che segue è redatta, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento“), dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC ONLUS, via Eupili, 8 (20145) Milano, codice fiscale 97049190156, p. iva 12559570150, telefono 02.31.63.38, email cdec@cdec.it (“CDEC“), in relazione ai dati personali di coloro che si iscrivono alla mailing-list del CDEC (“Mailing-List“) tramite l’apposita pagina rinvenibile on line al seguente indirizzo https://fondazione-cdec.mailrouter.it/ (Pagina di Iscrizione“).
2. TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI CDEC PER FINALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA MAILING-LIST/FINALITA’DI MARKETING
Previo consenso esplicito dell’utente, CDEC tratterà i dati personali forniti dall’utente mediante la Pagina di Iscrizione per inviargli, tramite e-mail, comunicazioni promozionali, inclusa la newsletter, sia di carattere generico sia della specifica tipologia selezionata dall’utente nella Pagina di Iscrizione, riferite alle proprie attività istituzionali e/o ad attività di terzi (c.d. “finalità di iscrizione alla Mailing-List/finalità di marketing”).La base giuridica di questo trattamento è il consenso esplicito dell’interessato (art. 9.2.a) del Regolamento).Per la iscrizione alla Mailing-List non è richiesto il conferimento di dati che direttamente rivelino convinzioni religiose.  Tuttavia, attese le finalità istituzionali del CDEC, si ritiene che l’iscrizione alla Mailing-List possa comportare il trattamento di tali dati, in quanto da tale iscrizione possono desumersi, anche indirettamente, le convinzioni religiose degli iscritti ovvero possono inferirsi informazioni relative alle loro convinzioni religiose.I dati conferiti tramite la Pagina di Iscrizione e/o comunque trattati in relazione alla iscrizione alla Mailing-List sono quindi qualificati come “categorie particolari di dati”, ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento (c.d. “dati sensibili”) e, in quanto tali, sono trattati solo al fine di dare esecuzione alla richiesta dell’interessato di iscrizione alla Mailing-List e solo ed esclusivamente previo consenso esplicito e specifico dell’interessato che è richiesto all’interessato  nella stessa Pagina di Iscrizione e che è condizione per l’iscrizione stessa.L’utente può revocare in ogni momento il consenso prestato e/o opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per la finalità di iscrizione alla mailing-list/finalità marketing:-    contattando CDEC ai seguenti recapiti:  telefono: [02.31.63.38]; e-mail: [cdec@cdec.it] tramite l’apposito link presente in ogni comunicazione promozionale inviata da CDEC;-   accedendo al proprio pannello di controllo tramite la seguente urlhttps://fondazione-cdec.mailrouter.it/ e cliccando sul tasto “Disiscriviti”.Il conferimento dei dati per la finalità di iscrizione alla Mailing-List/finalità di marketing è facoltativo: non esiste alcun obbligo legale o contrattuale a carico dell’interessato di fornire tali dati per tale finalità e/o di prestare il consenso al trattamento dei suoi dati personali per tale finalità. Tuttavia, attesa la finalità del trattamento (i.e. consentire l’iscrizione dell’interessato alla Mailing-List, previa sua richiesta) e considerata la qualificazione dei dati conferiti in relazione alla iscrizione alla Mailing-List, come dati che rivelano convinzioni religiose, la mancata comunicazione dei dati per la finalità di iscrizione alla Mailing-List/finalità di marketing e/o la mancata prestazione del consenso a tale trattamento e/o la revoca di tale consenso e/o l’esercizio del diritto di opposizione comporterà per l’utente l’impossibilità di iscriversi alla Mailing-List e/o, a seconda dei casi, di mantenere attiva tale iscrizione.Per la finalità di iscrizione alla Mailing-List/finalità di marketing, CDEC tratterà i dati dell’interessato sino alla disiscrizione e/o alla revoca del consenso e/o all’esercizio del diritto di opposizione e, in ogni caso, non oltre 24 mesi dalla raccolta dei dati, riservandosi la facoltà, prima della scadenza di tale termine, di chiedere all’interessato il rinnovo del consenso e/o l’aggiornamento dei dati. Nel caso di mancato completamento della iscrizione alla Mailing-List entro sette (7) giorni lavorativi dall’invio dell’e-mail di conferma della richiesta di iscrizione da parte di CDEC, i dati conferiti mediante la Pagina di Iscrizione saranno cancellati.Ulteriori informazioniSi segnala all’interessato quanto segue:-       effettuata la richiesta di iscrizione alla Mailing-List tramite la Pagina di Iscrizione, CDEC invierà all’utente una e-mail di conferma della richiesta di iscrizione, contenente le istruzioni per completare l’iscrizione alla Mailing-List; nel caso in cui l’utente non completi l’iscrizione entro 7 giorni lavorativi dall’invio di tale e-mail, non sarà considerato iscritto alla Mailing-List e i suoi dati saranno cancellati;-       i dati conferiti tramite la Pagina di Iscrizione saranno trattati da CDEC anche per consentire all’utente di disiscriversi dalla Mailing-List e/o di modificare i dati in precedenza conferiti tramite un apposito pannello di controllo accessibile tramite la seguente url https://fondazione-cdec.mailrouter.it/ e raggiungibile anche tramite il link presente nell’e-mail di conferma della richiesta di iscrizione; per accedere a tale pannello di controllo, l’utente potrà impostare una password ovvero, nel caso in cui non desideri impostare alcuna password, potrà utilizzare il codice di attivazione fornitogli con l’email di conferma della richiesta di iscrizione;-       nella Pagina di Iscrizione l’utente potrà selezionare la tipologia di comunicazione promozionale che desidera ricevere, in aggiunta a quelle di carattere generale; l’utente potrà esprimere anche più di una preferenza ovvero non esprimere alcuna preferenza in tal senso; nel primo caso, oltre alle comunicazioni di carattere generale, l’utente riceverà le comunicazioni promozionali appartenenti alla categoria o alle categorie selezionate; nel secondo caso, l’utente riceverà solo le comunicazioni promozionali di carattere generale; l’utente potrà sempre modificare le preferenze espresse tramite il pannello di controllo accessibile tramite la seguente url https://fondazione-cdec.mailrouter.it/  e raggiungibile anche tramite il link presente nell’e-mail di conferma della richiesta di iscrizione;-       la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;-       nel caso in cui l’interessato si opponga al trattamento dei suoi dati per la finalità di iscrizione alla Mailing-List/finalità di marketing e/o revochi il consenso al trattamento per tale finalità e/o si disiscriva dalla Mailing-List, i suoi dati non saranno più trattati da CDEC per tale finalità e saranno conservati da CDEC solo nel caso in cui sussista un’altra base giuridica (come, per esempio, l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o amministrativa);Torna al riepilogo
3. TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI CDEC AL FINE DI CONSENTIRE AL PARTECIPANTE L’ESERCIZIO DI DIRITTI DI CUI AL REGOLAMENTO
CDEC tratterà i dati degli iscritti alla Mailing-List al fine di ricevere e dare riscontro alle richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento e svolgere tutte le attività conseguenti.La base giuridica di questo trattamento è l’adempimento di obblighi di legge cui è soggetta CDEC (art. 6.1.c) del Regolamento).Ulteriori InformazioniIl conferimento dei dati per la finalità in oggetto è obbligatorio perché il loro trattamento è necessario per consentire a CDEC di adempiere a obblighi di legge nonché per consentire all’iscritto alla Mailing-List di esercitare i diritti che il Regolamento gli attribuisce. L’eventuale rifiuto di conferire i dati per questa finalità comporterà l’impossibilità per l’iscritto alla Mailing-List di esercitare tali diritti.Per questa finalità, CDEC tratterà i dati fino all’attestazione, da parte del titolare del trattamento, di avere adempiuto alla richiesta ovvero fino all’adempimento stesso, a seconda di quale dei due eventi si verifichi per ultimo.Torna al riepilogo 

4.TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI CDEC PER FINALITA’ DI ASSISTENZA IN RELAZIONE ALLA MAILING-LIST
CDEC tratterà i dati degli iscritti alla Mailing-List per attività generica di assistenza in relazione alla Mailing-List e quindi per dare riscontro alle richieste di informazioni provenienti dagli iscritti ovvero per rispondere a reclami, segnalazioni, contestazioni relativi alla Mailing-List e che non si sostanzino in un esercizio di diritti previsti dal Regolamento.La base giuridica di questo trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6.1.b, ultimo capoverso, del Regolamento) o, a seconda dei casi, il legittimo interesse di CDEC (art. 6.1.f) del Regolamento).Costituisce interesse legittimo di CDEC rispondere alle richieste di informazioni e/o alle segnalazioni e/o alle contestazioni e/o ai reclami degli iscritti alla Mailing-List. Tale legittimo interesse di CDEC coincide inoltre con il legittimo interesse degli stessi iscritti alla Mailing-List che effettuano le richieste e/o le segnalazioni e/o le contestazioni e/o i reclami in oggetto e che, quindi, nell’ambito della relazione con CDEC, si può ritenere che ragionevolmente si aspettino che i loro dati personali siano utilizzati da CDEC per dare loro un riscontro.Il legittimo interesse di CDEC così individuato può ritenersi quindi prevalente sui diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, anche in ragione di tali ragionevoli aspettative e della relazione esistente tra l’interessato e CDEC, in qualità di soggetto che tiene la Mailing-List e invia le relative comunicazioni promozionali, nonché in considerazione della natura dei dati trattati e del coincidente interesse degli interessati medesimi.L’iscritto alla Mailing-List ha, in ogni caso, il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione personale, al trattamento dei dati personali che lo riguardano per la finalità in oggetto.Per esercitare tale diritto, l’iscritto alla Mailing-List può contattare CDEC ai seguenti recapiti:telefono: [02.31.63.38];e-mail: [cdec@cdec.it]Ulteriori informazioniNel caso di esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità di assistenza in relazione alla Mailing-List, CDEC si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali degli iscritti alla Mailing-List per tale finalità, salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi e i diritti e le libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.Il conferimento dei dati personali per la finalità in oggetto è facoltativo: non esiste, cioè, alcun obbligo legale e/o contrattuale di comunicazione dei dati; tuttavia, data la finalità del trattamento, la mancata comunicazione dei dati e/o l’esercizio del diritto di opposizione può rendere impossibile la risposta alle richieste e/o alle segnalazioni e/o ai reclami e/o alle contestazioni degli iscritti alla Mailing-List, qualora la risposta a tali richieste implichi il trattamento di dati personali.Per questa finalità, CDEC tratterà i dati degli iscritti alla Mailing-List per il tempo necessario allo svolgimento delle attività richieste e, quindi, segnatamente, per il tempo necessario a fornire le informazioni richieste ovvero per rispondere ai reclami e/o alle segnalazioni e/o alle contestazioni e/o ai reclami presentati.
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5. TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI CDEC PER FINALITA’ DI ACCERTAMENTO, ESERCIZIO O DIFESA DI UN DIRITTO
CDEC tratterà i dati degli iscritti alla Mailing-List per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto, in relazione alla Mailing-List e/o al trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla iscrizione alla Mailing-List, in tutte le competenti sedi.La base giuridica di questo trattamento è l’interesse legittimo del titolare del trattamento (art. 6.1.f) del Regolamento).Costituisce interesse legittimo del titolare del trattamento esperire mezzi di ricorso per garantire il rispetto dei suoi diritti ovvero dimostrare di avere adempiuto agli obblighi nascenti dal rapporto con l’interessato (i.e. l’iscrizione alla Mailing-List) o imposti al titolare del trattamento dalla legge (es: il Regolamento). Tale legittimo interesse trova, a sua volta fondamento, nel diritto alla difesa costituzionalmente tutelato. Esso può quindi ritenersi prevalente sui diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, anche in ragione delle ragionevoli aspettative dello stesso.L’iscritto alla Mailing-List ha, in ogni caso, il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione personale, al trattamento dei dati personali che lo riguardano per la finalità in oggetto (i.e. difesa di un diritto/fini di giustizia).§  e-mail: [cdec@cdec.it]Ulteriori informazioniSi segnala all’interessato, in particolare, che CDEC conserverà ed eventualmente utilizzerà i dati: a)    per provare di avere dato riscontro ai reclami e/o alle segnalazioni e/o alle contestazioni degli iscritti alla Mailing-List e/o alle richieste di esercizio dei diritti di cui al Regolamento;b)    nel caso di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento, i dati saranno conservati per 5 anni a decorrere dall’attestazione di avere dato riscontro alla richiesta dell’interessato ovvero da tale riscontro, se successivo;c)    nel caso di reclami e/o segnalazioni e/o contestazioni, i dati saranno conservati per tre anni dalla chiusura della pratica, da intendersi come ultima corrispondenza in merito.Si segnala, inoltre, che:-       il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo: non esiste alcun obbligo di legge o contrattuale che imponga all’interessato di fornire i dati per questa finalità;-       per la finalità in oggetto sono utilizzati dati raccolti inizialmente per una finalità diversa, il cui trattamento ulteriore è consentito in quanto basato sul legittimo interesse del titolare, attesa la compatibilità di tale finalità ulteriore con la finalità iniziale della raccolta, tenuto conto anche del fatto che, nella misura in cui il trattamento sia necessario all’accertamento, all’esercizio e alla difesa di un diritto, il titolare del trattamento è, altresì, esentato dall’obbligo di cancellazione, per espressa previsione del Regolamento;-       nel caso di esercizio del diritto di opposizione, infatti, il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e le libertà fondamentali dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.Torna al riepilogo
6. CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI CDEC COMUNICA I DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI ALLA MAILING-LIST (DESTINATARI)
I dati personali conferiti in occasione della iscrizione alla Mailing-List possono essere comunicati da CDEC alle categorie di destinatari di seguito indicate.I soggetti a cui CDEC comunica i dati, agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento designati da CDEC tramite apposito contratto (“Responsabili del Trattamento“) o di persone autorizzate al trattamento di dati personali sotto l’autorità diretta di CDEC (“Incaricati“) ovvero, nel caso di terzi di cui il Responsabile del Trattamento si avvalga, in qualità di “Sub-Responsabili“, ai sensi di cui all’art. 28.4 del Regolamento. Ulteriori informazioniI dati personali degli iscritti alla Mailing-List possono essere comunicati da CDEC alle seguenti categorie di destinatari:-       a dipendenti e/o collaboratori di CDEC e/o a soggetti terzi ai quali la comunicazione si renda necessaria ai fini del corretto funzionamento del servizio di Mailing-List e del pannello di controllo relativo e/o per lo svolgimento di attività di amministrazione e/o di supporto informatico e logistico;-       a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell’installazione, della manutenzione, dell’aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software di CDEC, compresi i fornitori di cloud computing, e ai terzi di cui essi si avvalgano;-       a società incaricate da CDEC dell’invio di comunicazioni commerciali tramite e-mail;-       a tutti quei soggetti, ivi incluse le pubbliche autorità, che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;-       a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale all’invio delle comunicazioni promozionali nonché degli obblighi derivanti dalla legge ovvero nel caso di accertamento, esercizio o difesa di un diritto.L’elenco dei destinatari è disponibile presso la sede di CDEC. Torna al riepilogo
7. TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI
I dati personali degli iscritti alla Mailing-List non sono trasferiti da CDEC verso i paesi terzi.
 
8. DIRITTO DI OPPOSIZIONE
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuati per le finalità di cui alle sezioni 4 e 5 della presente informativa e aventi come base giuridica il legittimo interesse del titolare del trattamento.Nel caso in cui i dati siano trattati per finalità di marketing (e quindi nel caso di trattamento per la finalità di cui alla sezione 2 della presente informativa), l’interessato ha inoltre il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tale finalità.§  L’interessato può esercitare il diritto di opposizione§   telefono: [02.31.63.38];§  e-mail: [cdec@cdec.it] L’interessato può inoltre opporsi al trattamento ulteriore dei suoi dati per finalità di marketing (finalità di cui alla sezione 2 della presente informativa) tramite l’apposito link presente in ogni comunicazione promozionale inviata da CDEC o accedendo al proprio pannello di controllo tramite la seguente urlhttps://fondazione-cdec.mailrouter.it/ e cliccando sul tasto “Disiscriviti”. Ulteriori informazioniNel caso di esercizio del diritto di opposizione, il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Torna al riepilogo
9. DIRITTO DI ACCESSO
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni di seguito indicate. §  L’interessato può esercitare il diritto di accesso contattando CDEC ai seguenti recapiti telefono:§   [02.31.63.38];§  e-mail: [cdec@cdec.it] Ulteriori informazioniNel caso di esercizio del diritto di accesso, l’interessato può ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:a)    le finalità del trattamento;b)    le categorie di dati personali in questione;c)    i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;d)    quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;e)    l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o a cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;f)     il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;g)    qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;h)   l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che riguardano l’interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, e almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.Qualora i dati personali siano trasferiti in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Torna al riepilogo
10. DIRITTO DI RETTIFICA
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.§  L’interessato può esercitare il diritto di rettifica contattando CDEC ai seguenti recapiti telefono:§  [02.31.63.38];§  e-mail: [cdec@cdec.it]
11. DIRITTO DI CANCELLAZIONE
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei seguenti motivi:a)    i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;b)    l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento (e, quindi, nelle ipotesi di revoca del consenso al trattamento per la finalità di cui alla sezione 2 della presente informativa), se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;c)    l’interessato si oppone al trattamento basato sul legittimo interesse del titolare del trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare (e, quindi, nelle ipotesi di opposizione al trattamento per le finalità di cui alle sezioni 4 e 5 della presente informativa) e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente  oppure si oppone al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto (e, quindi, nelle ipotesi di revoca del consenso al trattamento per la finalità di cui alla sezione 2 della presente informativa);d)    i dati personali sono trattati illecitamente;e)    i dati personali devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.§  L’interessato può esercitare il diritto di cancellazione contattando CDEC ai seguenti recapiti telefono:§   [02.31.63.38];§  e-mail: [cdec@cdec.it] Ulteriori informazioni Se il titolare del trattamento ha reso pubblici i dati personali ed è obbligato a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Il diritto di cancellazione non trova applicazione nella misura in cui il trattamento sia necessario:a)    per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e informazione;b)    per l’adempimento di un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui il titolare sia soggetto o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ovvero nell’esercizio di pubblici poteri;c)    per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;d)    a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui il diritto di cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;e)    per l’accertamento, l’esercizio o la difesa d un diritto in sede giudiziaria. Torna al riepilogo
12. DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:a)    l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali per il periodo di tempo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;b)    il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;c)    benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;d)    l’interessato si è opposto al trattamento nelle ipotesi di trattamento basato sul legittimo interesse del titolare del trattamento, per motivi connessi alla sua situazione particolare (e, quindi, in caso di opposizione al trattamento dei dati per le finalità di cui alle sezioni 4 e 5 presente informativa), in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. L’interessato può esercitare il diritto di limitazione contattando CDEC ai seguenti recapiti§  telefono: [02.31.63.38];§  e-mail: [cdec@cdec.it] Ulteriori informazioniSe il trattamento è limitato, i dati personali oggetto della limitazione sono trattati, salvo che per la conservazione, solo con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. Torna al riepilogo
13. DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora:a)    il trattamento si basi sul consenso dell’interessato o su un contratto;b)    il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. L’interessato può quindi esercitare il diritto in oggetto in relazione alle finalità di cui alle seguenti sezioni della presente informativa: 2.§  L’interessato può esercitare il diritto alla portabilità, contattando CDEC ai seguenti recapiti telefono:§  [02.31.63.38];§  e-mail: [cdec@cdec.it] Ulteriori informazioniNell’esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.L’esercizio del diritto alla portabilità lascia impregiudicato il diritto alla cancellazione.Il diritto alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Torna al riepilogo
14. TEMPI E MODALITA’ DI RISPOSTA IN CASO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni circa le azioni intraprese in relazione a una richiesta di esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (i.e. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) e di cui alle sezioni 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente informativa (“Diritti dell’Interessato“), senza ingiustificato ritardo  e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato. Ulteriori InformazioniSe non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre un reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.Le comunicazioni in risposta all’esercizio dei Diritti dell’Interessato e le azioni intraprese sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:a)    addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le comunicazioni o intraprendere l’azione richiesta;b)    rifiutare di soddisfare la richiesta.Quando il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta relativa ai Diritti dell’Interessato può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l’identità dell’interessato. Torna al riepilogo
15. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO A UN’AUTORITA’ DI CONTROLLO
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione. L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale.