Le circolari

Introduzione

L’introduzione delle leggi antiebraiche fu affiancata e seguita (talora anche preceduta) dall’emanazione da parte dell’apparato statale di una innumerevole quantità di circolari ed altre disposizioni amministrative.
Talora queste circolari si limitarono a spiegare meglio determinate misure legislative o a coordinare i singoli dispositivi con la normativa ‘prerazziale’.
In alcuni casi ebbero lo scopo di attenuare gli effetti di una misura legislativa, limitandone l’ampiezza o rinviando nel tempo la data della sua entrata in vigore (è questo il caso ad esempio delle circolari che permisero agli ebrei stranieri di rimanere nella penisola anche dopo il termine fissato dai decreti legge del settembre e novembre 1938).
Nella grande maggioranza dei casi però le circolari aggravarono le misure legislative o addirittura si sostituirono alle leggi stesse, innovando ed ampliando il regime persecutorio.
Queste circolari ‘aggravanti’ furono di diverso tipo.
Talune, quali ad esempio quelle emanate dal Ministero dell’Educazione Nazionale nell’agosto del 1938, disponevano l’applicazione immediata di norme che successivamente vennero comprese in provvedimenti legislativi veri e propri.
Altre – la maggior parte – ebbero scarsi o nulli rapporti con la legislazione preesistente o futura, e furono nell’altro che il segno dell’illegalità prodotta da un regime a sua volta illegale o il frutto di una dirigenza statale (ma i ministri erano consenzienti o comunque informati) decisa a fornire il proprio autonomo contributo alla persecuzione antisemita.
Il meccanismo di formazione di molte di queste circolari era composto sostanzialmente di tre momenti: dapprima un ufficio o un funzionario qualsiasi si soffermava su quelle che a lui parevano incompletezze o incongruenze legislative e ‘ufficializzava’ il suo dubbio riferendolo per iscritto ai propri superiori, da questi ultimi il dubbio veniva di regola trasmesso alla Demorazza (la Direzione Generale per la Demografia e la Razza, guidata da Le Pera e facente capo al Sottosegretario dell’Interno Buffarini Guidi – Ministro dell’Interno era lo stesso Mussolini-), infine la Demorazza rispondeva comunicando il suo parere all’amministrazione interessata o emanando un’apposita circolare. Il parere era quasi sempre improntato all’aggravamento della persecuzione.
Percorsi burocratici e pareri omogenei a quelli qui sopra descritti possono essere riscontrati (ma in questi casi dobbiamo lamentare la scarsità di ricerche approfondite) in altre Direzioni del Ministero dell’Interno o di altri Ministeri.
La quantità di lavoro umano, di impegno mentale, di carta, di spazi archivistici, occupata dall’elaborazione di questa normativa non-legislativa è impressionante.
Ed impressionante è la quantità e la gravità delle misure persecutorie introdotte tramite essa.
Fu una circolare a vietare nell’agosto 1938 la nomina di insegnanti ebrei nelle scuole medie ed elementari; furono delle circolari ad imporre nel giugno 1940 l’internamento nei campi degli ebrei italiani antifascisti e degli ebrei stranieri appartenenti a nazioni non nemiche ma ‘dotate’ di una legislazione antiebraica; fu una circolare del maggio 1942 a disporre la precettazione al lavoro degli ebrei; furono numerose circolari a vietare agli ebrei l’esercizio di questa o quell’altra attività commerciale;…
Fu una circolare infine (anzi un “ordine di polizia”) a disporre il 30 novembre 1943 l’arresto e l’internamento degli ebrei.
Sempre tramite circolare venne introdotto l’unico provvedimento che prima della Repubblica Sociale colpì gli ebrei non nei loro diritti quali italiani ma nelle loro tradizioni e nella loro religione: il divieto di macellazione degli animali secondo l’uso ebraico emanato il 19 ottobre 1938.
La conoscenza della persecuzione antiebraica dell’Italia fascista non può quindi considerarsi completa senza un concreto esame della produzione normativa di tipo ‘amministrativo’.
Nel contempo però questa produzione ha caratteristiche tali (la sua quantità, la sua dispersione in molteplici sedi di pubblicazione od archivistiche, il suo essere spesso costituita non da testi autonomi ma da disposizioni inserite in una serie) da richiedere non tanto una riedizione asettica quanto uno, o meglio più studi che la ricollochino nel suo processo storico.
Tra l’altro alcune di queste circolari fanno parte di un complesso intreccio di emanazioni e revoche, intreccio legato al susseguirsi delle più generali vicende storiche italiane. Ne sono un esempio le disposizioni relative agli ‘ebrei pericolosi’, cioè a quegli ebrei il cui antifascismo, o “disfattismo” o “spionaggio”, era ritenuto assai prossimo alla soglia oltre la quale le misure di polizia scattavano automaticamente per tutti, cattolici od ebrei che fossero: tra la fine di maggio ed i primi di giugno del 1940 varie circolari ne ordinano l’arresto e l’internamento nei campi: il 29 luglio 1943 con circolare n. 46984 il Capo della Polizia Senise ne dispone la liberazione; il 13 settembre seguente con circolare n. 53267 lo stesso Senise, sempre Capo della Polizia, ne ordina di nuovo l’arresto (il riferimento questa volta è agli “ebrei pericolosi ordine pubblico”).
E’ parso quindi opportuno riprodurre in questa sede un numero limitato di documenti, scelti fra i tanti per via della loro importanza storica e perché concreti esempi della vastità e della diversificazione della produzione emanata.
Più precisamente vengono qui di seguito riprodotti:
– Una lettera del 1 settembre 1938 del Ministero dell’Educazione Nazionale alla Demorazza, nella quale vengono descritte le circolari emanate fino a quella data (il primo provvedimento legislativo persecutorio relativo alla scuola è il RDL 5 settembre 1938, n. 1390; le circolari qui descritte sono quindi un esempio della produzione normativa introdotta al di fuori delle leggi);
– La circolare n. 9270 emanata dal Ministero dell’Interno il 22 dicembre 1938 (si tratta di un esempio delle circolari relative all’applicazione concreta di un provvedimento legislativo – in questo caso il RDL 1728/1938 -);
– La circolare della Demorazza n. 2251/30R del 20 giugno 1941 con la quale, ribadendo la ‘espulsione’ degli ebrei dagli elenchi telefonici (disposizione a sua volta amministrativa e non legislativa), viene introdotto in via amministrativa il diritto di accesso di terzi agli elenchi di ebrei elaborati dai Comuni;
– Un “massimario” conservato tra le carte della Demorazza ed elencante decine e decine di piccole e gravissime misure antiebraiche non legislative (il documento risale con tutta probabilità all’aprile 1942 e sembra contenere tutte le norme emanate a quella data);
– I due principali provvedimenti antiebraici non legislativi emessi durante la Repubblica Sociale: l’ordine di polizia n. 5 emanato il 30 novembre 1943 e legato al punto 7 del manifesto politico del Partito Fascista approvato pochi giorni prima a Verona (“Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica”); la circolare n. 459 emanata il 28 gennaio 1944 dal Capo della Polizia Tamburini e legata al precedente ordine n. 5 e al Decreto Legislativo del Duce 4 gennaio 1944, n. 2.

(M.S.)

La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, pp. 169-171

Circolare1/9/1938 - Prot. n. 12722. Riservata - Provvedimenti adottati dal Ministero dell'Educazione in materia di difesa della razza.

Roma, 1 settembre 1938 – Anno XVI

Ministero dell’Educazione Nazionale – Gabinetto

All’On.le Ministero dell’Interno
Direzione Generale per la Demografia e la Razza
Roma

Prot. N 12722. Riservata

OGGETTO: Provvedimenti adottati dal Ministero dell’Educazione in materia di difesa della razza.

Giusta la richiesta avanzata da codesto On.le Ministero con nota dell’11 corrente [recte: agosto], si comunicano le direttive impartite ed i provvedimenti finora adottati da questo Ministero in materia di difesa della razza.
Per quanto concerne il corpo insegnante, si è vietato, con la circolare n. 12336 del 9 corrente [recte: agosto], che si allega in copia, il conferimento delle supplenze e degli incarichi per il nuovo anno scolastico, nelle scuole elementari e medie, ad insegnanti di razza ebraica.
Lo stesso criterio di esclusione sarà adottato nei confronti degli aspiranti ad incarichi universitari, quando si tratterà di approvare le proposte già avanzate al riguardo, ai sensi delle disposizioni in vigore, dalle Università del Regno.
Per quanto concerne gli scolari, è stato disposto, con circolare n. 12495 del 18 agosto u.s. (allegata in copia), il divieto di iscrizione ad ogni ordine di scuole degli studenti stranieri ebrei anche se abbiano frequentato le nostre scuole negli anni precedenti.
Con circolari n. 12380 del 12 agosto u.s. e n. 12608 del 24 successivo (allegate in copia) è stato disposto il divieto di adozione nelle scuole medie ed elementari di libri di testo di autori di razza ebraica, precisando le modalità con cui dovrà procedersi alla eventuale sostituzione di testi già adottati dal Consiglio dei professori dei singoli Istituti.
Per quanto riguarda la partecipazione di studiosi italiani a congressi e manifestazioni culturali all’estero, si è disposto, con circolare n. 5680 in data 3 agosto u.s. (allegata in copia) diretta ai rettori delle Università, che solo i cittadini di razza italiana potranno, sia a titolo ufficiale che privato, prendervi parte.
Si è infine disposto, a mezzo della circolare n. 12336 in data 9 agosto (pure unita in copia), il censimento di tutto il personale dipendente, ai fini dell’appartenenza o meno alla razza ebraica: il personale è tenuto a riempire e sottoscrivere la scheda di censimento, di cui si unisce qui un esemplare.
Si è anche provveduto, con circolari dirette alle autorità scolastiche dipendenti, ad illustrare i fini e l’importanza della rivista “La Difesa della Razza”, in modo da diffonderla tra la gioventù studiosa ed invitare questa ad interessarsi ai problemi della tutela della stirpe.
Si fa riserva di dar comunicazione di ulteriori provvedimenti.

D’ordine del Ministero
il Capo del Gabinetto
Calamaro

Archivio Centrale dello Stato – Roma, Ministero dell’Interno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 4, f. 15, sf.c.

La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, pp. 172-173

Circolare 22/12/1938- Prot. 9270/Demografia e Razza - R.D.L. 17 novembre 1938 - XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Roma, li 22 Dicembre 1938 –

Il Ministro dell’Interno

Alle Direzioni Generali del Ministero dell’lnterno
A S. E. il Governatore di Roma
Alle LL.EE. i Prefetti del Regno

e per notizia:

All’On. Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri
A S. E. il Segretario del P. N. F. Ministro
Segretario di Stato

N. 9270/ Demografia e Razza

OGGETTO: R.D.L. 17 novembre 1938 – XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Il giorno 4 corrente è entrato in vigore il R.D.L. 11 novembre 1938 – XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Allo scopo di dare direttive precise ed uniformi agli uffici, ai quali sono assegnati compiti per l’attuazione del provvedimento in parola, si ritiene opportuno, dopo le necessarie intese con gli altri Ministeri interessati, fornire qualche cenno illustrativo sulle varie parti del provvedimento stesso ed impartire norme provvisorie di esecuzione, in attesa del regolamento.

Tutte le disposizioni contenute nel capo I, concernente provvedimenti relativi al matrimonio, sono d’immediata attuazione:

Art. 1 – La sanzione della nullità stabilita dall’art. 1 – tenuto conto del divieto fatto all’Ufficiale dello Stato Civile di celebrare matrimoni in contrasto col divieto sancito dallo stesso articolo – può riferirsi unicamente a quei casi eccezionali in cui, non risultando, per difetto delle necessarie cautele da parte dell’Ufficiale di Stato Civile o anche senza sua colpa, l’appartenenza dei nubendi a razze diverse, l’Ufficiale predetto abbia proceduto alla celebrazione.
Ad eguale risultato di inefficacia civile del matrimonio si giunge anche nel caso che il matrimonio fra persone appartenenti a razze diverse sia celebrato da un Ministro del Culto cattolico, perché l’art. 6 della legge fa divieto di trascrivere tale matrimonio: e se, per avventura, la trascrizione avvenisse, essa dovrebbe essere annullata.
Nell’uno e nell’altro caso la nullità può essere fatta valere anche d’ufficio, dal Pubblico Ministero.

Art. 2 e 4 – L’obbligo del preventivo consenso del Ministero dell’Interno è stabilito per i matrimoni tra cittadini italiani (qualunque sia la razza alla quale appartengono) e persone di nazionalità straniera.
Non possono ritenersi di nazionalità straniera, avuto presente il disposto dell’articolo in esame e quello dell’art. 4, nonché le disposizioni della legge sulla cittadinanza italiana:
a) – gli italiani non regnicoli: quelli cioè che, pur non avendo la cittadinanza italiana, siano originari di territori etnicamente italiani, ma politicamente non facenti parte del Regno;
b) – gli italiani per nascita e i loro figli, anche se avessero acquistato una cittadinanza straniera.
Debbono, altresì, essere subordinati al consenso del Ministro dell’Interno i matrimoni di cittadini italiani con stranieri di origine, che abbiano successivamente acquistato, per concessione personale, la cittadinanza italiana.
La richiesta del consenso per la celebrazione del matrimonio tra un cittadino italiano ed una persona di nazionalità straniera deve essere fatta prima della richiesta delle pubblicazioni.
La richiesta deve essere fatta dal cittadino italiano, mediante istanza da presentarsi all’ufficio comunale, corredata delle copie degli atti di nascita degli interessati e di quei documenti che valgano a comprovare le dichiarazioni fatte.
Dalla istanza dovranno espressamente risultare, oltre le consuete indicazioni di generalità, la razza, lo stato di cittadinanza, la professione, il luogo di residenza e l’attuale recapito delle parti. Della presentazione della istanza dovrà essere rilasciata ricevuta con l’indicazione della data.
Il Podestà trasmetterà immediatamente l’istanza al Prefetto, il quale, premessa una rapida indagine circa l’attendibilità delle dichiarazioni rese e circa l’opportunità del chiesto consenso in base alle singole situazioni, trasmetterà di urgenza l’istanza stessa, con le proprie osservazioni, al Ministero dell’Interno – Direzione Generale per la Demografia e la Razza – in piego raccomandato.
Il Ministero comunicherà il provvedimento al Comune e, per notizia, al Prefetto.
Il Podestà che ha avuto comunicazione del provvedimento ministeriale, ne darà immediata notizia all’interessato.
Dovrà porsi ogni cura perché gli adempimenti di cui sopra non rechino pregiudizio al normale e sollecito svolgimento delle procedure matrimoniali e perché gli accertamenti da parte dei Prefetti siano precisi nei riguardi degli elementi suscettibili di diretto e rapido controllo, mentre là dove non sia possibile una rapida indagine dovrà farsene espressamente avvertito il Ministero.
E’, poi, evidente che non dovranno essere inviate al Ministero quelle istanze dalle quali chiaramente risulti che il matrimonio dovrebbe avvenire in contrasto col divieto di cui all’art. 1 della legge e quelle dalle quali risulti in maniera indubbia la nazionalità italiana di entrambi i nubendi, a termini dell’art. 4 della legge. Nei casi dubbi, le istanze dovranno essere sempre inoltrate al Ministero.

Art. 3 – 11 divieto, per tutti i dipendenti di Enti Pubblici, di contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera importa – salvo che nei casi e per il periodo transitoriamente previsti dall’art. 18 della legge – la perdita dell’impiego e del grado.
Tale perdita ha luogo de iure , e non deve essere, pertanto, preceduta da un procedimento disciplinare né da una pronunzia del consiglio di amministrazione; deve essere, soltanto, dichiarata dal capo dell’amministrazione dalla quale dipende chi ha contravvenuto al divieto.
L’accertamento dell’infrazione prevista dall’art. 3 è facile, ove si consideri che essa può avvenire, di regola, solo nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato senza il preventivo consenso del Ministero dell’Interno; del qual caso – a termini dell’art. 7 – l’Ufficiale dello Stato Civile che ha proceduto alla trascrizione del matrimonio religioso è tenuto a fare denuncia.

Art. 5, 6, 7 – L’obbligo imposto all’Ufficiale di Stato Civile di accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni di parte, la razza e lo stato di cittadinanza di coloro nel cui riguardo si chiedono le pubblicazioni di matrimonio ha lo scopo di fornire, all’Ufficiale predetto, gli indispensabili elementi di giudizio per stabilire se, nel caso, ricorra l’applicabilità degli art. 1 e 2 della legge.
L’Ufficiale dello Stato Civile che abbia dubbi circa l’appartenenza di una persona ad una determinata razza deve prospettare il caso al Ministero dell’Interno (Direzione Generale per la Demografia e la Razza) trasmettendo ogni utile documento prodotto dalle parti.
E’, poi, frequente il caso che le richieste di pubblicazioni riguardino cittadini italiani residenti all’estero e che siano fatte, perciò, per il tramite delle Autorità Consolari italiane: in tali circostanze le predette Autorità hanno l’obbligo di accertare la razza dei nubendi prima di trasmettere le richieste di pubblicazioni agli uffici dello Stato Civile competenti e di non dar corso alle richieste che risultino in contrasto con l’art. 1 della legge, inoltrando, invece, le altre, alle quali sarà unita l’eventuale richiesta di consenso, a termini dell’art. 2, corredata dal proprio motivato parere, se trattasi di italiani residenti temporaneamente all’estero. Per i cittadini residenti stabilmente (cioè da oltre tre anni) all’estero, è delegato a provvedere il Ministero degli Affari Esteri, per mezzo delle proprie Rappresentanze.
Nel caso di richieste pervenute per il tramite delle Autorità Consolari e dalle quali risultino già effettuate le indagini sulla razza, l’Ufficiale dello Stato Civile non è tenuto ad effettuare alcun ulteriore accertamento al riguardo.
Nell’accertamento dello stato di cittadinanza, deve aversi riguardo non solo alla situazione attuale, ma anche al modo di acquisto de]la cittadinanza, affinché si possa dedurre con esattezza la nazionalità delle parti.
Gli accertamenti da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile devono essere preceduti dalle dichiarazioni, da parte di coloro che richiedono le pubblicazioni, circa la razza e la cittadinanza degli sposi: tali dichiarazioni debbono essere fatte a termini dell’art. 67, ultimo comma, del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602, sull’ordinamento dello Stato Civile. L’Ufficiale dello Stato Civile potrà richiedere alle parti la produzione di documenti atti a comprovare le loro dichiarazioni e dovrà, inoltre, verificare le risultanze dei registri di popolazione. E’ da tener presente, però, che la richiesta di documenti probatori (certificati di battesimo, ecc), può avvenire solo in casi di dubbio, e che nessun intralcio deve essere recato al sollecito corso delle pratiche.
Per i matrimoni non ancora celebrati, le richieste di pubblicazioni ricevute prima dell’entrata in vigore della legge dovranno essere completate nei sensi anzidetti.
Qualora, dalle dichiarazioni di coloro che richiedono le pubblicazioni o dagli accertamenti eseguiti, l’Ufficiale dello Stato Civile rilevi che il matrimonio debba essere preceduto dal consenso del Ministero dell’Interno, egli deve farne avvertire le parti, redigendo apposito verbale da sottoscriversi, oltre che da lui, dalle parti stesse e dai testimoni. Se, nonostante tale avvertimento, le parti insistessero nella richiesta di pubblicazioni, egli vi darà corso, avvertendo immediatamente il Prefetto della Provincia, il quale riferirà at Ministero dell’Interno.
Nel caso, infine, in cui l’Ufficiale dello Stato Civile fosse egli stesso richiesto della celebrazione del matrimonio senza il consenso o contro il provvedimento negativo del Ministro dell’Interno, egli non procederà alla celebrazione se prima non avrà fatto constare da apposito verbale, da firmarsi da tutti gli intervenuti, la consapevolezza degli sposi di unirsi in matrimonio contro il disposto dell’art. 2 della legge.
L’Ufficiale dello Stato Civile trasmetterà quest’ultimo verbale al Procuratore del Re, insieme con la denunzia prevista dall’art. 7, informando, della denunzia stessa, il Prefetto della Provincia.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 6 della legge l’Ufficiate dello Stato Civile, il quale riceva per la trascrizione l’atto relativo ad un matrimonio religioso che non sia stato preceduto dalle pubblicazioni, deve, prima di procedere alla trascrizione, fare gli accertamenti di cui at primo comma dell’art. 5; e non procederà alla trascrizione nel caso di matrimonio che risulti celebrato in contrasto con l’art. 1, mentre procederà alla trascrizione, facendo la denunzia di cui all’art. 7 ed informando il Prefetto delta Provincia, nel caso di matrimonio che risulti celebrato senza l’osservanza dell’art. 2.

Sulle disposizioni recate dal capo II, relativo agli appartenenti alla razza ebraica, si fa rilevare quanto segue:

Art. 8 – I criteri contenuti in questo articolo per determinare l’appartenenza della razza ebraica hanno carattere fondamentale e, conseguentemente, sono di portata più ampia dell’attuale provvedimento; ad essi, pertanto, occorre fare riferimento nell’applicazione di qualsiasi disposizione di legge che presupponga la nozione dell’appartenenza alla razza ebraica.
Per la lett. a), chi discende da genitori entrambi ebrei è ebreo egli stesso, qualunque sia la religione professata: in questo caso, quindi, il fattore religioso non può modificare l’origine razziale.
Per la lett. b), il figlio di un genitore ebreo (italiano o straniero) è sempre considerato ebreo – anche in questo caso prescindendo dalla religione professata – se l’altro genitore, non ebreo, sia di nazionalità straniera. In questo caso, dunque, è necessario che l’indagine risalga a stabilire la nazionalità dei genitori, anche se questi avessero eventualmente conseguito – per concessione o per matrimonio – la cittadinanza italiana.
Per la lett. d), il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo ebreo, è considerato ebreo se professi la religione ebraica, o risulti iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto manifestazioni di ebraismo. Per manifestazioni di ebraismo devesi intendere qualsiasi concreta attività che riveli sentimenti e tendenze nettamente ebraici.
Il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo sia ebreo, non è considerato ebreo se, alla data del 1 ottobre XVI, apparteneva a religione diversa dall’ebraica: se, invece, alla data del 1 ottobre 1938 – XVI, non apparteneva ad alcuna religione, deve essere considerato ebreo.
Tutti i dubbi che dovessero presentarsi nell’applicazione dell’art. 8 – applicazione dalla quale, come è evidente, discendono notevoli conseguenze giuridiche – e tutte le controversie al riguardo, dovranno essere sottoposti, previa una diligente istruttoria da parte delle Prefetture, al Ministero dell’Interno (Direzione Generale per la Demografia e la Razza), a termini dell’art. 26 della legge.

Art. 9 – In attesa dell’emanazione di apposite norme, si segnala la necessità che, nella formazione di tutti i nuovi atti di Stato Civile ed in occasione di ogni nuova variazione nei registri di popolazione, sia richiesta l’indicazione della razza alla quale appartengono le persone cui gli atti si riferiscono. Qualora venga denunziata l’appartenenza alla razza ebraica, dovrà eseguirsi apposita annotazione nel contesto degli atti medesimi, in maniera che tutti gli estratti e le certificazioni ad esso relativi possano, poi, farne espressa menzione; nessuna annotazione, invece, dovrà, per ora, farsi per l’appartenenza ad altre razze.
Su questo articolo, la cui precisa attuazione costituisce presupposto indispensabile perché abbiano piena efficacia tutte le disposizioni di legge nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, si chiama la speciale attenzione delle LL. EE. i Prefetti, con preghiera di far presente ai Podestà l’importanza e la delicatezza del compito loro affidato e di volere attentamente vigilare per l’esatto adempimento.
Si chiarisce, intanto, che l’ammenda prevista nell’art. 9, è comminata sia nei confronti del privato che faccia inesatte o false dichiarazioni circa la razza, sia nei confronti del pubblico funzionario (salvo, per questi, l’eventuale procedimento disciplinare) che ometta di richiedere tali dichiarazioni o di farne annotazione, nei casi in cui gli incomberebbe l’obbligo, negli atti che è incaricato di compilare.
Di tutte le denunzie relative agli appartenenti alla razza ebraica dovrà essere tenuto conto nella compilazione delle liste di leva, ai fini dell’applicazione dell’art. 10 lett. a) della legge.
Il 3 comma dell’articolo in esame prevede, inoltre, l’obbligo, da parte della pubblica autorità, di accertarsi e far constare, in tutti gli atti relativi a pubbliche concessioni o autorizzazioni, della eventuale appartenenza degli interessati alla razza ebraica. Tale accertamento si compie attraverso l’esame degli atti menzionati nel 2 comma dell’articolo di cui trattasi.

Art. 10 – Mentre, per l’immediata attuazione delle disposizioni recate dalle lett. a) e b), i Ministeri competenti adotteranno tempestivamente le opportune misure, l’entrata in vigore delle limitazioni giuridiche di cui alle lett. c), d) ed e), è rinviata sino a quando non saranno emanate le norme di attuazione.

Art. 11 – Il provvedimento che privi il genitore di razza ebraica della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, nel caso previsto nell’art. 11 della legge, può essere provocato anche dall’autorità politica, la quale deve, in questo caso, prima di interessare il Pubblico Ministero, riferire al Ministero dell’Interno.

Art. 12 – Ai fini dell’applicazione di questo articolo deve aversi riguardo, per determinare quali persone rientrino nella categoria dei domestici, alla natura manuale dei servizi di fatto prestati dai dipendenti alla famiglia nel suo complesso, o ai singoli membri di essa, qualunque sia la denominazione loro attribuita. Un indizio della qualità di domestico è, evidentemente, costituito dal possesso del libretto di assicurazione obbligatoria per gli addetti ai servizi familiari; ma là dove questo indizio manchi, devesi vigilare perché la disposizione dell’art. 12 non sia frustrata mediante l’attribuzione, al personale di cui trattasi, di qualifiche non rispondenti alla natura delle mansioni effettivamente esercitate.
L’Autorità di Pubblica Sicurezza può, peraltro, discrezionalmente valutare speciali motivi di opportunità per consentire il mantenimento di domestici ariani al servizio di famiglie miste, composte, cioè, di un coniuge ariano e dell’altro ebreo: ciò soprattutto quando i figli siano da considerarsi ariani e sia, perciò, consigliabile che essi restino affidati a persone di servizio o di vigilanza ariane.
Per i bambini, inoltre, che a norma di legge debbano considerarsi non appartenenti alla razza ebraica pur essendo nati da matrimonio misto, è ammessa la prestazione di nutrici ariani.
I Prefetti delle Provincie, infine, per delega del Ministero dell’Interno, potranno autorizzare caso per caso, per comprovato bisogno di speciale assistenza a causa dell’età avanzata o di malferma salute, e quando non vi sia possibilità di assistenza familiare e sia impossibile ricorrere a prestazioni di infermiere professionali, il mantenimento di domestici già in servizio presso famiglie ebree.

Art. 13 – Questo articolo non ha bisogno di particolari illustrazioni. E’ d’uopo, tuttavia, avvertire che, come le amministrazioni ivi elencate non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica, così le stesse amministrazioni non dovranno d’ora in poi affidare incarichi, appalti ecc. di alcuna specie a persone di tale razza: restano, pertanto, vietati anche i semplici rapporti di lavoro (nel senso che la più recente dottrina ha dato a questo termine) fra gli appartenenti alla razza ebraica e le amministrazioni di cui trattasi, nonché gli appalti di pubblici servizi o di singole opere o forniture a persone di tale razza.
Per ciò che concerne gli appalti già in corso, il Ministero dell’Interno si riserva di impartire disposizioni, previe intese con i Ministeri interessati.

Art. 14,15,16 – Il riconoscimento di eventuali titoli di discriminazione nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica è rimesso alla discrezionalità del Ministro dell’Interno, che lo concederà (in base all’esame della documentazione trasmessa dagli interessati e, nel caso del numero 6 dell’articolo in esame, sentito il parere dell’apposita commissione) previa una istruttoria intesa ad accertare che non sussistano motivi di demerito. Tale istruttoria è affidata alle LL.EE. i Prefetti, i quali vorranno sentire anche l’avviso dei Segretari Federali, e deve, evidentemente, riguardare anche i componenti la famiglia a favore dei quali è richiesta l’estensione della discriminazione.
L’annotazione del provvedimento, da effettuarsi negli atti dello Stato Civile ed in quelli del Registro di popolazione su richiesta degli interessati, ha luogo mediante l’apposizione, accanto all’indicazione della razza, della dicitura: “discriminato: Decreto Ministro Interno. . . (data). . . “, seguita dalla firma dell’ufficiale che ha proceduto alla annotazione. Tale annotazione deve essere sempre riportata negli estratti e nei certificati richiesti dagli interessati

Art. 17, 24 – Se, a norma dell’art. 17, è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, non è ad essi vietato di recarsi nel Regno e di fermarvisi temporaneamente per ragioni di turismo, diporto, cura o affari.
Il Ministero dell’Interno (Direzione Generale della Pubblica Sicurezza) ha già impartito, al riguardo, le necessarie disposizioni agli organi dipendenti, con circolare del 24 ottobre u.s., n. 443/79790.
Lo stesso Ministero ha, inoltre, con la citata circolare, impartito istruzioni circa le modalità per l’uscita dal Regno degli ebrei stranieri, o che abbiano perduto la cittadinanza italiana a norma dell’art. 23, ai quali sia inibito di continuare il loro soggiorno nel Regno oltre il 12 marzo 1939-XVIII.
Si deve avvertire, peraltro, che le disposizioni recate dalla predetta circolare – emanata in seguito al R. D. L. 7 settembre 1938, XVI, n. 1381, il cui contenuto è stato, successivamente, trasfuso con le necessarie modifiche nel R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 – debbono intendersi modificate, in base a quest’ultimo provvedimento legislativo, nella parte che concerne la concessione di restare in Italia fatta agli ebrei che hanno superato il 65 anno di età (in quanto tale requisito dev’essere posseduto alla data del 1 ottobre 1938-XVI, e non al 12 marzo 1939-XVII) e nella parte relativa alla definizione degli appartenenti a]la razza ebraica.

Circa le disposizioni transitorie e finali, recate dal capo III si ritiene opportuno notare quanto segue:

Art. 18 – La dispensa, che il Ministro dell’Interno può transitoriamente concedere, in casi speciali, agli impiegati che sarebbero soggetti al divieto dell’art. 3 della legge, deve essere richiesta per il tramite dell’Amministrazione interessata, la quale, nell’inoltrare l’istanza al Ministero dell’Interno, esprimerà il suo avviso in merito, tenuto conto del valore dei motivi che giustificherebbero la deroga al decreto.
Il provvedimento del Ministro dell’Interno sarà comunicato agli interessati per il tramite delle amministrazioni da cui dipendono.

Art. 19 – L’obbligo della denunzia dell’appartenenza alla razza ebraica incombe a tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 8 della legge. E’ ovvio, però, che l’obbligo della predetta denunzia, nei riguardi di minori od incapaci, spetti a chi abbia di essi la legale rappresentanza. Inoltre, il capo famiglia può essere tenuto responsabile dell’omissione della denunzia nei confronti delle persone con lui conviventi ed a carico.
L’Ufficiale dello Stato Civile annoterà l’appartenenza alla razza ebraica a margine di ogni atto dello Stato Civile e trasmetterà copia del processo verbale agli uffici di Stato Civile di altro Comune in cui si trovassero atti riguardanti le stesse persone.
Curerà, inoltre, che della denunziata appartenenza alla razza ebraica sia presa nota nelle schede individuali e nei fogli di famiglia del Registro di popolazione.
Delle denunzie ricevute, gli uffici comunali dovranno dare immediata comunicazione ai distretti militari competenti, se esse si riferiscano a persone già soggette ad obblighi di leva; ne terranno conto nella formazione delle liste di leva, se le denunzie si riferiscano a persone che non sarebbero ancora soggette a tali obblighi.

Art. 20, 21, 22 – La dispensa del personale ebraico attualmente in servizio presso le amministrazioni di cui all’art. 13 della legge, discendendo direttamente dalla legge stessa, non deve essere subordinata ad alcun provvedimento preliminare: in particolare, non sono applicabili né la procedura di dispensa stabilita dall’art. 1 dal R. D. L. 6 gennaio 1927, n. 57, per il personale statale, ne le speciali procedure eventualmente previste per gli altri personali.
Non ricorre, infatti, nel caso, la necessità di un giudizio sulla capacità del dipendente o sulle esigenze del servizio: constatata, in base ad elementi assolutamente obbiettivi, l’appartenenza alla razza ebraica, la dispensa ne consegue immediatamente, ope legis , e non occorre, per pronunziarla, che una semplice declaratoria del capo dell’amministrazione.
Le disposizioni circa il trattamento di quiescenza, stabilite dall’art. 21, riguardano esclusivamente il personale di ruolo delle amministrazioni statali; al personale non di ruolo, saranno corrisposte le normali indennità di licenziamento previste dagli ordinamenti vigenti, salvo il diverso trattamento che fosse eventualmente per esso previsto da speciali disposizioni.
La disposizione recata dal 1 comma dell’art. 22 si riferisce a quelle Amministrazioni i cui ordinamenti prevedono per il proprio personale un trattamento di pensione, a carico dell’ente, simile a quello del personale statale.
A tutti i dipendenti ai quali non spetti alcun trattamento di quiescenza è applicabile il 2 comma dell’art. 22.

Art. 23 – Sulla materia dell’art. 23 sono state già diramate ai Prefetti precise istruzioni dal Ministero dell’Interno – Ufficio del Personale – con la circolare 26 novembre u.s., n. 8300 – 81/27057, alla quale si fa, pertanto, richiamo.

Art. 25 – La concessione, fatta agli ebrei di nazionalità straniera che abbiano compiuto il 65 anno di età, di poter continuare il loro soggiorno nel Regno, è personale; casi di eccezionali situazioni di famiglia meritevoli di particolare considerazione potranno, peraltro, essere segnalati al Ministero dell’Interno.
All’istanza con la quale si chiede la concessione di cui trattasi devono essere uniti tutti i documenti atti a comprovare il titolo del richiedente per godere di tale concessione.

Art. 26 – Questo articolo stabilisce la competenza del Ministro dell’Interno a risolvere le questioni relative all’applicazione del provvedimento.
Nessuna controversia, pertanto, nella quale sia in discussione l’applicabilità o meno, in singoli casi, dei principi razzistici affermati dal provvedimento può essere sottratta alla competenza del Ministro dell’Interno e risolta da autorità diverse dal Ministro stesso, il quale ha alle proprie dipendenze l’unico organo specializzato nella materia: la Direzione Generale per la Demografia e la Razza.
La disposizione, peraltro, non si riferisce a quelle questioni o controversie che, pur sorgendo dall’applicazione della legge di cui trattasi, siano deferite, dalle norme vigenti, ad altri organi e che non implichino, comunque, alcun giudizio su questioni razzistiche: tali sono, ad esempio, le controversie attinenti al trattamento di quiescenza o di licenziamento del personale dispensato a termini dell’art. 20 della legge.

Le Autorità alle quali la presente circolare è diretta vorranno prendere buona nota delle disposizioni impartite e diramare con la massima urgenza per la parte di rispettiva competenza – le occorrenti istruzioni agli organi dipendenti.

Pel Ministro, Buffarini

Archivio Centrale dello Stato – Roma, Ministero dell’Interno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 4, f. 17 (circolare a stampa di 9 pagine).

La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, pp. 174-183

Circolare 20/6/1941- Prot. N 2251/30 R. Circolare - Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici

Roma, 20 Giugno 1941-XIX

Ministero dell’Interno
Direzione Generale per la Demografia e la Razza
Divisione Razza

Prot. N 2251/30 R. Circolare

Ai Prefetti del Regno

OGGETTO: Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici.

Come è noto è stata disposta la eliminazione dei nominativi degli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati e delle ditte ebraiche dagli elenchi telefonici e da altre pubblicazioni analoghe.
In relazione a tale disposizione ed allo scopo di facilitarne l’attuazione si prega di disporre che sia consentito alle Società telefoniche italiane di consultare presso gli uffici comunali i dati relativi alle denunce di razza di cui agli art. 9 e 19 del R.D.L. 17.11.1938 N 1728.
Detta consultazione può, del pari, essere consentita a ditte o persone, che curino la compilazione di guide, almanacchi, indicatori ecc. ecc. di notevole interesse.
Qualora qualche Prefettura abbia dei dubbi sulla importanza di queste ultime pubblicazioni e, quindi, sull’opportunità di lasciare consultare gli atti di cui sopra dagli incaricati delle ditte che tali pubblicazioni curano, potrà prospettare il caso al Ministero per le occorrenti istruzioni.
Si gradirà un cenno di assicurazione.
Pel Ministro, LE PERA

Archivio Centrale dello Stato – Roma, Ministero dell’lnterno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 3, f. 14, sf. 4.

La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, p. 184

Questioni ebraiche varie - massime

DOMESTICI DI RAZZA ARIANA ALLE DIPENDENZE
DI FAMIGLIE MISTE

Le famiglie miste possono tenere alle proprie dipendenze domestici ariani solo se ricorrono speciali condizioni da valutarsi dall’Autorità di P.S. e con preventiva autorizzazione dell’Autorità Prefettizia.

PORTIERI

L’esercizio del portierato è stato vietato agli ebrei, anche se discriminati e può essere consentito soltanto in servizio di stabili occupati esclusivamente da ebrei.
Il divieto non è da estendersi agli ariani, coniugati con ebree e con prole ariana.

COMMERCIO AMBULANTE

L’esercizio del commercio ambulante è stato vietato agli ebrei di tutte le categorie.
Nessuna discriminazione è stata stabilita per quanti avessero coniuge e prole ariana.
D’ordine Superiore la Direzione Generale di P.S. nel dicembre del 1940 aveva consentito una proroga fino al 31 marzo 1941 . Venuto a scadere tale termine, la questione, che presenta carattere d’urgenza, date le misere e precarie condizioni di tale categoria di commercianti, è, tuttora, in corso di riesame (Il Partito avrebbe espresso parere contrario ad una nuova proroga).

COMMERCIO STABILE

Nell’ottobre del 1938 in attesa dei provvedimenti legislativi razziali il Ministero delle Corporazioni emanava una circolare con la quale si disponeva il divieto del rilascio di nuove licenze agli ebrei e la sospensione delle domande di trasferimento da ariani ad ebrei.
Non avendo il R.D.L. 9.2.1939 n 126 disposto nulla in materia ed avendo, anzi, confermato la libera attività commerciale degli ebrei purché venga esplicata in aziende di meno di cento dipendenti, la suddetta circolare avrebbesi dovuto ritenere superata ed il Ministero delle Corporazioni, più volte, ha sollecitato la definizione di tale materia con un provvedimento legislativo speciale.
La Direzione Generale per la Demografia e la Razza intendendo risolvere tale problema aveva richiesto un elenco delle singole licenze di commercio non potendosi adottare in merito, data la varia natura della materia, un criterio univoco.
Il Ministero delle Corporazioni, fece, però, presente di non essere in grado di fornire un tale elenco e la Demorazza si riservò, quindi, di esprimere il proprio parere, caso per caso, su ogni singola voce, tutte le volte che ne veniva richiesta.
Tale prassi è stata adottata con alquanto rigore anche per le autorizzazioni di P.S.
Numerosissime sono state, difatti, le autorizzazioni di P.S. vietate agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, e il divieto è stato esteso anche a quegli ariani che siano coniugati con persone di razza ebraica. A quegli ariani coniugati con ebrei, però, che siano già titolari, può essere concessa la rinnovazione dell’autorizzazione, fermo restando il divieto di trapasso dal coniuge ebreo al coniuge ariano.

ATTIVITA’ COMMERCIALI ED AFFINI PRECLUSE AGLI EBREI
DISCRIMINATI O NON

Commercio ambulante
Agenzie d’affari, di brevetti e varie
Commercio dei preziosi
Esercizio arte fotografica
Mediatorato, piazzisti, commissionari
Esercizio tipografie
Vendita oggetti antichi e d’arte, antiquari
Commercio libri
Vendita oggetti usati
Vendita articoli per bambini
Vendita apparecchi radio
Vendita carte da gioco
Diploma di ottico ed attività commerciale ottica
Deposito e vendita carburo di calcio
Licenza pescatore dilettante
Impiego gas tossici
Esercizi pubblici di mescita di alcoolici
Raccolta rottami metallici e metalli
Raccolta lana da materassi
Ammissione all’esportazione della canapa
Ammissione all’esportazione di prodotti ortofrutticoli
Vendita di oggetti sacri
Vendita di oggetti di cartoleria
Raccolta di rifiuti
(Nota del curatore. Un “Elenco delle attività commerciali inibite agli ebrei”, conservato accanto al documento qui riprodotto, contiene una parte delle attività qui citate e ad esse aggiunte quelle di: Raccolta e vendita indumenti militari fuori uso, Licenze per scuole di ballo, Licenze per scuole di taglio, Esercizio noleggio film).

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Allo stato attuale della legislazione non esistono norme dirette a limitare l’esercizio della professione di agente e rappresentante di commercio da parte di ebrei italiani od apolidi o stranieri.
Dovrebbesi quindi concludere che tale ramo di attività sia libero da limitazioni per gli ebrei di tutte le categorie.
(Nota del curatore. Il dattiloscritto originale conteneva la seguente frase, poi barrata con tratti di penna: Tuttavia sono state impartite disposizioni perché non sia consentita l’iscrizione ex-novo nelle anagrafi consiliari di ebrei che intendano iniziare l’attività di rappresentante di commercio).

LICENZE AUTOVEICOLI

A tutti gli ebrei, discriminati o non e comunque coniugati, non può essere consentito di prestare la loro opera in qualità di conducenti di autoveicoli da piazza o da rimessa presso le ditte esercenti pubblici servizi.

PUBBLICITA’

Le ditte o persone di razza ebraica non possono ricorrere alla pubblicità sulla stampa nazionale.
Il divieto si estende alle inserzioni di avvisi mortuari ed alle affissioni murali, recanti annunzi del genere.

TELEFONI

Dagli elenchi telefonici, dagli annuari, almanacchi, etc., debbono essere eliminati i nominativi degli appartenenti alla razza ebraica anche se discriminati.
Le ditte che abbiano provveduto ad arianizzarsi, ma che abbiano mantenuto l’antica denominazione ebraica, non possono inserire il proprio nominativo negli elenchi telefonici.

TOPONOMASTICA

I provvedimenti razziali devono trovare applicazione anche nel campo della toponomastica mediante la sostituzione di nomi ebraici a luoghi, vie, istituzioni, moli ecc. e con la rimozione di lapidi, ricordanti ebrei.
I provvedimenti relativi debbono essere adottati tempestivamente, quando se ne presenti cioè l’occasione e senza dare speciale rilievo.

FONDAZIONI

Le fondazioni costituite da appartenenti alla razza ebraica il cui scopo vada a beneficio di ariani o di ariani ed ebrei debbono essere disciolte ed il relativo patrimonio deve essere restituito al fondatore o ai suoi eredi ed aventi causa; in mancanza di questi il patrimonio deve essere devoluto alle comunità israelitiche della circoscrizione per il conseguimento di fini analoghi a quelli propostisi dal fondatore.
Se si tratti invece di fondazioni costituite esclusivamente a favore di ebrei le medesime potranno essere mantenute nella forma, nella sostanza e nella denominazione salvoché particolari circostanze locali o esigenze di pubblico interesse non consiglino di promuovere lo scioglimento e la devoluzione patrimoniale nei modi sopra indicati.
Un provvedimento legislativo da predisporsi in tal senso è in corso di studio e di esame.

SOCCORSI MILITARI

Il genitore di razza ebraica, che abbia il figlio ariano richiamato alle armi, è ammesso al godimento del beneficio del soccorso giornaliero militare di cui alla legge 25. 1.1934, n 115.

ASSISTENZA E.C.A.

Le famiglie bisognose di razza ebraica non debbono essere ammesse all’assistenza invernale degli E.C.A. (salvo casi eccezionali).

INDUSTRIA ALBERGHIERA

Gli appartenenti alla razza ebraica, discriminati o non, non possono esplicare qualsiasi attività nel settore dell’industria alberghiera.
Il divieto deve estendersi anche ai mestieri più umili: uomo di fatica, facchino, ecc.

INDUSTRIA AFFITTACAMERE

Agli ebrei non è consentito di esercitare l’industria del mestiere di affittacamere.
All’ariano coniugato con persona di razza ebraica è fatto divieto dell’esercizio di tale mestiere anche se già fosse titolare della relativa autorizzazione qualora il coniuge ebreo sia seco lui convivente.

FORNITURE STATALI

Ai sensi dell’art. 72 del R.D.L. del 9.2.1939 n. 126 i discriminati possono avere rapporti di affari o forniture con pubbliche amministrazioni. In tal senso aveva disposto il Sottosegretario in data 3 giugno 1939. Tale indirizzo è stato mutato dalla prassi successiva che non consente agli ebrei discriminati di avere rapporti di qualsiasi genere con le pubbliche amministrazioni

RISERVE DI CACCIA

Agli ebrei, anche se discriminati, non debbono essere rilasciate o rinnovare concessioni di riserva di caccia.
Tale divieto è stato ispirato dalla considerazione che la riserva di caccia costituisce una manifestazione di ricchezza e di ostentazione di lusso.

USO APPARECCHI RADIO

Gli ebrei non possono detenere apparecchi radio-riceventi
Eccezionalmente il Ministero dell’Interno (Dir. Gen. P.S.), su proposta delle Prefetture, potrà consentire l’uso della radio ad ebrei, che abbiano innegabili benemerenze verso il Regime ed il Paese.
Le famiglie miste possono detenere la radio se i componenti ariani risultino di sentimenti fascisti.

VILLEGGIATURE
(Disposizioni per l’estate 1941)

Gli ebrei, anche se discriminati, non possono recarsi in località marine o montane di villeggiatura.
Tale divieto non deve applicarsi l) nei confronti di coloro che abbiano necessità di recarsi in detti luoghi per motivi di salute purché non siano località di lusso; 2) nei confronti di proprietari di case purché non site in località di lusso; 3) nei confronti di famiglie miste anche se non accompagnate, temporaneamente, dal componente ariano.
(Nota del curatore. Nel dattiloscritto originale a fianco del testo di questa disposizione è stato aggiunto a mano: Abrogata).

STATO CIVILE

l) Annotazioni su certificati
Come è noto l’art. 9 della legge per la Difesa della Razza dispone l’annotazione e la menzione dell’appartenenza alla razza ebraica sui registri di stato civile e di popolazione e sui relativi estratti e certificati.
Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate da pubbliche autorità devono recare uguale menzione. Tale disposizione è stata estesa a tutti i titoli di polizia.
2) Indicazione della razza
Il nuovo ordinamento dello stato civile, prescrive agli articoli 73, 46, 126, 140 che nel testo di alcuni atti di stato civile deve essere indicata indistintamente per tutti la razza di appartenenza.
In relazione a tale disposto sorge la questione, tuttora insoluta, circa la qualifica di razza da adoperare al riguardo.
Poiché il disposto dell’art. 9 della Legge prescrive l’annotazione e la menzione dell’appartenenza alla razza ebraica nei registri di stato civile e della popolazione e nei relativi certificati, si riterrebbe opportuno che le annotazioni da esporre dovessero essere le seguenti:
1 – appartenenti alla razza ebraica per gli ebrei di razza o dichiarati tali;
2 – non appartenenti alla razza ebraica per tutti indistintamente i discendenti da matrimonio misto dichiarati non appartenenti alla razza ebraica con decreto del Ministero dell’Interno.
Poiché agli effetti razziali gli attestati di stati civile hanno valore probatorio e l’accertamento razziale di tutti i misti deve essere fatto dal Ministero è opportuno che la decisione risulti annotata. Ciò anche per evitare che gli ebrei possano sfuggire comunque al controllo, ciò che potrebbe verificarsi qualora le annotazioni fossero limitate soltanto ad alcuni casi.
3) Annotazioni di ufficio
Nei confronti di ebrei italiani trasferitisi all’Estero senza ottemperare all’obbligo della denuncia può disporsi l’annotazione in base alle risultanze del censimento?
Si riterrebbe che dovrebbesi disporre l’annotazione nei confronti di quanti nella scheda di censimento si siano dichiarati ebrei e che si debba richiedere ai Comuni l’elenco dei censiti che non si siano dichiarati ebrei e disporre l’accertamento d’ufficio.
4) Omesse denunce di razza
E’ stato disposto che gli Uffici di stato civile non debbono rifiutare l’accettazione di denunce di razza presentate tardivamente.
Detti Uffici provvederanno, peraltro, a promuovere a carico degli inadempimenti o degli adempimenti tardivi l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, sempreché non siano evidenti la buona fede degli interessati o la forza maggiore che abbia loro impedito di ottemperare tempestivamente all’obbligo in questione.
5) Certificati di arianità. Conseguenze dell’omessa denuncia
Molte amministrazioni statali e parastatali in occasione di bandi di concorsi, di aste ecc. richiedono spesso, tra gli altri documenti, certificati di arianità.
Con apposita circolare il Ministero dell’Interno ha fatto presente che, a norma delle disposizioni vigenti, gli Ufficiali dello stato civile non sono tenuti a rilasciare un attestato del genere in quanto lo stato della non appartenenza alla razza ebraica deve ritenersi comprovato, a tutti gli effetti di legge, dalla mancanza dell’annotazione di razza ebraica sui certificati e sugli estratti degli atti dello stato civile, rilasciati in data posteriore al 10 marzo 1939.
In conseguenza di tale circolare potrebbe verificarsi che l’ebreo che non abbia ottemperato all’obbligo delle denuncia, può celare la propria appartenenza di razza ed ovviare, quindi, alle limitazioni previste dalle leggi razziali con la semplice esibizione di un certificato di nascita non recante l’annotazione.

SCUOLE

Nel campo dell’insegnamento privato deve essere eliminata ogni e qualsiasi influenza ebraica.
Agli insegnanti di razza ebraica non è, quindi, consentita qualsiasi attività didattica privata nei confronti di alunni ariani.
Nelle biblioteche di stato non possono accedere appartenenti alla razza ebraica.
Agli studenti ammessi, ai sensi dell’art. 10 del R.D.L. 15.11.1938 n. 1728, a proseguire gli studi può essere consentito l’accesso a musei, gallerie e biblioteche.

PROFESSIONISTI STRANIERI DI RAZZA EBRAICA

La legge 29 giugno 1939 n. 1054, che regola l’esercizio delle professioni da parte degli appartenenti alla razza ebraica, non ha alcuna norma che si riferisce all’esercizio delle professioni da parte degli stranieri residenti nel Regno.
Ovviando a tale lacuna legislativa, presi gli ordini Superiori, è stato disposto che gli ebrei, stranieri od apolidi, aventi diritto a rimanere in Italia, possono, soltanto, essere iscritti negli elenchi speciali dei professionisti ebrei non discriminati qualora appartengano a stato che abbia stipulato col Governo del Re accordo di trattamento di reciprocità.

FARMACISTI DI RAZZA EBRAICA

I farmacisti di razza ebraica discriminati possono esercitare, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1054, la propria professione anche nei confronti di ariani.
D’intesa con la Direzione Generale della Sanità Pubblica è stata proposta l’emanazione di un apposito provvedimento legislativo che limiti l’esercizio della professione di farmacista per tutti gli ebrei ai casi previsti dall’art. 21 lett. B della citata legge.
Il Gabinetto del Ministro ha aderito alla proposta.

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Si verificano in pratica casi di collaborazione professionale nella stretta familiare ossia tra padre e figlio, l’uno ebreo e l’altro ariano, nonché tra coniuge ebreo e coniuge ariano.
D’ordine Superiore è stato disposto che tali casi potranno essere risolti di volta in volta che si presenteranno.

SPETTACOLO

Gli ebrei, anche se discriminati, non possono esplicare qualsiasi attività nel settore dello spettacolo; detto divieto deve trovare la più lata applicazione, sia che si riferisca alla partecipazione finanziaria di imprese industriali, sia che si riferisca ai più umili mestieri (operai, uomini di fatica, personale di pulizia ecc.).
In proposito è in corso di emanazione un provvedimento legislativo, predisposto dal Ministero della Cultura Popolare. (Nota del curatore. Una aggiunta manoscritta corregge la prima affermazione in: E’ stato emanato).

COOPERATIVE

I soci di razza ebraica, anche se discriminati, di cooperative aderenti o dipendenti dall’E.N.C. dovranno essere eliminati da detti enti assicurando loro il rimborso del capitale versato.

SODALIZI

Gli ebrei, in omaggio al principio della separazione delle razze, sono stati eliminati da tutti i sodalizi aventi carattere culturale, morale, sportivo, sociale, ecc.

CREDITO ASSICURAZIONE BORSE

Nel settore del Credito e delle Assicurazioni gli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, non possono esplicare qualsiasi attività.
Gli ebrei non possono accedere nei locali delle Borse.

AMMISSIONE AI CONTINGENTI D’IMPORTAZIONE

Ai contingenti di importazione possono essere ammesse soltanto quelle
ditte ebraiche i cui titolari siano stati discriminati.
Le ditte miste, ossia quelle formate da soci ariani ed ebrei, possono essere ammesse ai contingenti di importazione soltanto se i soci di razza ebraica siano stati discriminati.

DONAZIONI

L’art. 6 del R.D.L. 9.2.1939 n. 126, entro un termine di sei mesi, ha consentito ai cittadini di razza ebraica di donare i loro beni immobili ai propri discendenti di razza ariana, al coniuge non considerato ebreo oppure ad enti ed istituti di educazione e di assistenza.
Di tale facoltà han fatto largo uso gli ebrei frequentemente riservandosi a proprio favore l’usufrutto o sottoponendo la donazione a condizione e modalità varie.
Il Ministero dell’Interno ha, costantemente, espresso parere che le donazioni sottoposte a riserva di usufrutto non dovessero essere ritenute valide.
Il Ministero delle Finanze e quello della Giustizia, diversamente opinando, hanno insistito sulla validità di siffatte donazioni ed hanno fatto presente che, allo stato attuale della legislazione, non possa farsi a meno dall’emanare una norma legislativa apposita, che sancisca il divieto di consentire donazioni sottoposte a riserva di usufrutto e disposte da ebrei valendosi della facoltà di cui al citato art. 6.
Il Sottosegretario ha disposto che fosse emanata una norma legislativa specifica.
La decisione del Sottosegretario non ha avuto seguito.

EBREI STRANIERI

Gli ebrei stranieri non sono soggetti alle limitazioni patrimoniali previste dall’art. 10 del R.D.L. 17.11.1938, n. 1728 e dal R.D.L. 9.2.1939, n.126.

EBREI ALLE DIPENDENZE DI STABILIMENTI AUSILIARI

Gli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, debbono essere senza indugio estromessi dagli stabilimenti ausiliari sia che si tratti di dirigenti o di impiegati, o di semplici operai.

RILASCIO DI PERMESSO PER RICERCHE MINERARIE

Agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, non possono essere rilasciati permessi per ricerche minerarie.

AMMINISTRAZIONI DI STABILI O DI CONDOMINIO

Gli ebrei, anche se discriminati, non possono essere amministratori di case o condomini anche parzialmente di proprietà di ariani e da questi abitate. (Circolare telegrafica della P.S. n. 442/21167 del 6 aprile 1941).

ELENCHI DI AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI

Agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati non può essere consentita l’iscrizione negli elenchi autorizzati di agenti marittimi raccomandatari.

ATTIVITA’ DOGANALI

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono esplicare qualsiasi attività doganale, compresa quella di spedizioniere doganale.

ELENCHI COMMERCIANTI DI LEGANTI IDRAULICI ECC.

Gli ebrei anche se discriminati non possono essere iscritti negli elenchi dei commercianti di leganti idraulici, lampade, pile tascabili e marmi.

BREVETTO PILOTI CIVILI

Agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, non può essere rilasciato il brevetto di pilota civile. Ai medesimi dev’essere inibita qualsiasi attività di volo.

ALLEVAMENTO COLOMBI VIAGGIATORI

Agli appartenenti alla razza ebraica, discriminati o non, stranieri od apolidi non può essere concessa l’autorizzazione per l’allevamento di colombi viaggiatori.

ESECUZIONE DI OPERE EDILI

Il nulla osta per la esecuzione di opere edilizie da parte di ebrei può essere rilasciato purché con esse non vengano ad oltrepassarsi i limiti di proprietà immobiliare stabiliti dall’art. 10 del R.D.L. 17.11.1938 XVII n. 1728 e dall’art. 3 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126, salvo si tratti di discriminati nel qual caso il detto nulla osta può rilasciarsi senza limitazione.

ASSEGNAZIONI DI PRODOTTI OCCORRENTI
PER L’AGRICOLTURA

I commercianti di razza ebraica, anche se discriminati, non possono essere ammessi alla ripartizione dei contingenti di prodotti occorrenti per l’agricoltura.

CONSORZI AGRARI PROVINCIALI

Gli ebrei, anche se discriminati, non possono essere soci di Consorzi Agrari provinciali.

BIBLIOTECHE

Alle persone di razza non ariana è inibito l’accesso nelle biblioteche pubbliche e governative.
In casi di dubbio dovranno essere eseguiti gli opportuni accertamenti, mediante l’esame dei documenti di identità personale (circolare del Ministero dell’Educazione Nazionale in data 10 febbraio 1942).

ALBO NAZIONALE DEI COMMERCIANTI GROSSISTI DI TESSILI

Nell’albo nazionale dei commercianti grossisti di tessili non possono essere iscritti gli appartenenti alla razza ebraica non discriminati.

* Nel testo sono riportate in corsivo le aggiunte effettuate al testo originario del documento e sono segnalate con apposite note le correzioni e le varianti.

Archivio Centrale dello Stato-Roma, Ministero dell’Interno, Direzione Generale per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 2, f. 6 (dattiloscritto di 15 pagine, privo di firma e di data ma risalente sicuramente all’aprile 1942).

La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, pp. 185-196

Ordinanza di polizia 30/11/1943 - n° 5 (internamento di tutti gli ebrei)

30 novembre 1943

A tutti i Capi delle Provincie Libere

Nr. 5. Comunicasi, per la immediata esecuzione, la seguente ordinanza di Polizia che dovrà essere applicata in tutto il territorio di codesta Provincia:
1. Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell’interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.
2. Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero, in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, debbono essere sottoposti a speciale vigilanza dagli organi di polizia.
Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati.

Ministro Interno Buffarini

Archivio Centrale dello Stato-Roma, RSI, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto b. 57, cat. 3.2.2, f. 2012 (cfr. Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, quarta edizione, Torino 1988, p. 447). Il documento è conservato nei Fondi Prefettura di vari Archivi di Stato provinciali con la data di ricevimento 1 dicembre 1943.

La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, p. 198

Ordinanza di polizia 28/1/1944 - n° 459 (Scioglimento Comunità israelitiche)

28 gennaio 1944

A tutti i Capi delle Provincie Libere

459. Riferimento recenti provvedimenti emessi a carico appartenenti alla razza ebraica disponete che tutte le Comunità israelitiche siano sciolte et i beni vengano sottoposti a sequestro.
Tamburini Capo Polizia

Archivio di Stato di Genova, Fondo Prefettura, Atti ex Repubblica Sociale Italiana, p. 35, f. 10; e altri Archivi di Stato provinciali, Fondi Prefettura.

La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, p. 197