Le leggi antiebraiche dell’Italia fascista

I TESTI

a cura di Michele Sarfatti e Irene De Francesco, Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC

in memoria di Andrea Tournoud

ABBREVIAZIONI

DCG: Decreto del capo del governo, presidente del comitato dei ministri
DLD: Decreto legislativo del duce
DM: Decreto ministeriale
GUI: Gazzetta Ufficiale d’Italia (della Repubblica Sociale Italiana)
GURI: Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia
L: Legge
RD: Regio decreto
RD-L: Regio decreto-legge

NB. Il RD-L era emanato dal governo, esso entrava in vigore entro quindici giorni e doveva essere convalidato da una legge di conversione in legge.

NOTA ESPLICATIVA

Vengono qui riprodotti, in ordine di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i principali testi legislativi emanati dal governo fascista italiano dal 1938 al 1945.

Va tenuto presente che alcune norme persecutorie, talora di elevata gravità, vennero introdotte tramite ‘circolari’ o altri provvedimenti amministrativi.

In particolare, l’arresto degli ebrei fu disposto dalla Repubblica Sociale Italiana con l’ordinanza di polizia n. 5 del 30 novembre 1943.

Ai testi legislativi qui riprodotti vanno aggiunti perlomeno:

* RD 12 dicembre 1938, n. 1852, Libro Primo del Codice Civile (GURI n. 285, 15 dicembre 1938), (art. 1, 89, 153, 290, 340, 346, 391, 402). Il RD 16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile (GURI n. 79, 4 aprile 1942), riunì i vari Libri del Codice Civile, modificando il numero progressivo di alcuni articoli del Libro Primo (art. 1, 91, 155, 292, 342, 348, 393, 404).

* RD 24 aprile 1939, n. 640, Disposizioni per l’attuazione del Libro Primo del Codice Civile e disposizioni transitorie (GURI n. 105, 3 maggio 1939), (art. 106, 117). Il RD 30 marzo 1942, n. 318, Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie (GURI n. 91, 17 aprile 1942), riunì le disposizioni concernenti i vari Libri del Codice Civile, modificando il numero progressivo di quelle del Libro Primo (art. 128, 250).

* DCG 9 giugno 1939, Determinazione degli Istituti di credito fondiario ai quali può essere conferita dall’Ente di gestione e liquidazione immobiliare con sede a Roma, la delega prevista dall’art. 12 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126 (GURI n. 143, 20 giugno 1939).

Numerosi altri provvedimenti ebbero per oggetto questioni quali la revoca di concessioni o di iscrizioni a particolari albi precedentemente accordate ad ebrei, la nomina dei componenti delle commissioni previste dalle varie leggi, l’indicazione della razza nelle domande rivolte a pubbliche autorità e nelle richieste di partecipazione a concorsi, l’estensione a specifici ambiti della normativa già emanata. Al riguardo, si possono menzionare i seguenti esempi:

* RD 9 luglio 1939, n. 1238, Ordinamento dello stato civile (GURI n. 204, 1 settembre 1939), concernente tra l’altro l’indicazione della razza nei documenti di stato civile, le disposizioni matrimoniali del RD-L 1728/1938 e quelle sui cognomi della L 1055/1939 (art. 73, 96, 126, 135, 140, 164).

* RD 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-X, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (GURI n. 149, 26 giugno 1940), concernente tra l’altro l’indicazione della razza in alcune domande e dichiarazioni alla polizia (art. 12, 231).

* L 9 febbraio 1942, n. 194, Disciplina giuridica della professione di attuario (GURI n. 69, 25 marzo 1942), estendente a tale professione la L 1054/1939 (art. 20).

REGIO DECRETO LEGGE 7 settembre 1938 XVI, n. 1381

Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri (GURI n. 208, 12 settembre 1938). Il RDL non venne mai convertito in legge, ma le sue disposizioni vennero riprese nel RDL 1728/1938.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381
Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l’interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo.

Art. 2

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 3

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s’intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 4

Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell’Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell’art. 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa l’applicazione delle pene stabilite dalla legge.

Art. 5

Le controversie che potessero sorgere nell’applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l’interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.

Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Ministro per l’interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938 – Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1938 – Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 72. – Mancini.

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (GURI n. 209, 13 settembre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 99/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l’educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all’assistentato universitario, né al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.

Art. 2

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3

A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza nelle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall’esercizio della libera docenza.

Art. 4

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l’educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 – Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Bottai – Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 – Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 76 – Mancini.

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1531

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1531, Trasformazione dell’Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza (GURI n. 230, 7 ottobre 1938).

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1531
Trasformazione dell’Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull’ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il R. decreto 7 giugno 1937, n. 1128, sulla istituzione alla dipendenza del Ministero dell’interno, dell’Ufficio centrale demografico;

Visto l’art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L’Ufficio centrale demografico, istituito col R. decreto 7 giugno 1937, n. 1128, è trasformato in “Direzione generale per la demografia e la razza”, costituente una delle ripartizioni organiche del Ministero dell’interno.
Alla Direzione generale predetta è preposto un prefetto, scelto fra quelli a disposizione del Ministero dell’interno, a termini dell’art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 2

Alla Direzione generale istituita con l’art. 1 sono devolute tutte le attribuzioni inerenti allo studio ed all’attuazione dei provvedimenti in materia demografica e di quelli attinenti alla razza, salva la competenza attribuita dalle norme in vigore ad altre Amministrazioni statali.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 – Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1938 – Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 27. – Mancini.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1539

Istituzione, presso il Ministero delI’Interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza (GURI n. 231, 8 ottobre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 26/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1539
Istituzione, presso il Ministero dell’interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 – IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un organo consultivo centrale, presso il Ministero dell’interno, per le questioni che interessano la demografia e la razza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È istituito, presso il Ministero dell’interno, il Consiglio superiore per la demografia e la razza, chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza.

Art. 2

Il Consiglio è presieduto dal Ministro per l’interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Ne fanno parte: un vice presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza. Essi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l’interno, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Fanno, inoltre, parte del Consiglio:

il presidente dell’Istituto centrale di statistica;

il direttore generale per la Demografia e la razza;

il direttore generale della Sanità pubblica;

il presidente dell’Opera nazionale per la maternità ed infanzia;

il presidente dell’Unione fascista fra le famiglie numerose;

due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, designati dal Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato;

due rappresentanti del Ministero dell’Africa Italiana;

i rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell’educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare, designati dalle rispettive Amministrazioni.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale per la Demografia e la razza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l’interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 – Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1938 – Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 26. – Mancini.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. 1630

Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica (GURI n. 245, 25 ottobre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 94/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. 1630
Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928 – VI, n. 577, e successive modificazioni;
Veduto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 – IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l’educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.
I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.

Art. 2

Le comunità israelitiche possono aprire, con l’autorizzazione del Ministro per l’educazione nazionale, scuole elementari, con effetti legali, per fanciulli di razza ebraica.
Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.
Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi di studio stabiliti per le scuole di Stato; salvo per ciò che concerne l’insegnamento della religione cattolica.

Art. 3

Nelle scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministero dell’educazione nazionale.
Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche.

Art. 4

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938 – Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Bottai – Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1938 – Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 109. – Mancini.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728

Provvedimenti per la difesa della razza italiana (GURI n. 264, 19 novembre 1938; una rettifica in GURI n. 280, 9 dicembre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 274/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728
Provvedimenti per la difesa della razza italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI

Art. 1

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2

Fermo il divieto di cui all’art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l’interno.

I trasgressori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3

Fermo sempre il divieto di cui all’art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.

Salva l’applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall’art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell’impiego e del grado.

Art. 4

Ai fini dell’applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5

L’ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti.

Nel caso previsto dall’art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio.

L’ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell’art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell’art. 1.

Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l’adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell’art. 8 della predetta legge.

I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7

L’ufficiale dello stato civile che ha provveduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l’osservanza del disposto dell’art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all’autorità

CAPO II

DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA

Art. 8

Agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;

d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1º ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art. 9

L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di detta annotazione.

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l’ammenda fino a lire duemila.

Art. 10

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a) prestare servizio militare in pace e in guerra;

b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;

c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell’art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l’ufficio di amministratore o di sindaco;

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Art. 11

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.

I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;

c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;

d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;

e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;

h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14

Il Ministro per l’interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell’art. 10*, nonché dell’art. 13, lett. h):

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;

5) legionari fiumani;

6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell’art. 16.

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.

Gli interessati possono richiedere l’annotazione del provvedimento del Ministro per l’interno nei registri di stato civile e di popolazione.

Il provvedimento del Ministro per l’interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 15

Ai fini dell’applicazione dell’art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Art. 16

Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all’articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, presso il Ministero dell’interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all’interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Art. 17

E’ vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Per il periodo di tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l’interno, sentita l’Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all’art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Art. 19

Ai fini dell’applicazione dell’art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 8, devono farne denunzia all’ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda fino a lire tremila.

Art. 20

I dipendenti degli Enti indicati nell’art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nei termini di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21

I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell’art. 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell’ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Art. 22

Le disposizioni di cui all’art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h), dell’art. 13.

Gli Enti nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell’art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.

Art. 23

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1º gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 24

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l’art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia, e nei Possedimenti dell’Egeo posteriormente al 1º gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell’Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell’art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 25

La disposizione dell’art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1º ottobre 1938-XVI:

a) abbiano compiuto il 65º anno di età;

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell’interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26

Le questioni relative all’applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l’interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata.

Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 27

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Art. 28

E’ abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 29

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l’attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l’interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938- XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Ciano – Solmi – Di Revel – Lantini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938- XVII.
Atti del Governo, registro 403, foglio 76. – Mancini.
* Il testo pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia” del 19 novembre 1938 conteneva le parole degli articoli 10 e 11. Un “Avviso di rettifica” pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia” del 9 dicembre 1938 precisò che esse dovevano essere sostituite da dell’art. 10.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n.1779

Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana (GURI n. 272, 29 novembre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 98/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n.1779
Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull’istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;
Veduto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l’interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l’educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; né possono essere ammesse al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.
Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2

Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.

Art. 3

Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica.
E’ tuttavia consentita l’iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.

Art. 4

Nelle scuole d’istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l’adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.
Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.

Art. 5

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.
Le comunità israelitiche possono aprire, con l’autorizzazione del Ministro per l’educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all’uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.
Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l’insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli dello Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l’educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.

Art. 6

Scuole d’istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all’uopo osservarsi le disposizioni relative all’istituzione di scuole private.
Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, a’ sensi dell’art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell’Ente nazionale per l’insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gl’insegnamenti della religione e della cultura militare.
Nelle scuole d’istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.

Art. 7

Per le persone di razza ebraica l’abilitazione a impartire l’insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.

Art. 8

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art. 1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l’eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.
Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all’articolo 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall’abilitazione.

Art. 9

Per l’insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl’insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l’interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.
Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 10

In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno.
La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d’arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente.
Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.

Art. 11

Per l’anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1° gennaio 1939-XVII.
Le modificazioni agli statuti delle Università e degl’Istituti di istruzione superiore avranno vigore per l’anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.

Art. 12

I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, sono abrogati.

E’ altresì abrogata la disposizione di cui all’art. 3 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

Art. 13

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Bottai – Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio n. 99. – Mancini.

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2154

Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista (GURI n. 36, 13 febbraio 1939). In questa sede viene riprodotta solo la parte del Regio Decreto concernente gli ebrei.

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2154
Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Visto l’art. 6 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, recante modifiche alla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull’ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l’ordinamento del Partito Nazionale Fascista;
Visto il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, che approva lo statuto del Partito Nazionale Fascista;
Udito il Gran Consiglio del Fascismo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO

L’art. 8 dello statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, è sostituito dal seguente:
“La cittadinanza italiana è condizione necessaria per l’appartenenza al P.N.F.
“Non possono essere iscritti al P.N.F. i cittadini italiani che, a norma delle disposizioni di legge, sono considerati di razza ebraica”.

[Omissis]

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 35. – Mancini.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2111

Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica (GURI n. 30, 6 febbraio 1939). Convertito in legge senza modifiche con L 739/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2111
Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e le successive modificazioni;
Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull’avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, quale risulta modificato dalla legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, nonché il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante, tra l’altro, modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l’avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito;
Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;
Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, sull’avanzamento degli ufficiali della Regia marina e le successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull’avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e le successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l’ordinamento del Corpo Reali Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, recante norme relative al reclutamento e all’avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e le successive modificazioni;
Vista la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, concernente la istituzione, in via provvisoria, della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 14 gennaio 1923-I, n. 31, concernente l’istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visti il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1292, concernente l’approvazione del nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; il R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 1174, relativo all’istituzione della Milizia ferroviaria; e il R. decreto-legge 16 giugno 1925-III, n. 1466, relativo all’istituzione della Milizia postale-telegrafica; convertiti in legge con la legge 7 marzo 1926-IV, n. 562;
Visto il R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, concernente l’approvazione del nuovo statuto della “Sezione per assegni vitalizi” dell’opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l’interno, per la marina e per l’aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, appartenenti alla razza ebraica, esclusi coloro di cui al successivo art. 4, sono dispensati dal servizio ai sensi dell’art. 20 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, e collocati in congedo assoluto.

Art. 2

Agli ufficiali di cui al precedente art. 1 – fatta eccezione per quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale – che abbiano diritto al trattamento di quiescenza vitalizio di cui all’art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è concessa, in aggiunta a tale trattamento, l’indennità di ausiliaria corrispondente al grado rivestito.
La detta indennità è corrisposta nella misura e per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.
Il tempo durante il quale gli ufficiali fruiscono di tale indennità è considerato come trascorso in ausiliaria, agli effetti della liquidazione della pensione di cui al comma seguente.
All’atto della cessazione della indennità di ausiliaria, e sempre quando l’ufficiale, per effetto del computo di cui al precedente comma, abbia compiuto oltre venti anni di servizio, si fa luogo a nuova liquidazione di pensione.

Art. 3

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale collocati in congedo assoluto ai sensi del precedente art. 1 e provenienti dal ruolo servizio permanente effettivo possono essere ammessi al godimento dell’assegno vitalizio minimo previsto dal R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, qualora abbiano prestato almeno dieci anni di servizio permanente effettivo.
Qualora abbiano prestato meno di dieci anni di servizio permanente effettivo, beneficiano dell’indennità prevista dal secondo comma dell’art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 4

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nelle posizioni di “fuori quadro”, “a disposizione”, “congedo speciale”, “fuori organico”, “aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio”, “congedo provvisorio” e “ausiliaria”, appartenenti alla razza ebraica, cessano dalle posizioni in cui si trovano e sono collocati in congedo assoluto, col trattamento di quiescenza previsto dall’art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728.
Gli ufficiali in ausiliaria, collocati in congedo assoluto, conservano, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma, l’indennità di ausiliaria per il periodo di tempo in cui ne avrebbero ancora avuto diritto, ai sensi delle disposizioni in vigore.
La stessa indennità è concessa agli ufficiali collocati in congedo assoluto dalle altre posizioni previste nel presente articolo, i quali, in base al titolo per il quale cessarono dal servizio, avrebbero dovuto transitare per l’ausiliaria, a termini delle disposizioni in vigore.
Agli ufficiali di cui ai due precedenti commi si applicano le disposizioni dei tre capoversi del precedente art. 2.

Art. 5

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, inscritti nei ruoli del complemento e della riserva, e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, inscritti nei ruoli della riserva e in congedo, appartenenti alla razza ebraica, cessano di far parte di detti ruoli e sono collocati in congedo assoluto.
Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto, ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 6

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza appartenenti alla razza ebraica, riassunti in servizio quali invalidi di guerra.

Art. 7

Gli ufficiali in congedo assoluto appartenenti alla razza ebraica non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme.
L’uso dell’uniforme è però subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero competente o del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Essi sono soggetti alle disposizioni riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 8

Il trattamento economico previsto dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6 e, quando occorra, la relativa durata sono assegnati con decreto Ministeriale.

Art. 9

I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.
Ai sottufficiali in carriera continuativa è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall’art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Ai sottufficiali richiamati temporaneamente alle armi, che godevano anteriormente al richiamo di un trattamento di quiescenza, è conservato tale trattamento salvo gli aumenti ai quali possono avere diritto in base alle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Ai sottufficiali richiamati, trattenuti, riassunti, che non godevano trattamento di quiescenza, è concesso tale trattamento qualora, per effetto dell’ulteriore servizio prestato, ne abbiano maturato il diritto, in base alle disposizioni vigenti anteriormente al predetto decreto.

Art. 10

Ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza, non in carriera continuativa, ma vincolati a ferme, è concessa l’aliquota del premio di fine ferma, che sarebbe loro spettato, calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestato nella ferma, computando la frazione di mese come mese intero.
I sottufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza hanno obbligo di restituire la parte del premio di rafferma eventualmente percepito in più dell’aliquota ad essi spettante in base al precedente comma.
Ai sergenti della Regia marina ammessi alla ferma complementare a premio di anni due è corrisposto il premio di lire 2500 di cui al primo comma, lettera a), dell’art. 12 del Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1368, ridotto a norma di legge.

Art. 11

I sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto. Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 12

Gli iscritti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (sottufficiali, graduati, camicie nere), di qualunque categoria, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto, beneficiando, se in servizio permanente retribuito o in servizio continuativo retribuito, dell’indennità prevista dall’art. 21 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 13

Ai sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo assoluto, appartenenti alla razza ebraica, si applicano le disposizioni dell’art. 7 del presente decreto, qualora essi rivestano un grado per il quale è fatto obbligo, dalle particolari norme riguardanti le singole forze armate, di conservare la divisa anche nella posizione di congedo.

Art. 14

I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.
A coloro che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio o gratificazione è concessa l’aliquota del premio o della gratificazione che sarebbe loro spettata, calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestati nella ferma o nella rafferma, computando la frazione di mese come mese intero.
Il trattamento di cui al precedente comma è concesso ai graduati e militari di truppa della Regia aeronautica vincolati a ferma non inferiore a quattro anni, computato sulla base del premio di fine ferma di cui all’art. 59 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744; a quelli in corso di rafferma è concessa una gratificazione di L. 500, ridotta a norma di legge.
Ai graduati e militari di truppa musicanti effettivi, maniscalchi, addetti agli stabilimenti militari di pena, agli istituti militari di correzione e di rieducazione, ai depositi cavalli stalloni, ai graduati e militari di truppa dei CC. RR., del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall’art. 21 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Alla indennità spettante ai predetti graduati e militari di truppa, che hanno meno di dieci anni di servizio, può essere sostituita, se più favorevole, l’aliquota dei premi o delle gratificazioni di fine ferma o rafferma, che sarebbe loro spettata in base alle vigenti disposizioni, calcolata a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 15

I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del corpo degli agenti di P. S. in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto.

Art. 16

I provvedimenti previsti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14 e 15 hanno effetto dal 1° gennaio 1939-XVII.

Art. 17

Quando l’accertamento dell’appartenenza alla razza ebraica avvenga successivamente al 1° gennaio 1939-XVII il provvedimento di collocamento in congedo assoluto è disposto, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dalla predetta data e la corresponsione del trattamento di quiescenza vitalizio ha luogo dal giorno successivo alla effettiva cessazione dal servizio.

Art. 18

Il presente decreto, le cui norme avranno vigore dalla sua data, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Solmi – Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 12. – Mancini.

Conversione in Legge dei decreti precedenti

Legge 5 gennaio 1939, n. 26, Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza (GURI n. 24, 30 gennaio 1939). Il RD-L viene convertito senza modifiche, pertanto la Legge non viene qui riprodotta.

Legge 5 gennaio 1939, n. 94, Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l’istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica (GURI n. 31, 7 febbraio 1939). Il RD-L viene convertito senza modifiche, pertanto la Legge non viene qui riprodotta.

Legge 5 gennaio 1939, n. 98, Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVll, n. 1779, relativo all’integrazione e al coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana (GURI n. 31, 7 febbraio 1939). Il RD-L viene convertito senza modifiche, pertanto la Legge non viene qui riprodotta.

Legge 5 gennaio 1939, n. 99, Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVl, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (GURI n. 31, 7 febbraio 1939). Il RD-L viene convertito senza modifiche, pertanto la Legge non viene qui riprodotta.

Legge 5 gennaio 1939, n. 274, Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana (GURI n. 48, 27 febbraio 1939). Il RD-L viene convertito senza modifiche, pertanto la Legge non viene qui riprodotta.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 126

Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica (GURI n. 35, 11 febbraio 1939). Convertito in legge con modifiche con L 739/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 126
Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l’art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I
LIMITAZIONI DELLA PROPRIETA’ IMMOBILIARE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Le limitazioni della proprietà immobiliare, stabilite dall’art. 10, lettere d) ed e), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Si comprendono nel patrimonio immobiliare, soggetto alle limitazioni di cui all’articolo precedente i beni posseduti:
a) a titolo di proprietà piena e di proprietà nuda;
b) a titolo di concessione enfiteutica.
Non è computato il diritto del concedente enfiteutico, salvo il caso della devoluzione previsto alla lettera b) del primo comma dell’art. 45.

Art. 3

Non si comprendono nel patrimonio immobiliare di cui all’art. 1:
a) gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il proprietario o enfiteuta sia anche il titolare della azienda alla quale gli immobili stessi sono destinati;
b)i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita;
c)i beni per i quali alla data dell’entrata in vigore del presente decreto vi siano in corso procedure di esecuzione immobiliare.
Ai beni menzionati nelle lettere a) e b) del precedente comma si applicano le norme del titolo II.

Art. 4

La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica, deve essere trasferita all’Ente indicato nell’art. 11 in conformità delle disposizioni di questo decreto.

Art. 5

Fino alla definitiva determinazione dei beni immobili compresi nei limiti di cui all’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca, relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell’art. 2.
Se però ricorrono esigenze e circostanze particolari, il Ministro per le finanze può autorizzare il compimento degli atti predetti, prescrivendo le opportune cautele.
Degli immobili eventualmente alienati con l’autorizzazione del Ministro per le finanze sarà tenuto conto, per quanto è possibile, nella formazione della quota consentita.
Gli atti compiuti, in violazione del disposto del primo comma, sono improduttivi di effetti, rispetto ai beni che risulteranno eccedenti la quota di patrimonio immobiliare consentita dal citato decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Le locazioni stipulate in ordine ai bei medesimi, posteriormente all’entrata in vigore del presente decreto e senza la preventiva autorizzazione dell’Ente di cui all’art. 11, avranno validità limitatamente all’anno in corso al momento dell’acquisto del bene locato da parte dell’Ente predetto ed osservate in ogni caso, quanto ai termini di disdetta, le consuetudini locali.

Art. 6

In deroga alle disposizione degli articoli 4 e 5, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano fini di educazione od assistenza.
La donazione di questi beni può anche essere fatta al coniuge che non sia considerato di razza ebraica.
Le donazioni debbono essere fatte nel termine perentorio di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non sono state accettate entro novanta giorni dall’atto di donazione.

Art. 7

Le procedure esecutive immobiliari iniziate contro cittadini italiani di razza ebraica, anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite con le norme vigenti secondo la natura del credito.

Art. 8

Dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, le azioni esecutive immobiliari contro cittadini italiani di razza ebraica potranno essere iniziate e definite con le norme vigenti secondo la natura del credito su ogni bene del patrimonio immobiliare del debitore:
a) per tributi dovuti allo Stato, alle provincie ed ai comuni;
b)per contributi esigibili con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette;
c) per crediti ipotecari iscritti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto;
d) per crediti di data certa anteriore all’entrata in vigore del presente decreto aventi privilegio speciale sull’immobile.
In ogni altro caso, dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto e fino alla definitiva determinazione dei beni compresi nella quota consentita e in quella eccedente, l’autorizzazione alla vendita non potrà essere concessa, rimanendo in conseguenza sospesi, fino a tale determinazione, i procedimenti esecutivi iniziati.
Avvenuta la definitiva ripartizione dei beni nelle due quote anzidette, cesserà di diritto, in ordine ai beni compresi nella quota eccedente, ogni effetto giuridico dei procedimenti esecutivi.
Per i beni compresi nella quota consentita, le azioni esecutive si svolgeranno in base alle norme vigenti, secondo la natura del credito.
Per l’accertamento della qualità di ebreo del debitore si osserveranno le norme dell’articolo seguente.

Art. 9

Ai fini dell’applicazione di quanto è disposto nel secondo comma e seguenti dell’articolo precedente, il creditore istante, nei procedimenti esecutivi iniziati dopo l’entrata in vigore del presente decreto, deve presentare un’attestazione del competente ufficio dello stato civile dalla quale risulti se vi sia o no, nei riguardi del debitore, annotazione di appartenenza alla razza ebraica o annotazione di provvedimento di discriminazione.
Nel caso che non risulti dall’attestazione anzidetta l’appartenenza del debitore alla razza ebraica, il procedimento esecutivo è proseguito e definito, senz’altre indagini, con le norme vigenti secondo la natura del credito; egualmente è definito con le norme ordinarie nel caso di avvenuta discriminazione.

Art. 10

Alle procedure fallimentari contro cittadini italiani di razza ebraica si applicano le norme ordinarie anche per quanto riguarda la vendita dei beni immobili e cessa, dalla data della dichiarazione del fallimento, l’applicazione della disposizione dell’art. 4, salvo quanto è disposto nell’art. 45, primo comma, lettera d).

CAPO II

ENTE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE

Art. 11

E’ istituito un Ente denominato “Ente di gestione e liquidazione immobiliare” avente sede in Roma, col compito di provvedere all’acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni di cui all’art. 4.
All’Ente anzidetto è assegnata una dotazione di venti milioni da stanziarsi con provvedimenti del Ministro per le finanze sul bilancio del Ministero stesso.
L’Ente è amministrato da un Consiglio composto dal presidente e da altri 9 componenti, nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.
Il presidente ed uno degli altri componenti sono nominati su proposta del Ministro per le finanze.
Gli altri componenti sono proposti rispettivamente dal Ministro per l’interno, dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e dai Ministri per la grazia e giustizia, per l’agricoltura e le foreste e per le corporazioni, dall’Ispettorato del credito, dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista degli industriali.
Con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, sono nominati tre sindaci effettivi, uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti, con funzioni di presidente, uno su proposta del Ministro per le finanze ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni. Con lo stesso decreto, su proposta del Ministro per le finanze, sono pure nominati due sindaci supplenti.
L’Ente è retto da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni con le forme di cui all’art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Il bilancio sarà alla fine di ciascun esercizio annuale sottoposto all’approvazione del Ministro per le finanze.
Per l’assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, l’Ente si avvale dell’Avvocatura dello Stato.

Art. 12

Con decreto del DUCE, sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito, saranno determinati gli Istituti di credito fondiario ai quali l’Ente di cui al precedente articolo 11 potrà delegare la gestione e la vendita degli immobili ad esso trasferiti.
Gli Istituti di credito suddetti potranno costituire, anche in deroga alle disposizioni di legge o dello statuto, speciali sezioni immobiliari.
Nell’adempimento dei compiti anzidetti gli Istituti avranno l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Avvocatura dello Stato.

CAPO III

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Art. 13

I cittadini italiani di razza ebraica dovranno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunziare all’ufficio distrettuale delle imposte, nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, gli immobili di loro pertinenza alla data stessa, a titolo di proprietà o di concessione enfiteutica.
Se siano residenti all’estero, la denunzia dovrà essere presentata al R. Consolato nel termine di giorni centottanta ed in questo caso il denunziante potrà, nella denunzia stessa, eleggere domicilio presso persona residente nel Regno.
Il R. Consolato cui la denunzia sia stata presentata, ne curerà l’invio in Italia, all’Ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio di origine nel Regno ed in mancanza all’Ufficio distrettuale delle imposte di Roma.
La denunzia dovrà essere fatta secondo il modulo annesso al presente decreto (allegato A).
Nei riguardi delle persone incapaci, l’obbligo della denunzia incombe a coloro che ne hanno la rappresentanza legale.
Nei casi di mancata denunzia il Ministero delle finanze provvede di ufficio all’accertamento.

Art. 14

Il cittadino italiano di razza ebraica che si sia avvalso o che intenda avvalersi della facoltà di fare donazione a norma dell’art. 6, deve farne dichiarazione nella denunzia di cui al precedente articolo, indicando di quali beni egli abbia fatto o intenda fare donazione.

Art. 15

Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia a norma dell’art. 13, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza su di un immobile denunziato ovvero sulla natura del diritto spettante, è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.

Art. 16

L’Ufficio distrettuale delle imposte, compie gli accertamenti necessari e trasmette la denuncia stessa all’Ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio fiscale od in mancanza all’Ufficio tecnico erariale di Roma.

Art. 17

L’estimo dei terreni e l’imponibile dei fabbricati si determinano in base ai ruoli delle imposte sui terreni o sui fabbricati per l’anno 1939 e, in difetto, in base agli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.
In mancanza degli elementi di cui al comma precedente, l’estimo o l’imponibile sono determinati, agli effetti dell’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e del presente decreto, dall’Ufficio tecnico erariale.
Nei particolari casi appresso indicati, si osservano le norme seguenti:
a) l’estimo o imponibile per la nuda proprietà si desume dall’estimo o imponibile dell’immobile, applicando il criterio di ripartizione tra nuda proprietà ed usufrutto di cui all’art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro;
b) la ripartizione dell’estimo o dell’imponibile fra il concedente e l’enfiteuta, se non risulta già in catasto, è fatta, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui alla lettere b) dell’art. 2, dall’Ufficio tecnico erariale, tenuto conto del canone dovuto dall’enfiteuta al concedente;
c) l’estimo delle aree fabbricabili è determinato in base al valore attuale delle aree indipendentemente da quello risultante dai registri catastali.

Art. 18

L’Ufficio tecnico erariale, se il patrimonio rientra nei limiti consentiti, invia gli atti all’intendente di finanza, il quale rilascia all’interessato una attestazione contenente la indicazione dei singoli beni. Di tali beni l’avente diritto riacquista la piena disponibilità.
L’attestazione è trascritta.

Art. 19

Se il patrimonio eccede i limiti consentiti, l’Ufficio tecnico erariale, tenuto conto della eventuale facoltà di cui all’art. 6 e del termine per esercitarla stabilito nello stesso articolo, ripartisce i beni fra la quota consentita e quella eccedente tenendo conto, nei limiti del possibile, delle preferenze manifestate dagli interessati nella denunzia o in altra dichiarazione successiva presentata in tempo utile.
I beni ipotecati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, saranno, ove sia possibile, compresi nella quota eccedente.
Quando sia necessario evitare un dannoso frazionamento degli immobili, è ammessa, nella determinazione della quota consentita e della quota eccedente, una differenza del 10 % in più o in meno rispetto ai limiti stabili dalla legge.
Se per la formazione delle quote sia necessario procedere alla divisione di un immobile e questa divisione non possa effettuarsi o per la natura del bene o senza grave pregiudizio economico, l’intero immobile viene compreso nella quota eccedente.

Art. 20

L’Ufficio tecnico erariale determina il valore dei beni compresi nella quota eccedente, moltiplicando per ottanta l’estimo dei terreni, comprese le aree fabbricabili, e per venti l’imponibile dei fabbricati.
Le scorte vive e quella parte di scorte morte, la quale non sia da considerare come dotazione normale dei fondi secondo le consuetudini locali, sono valutate in base ai prezzi medi dell’ultimo quinquennio e il valore delle stesse è computato in aggiunta al valore del fondo di cui ai commi precedenti.

Art. 21

L’Ufficio tecnico erariale, compiuta la determinazione delle quote e la valutazione della quota eccedente o dell’intero immobile indivisibile, ne dà notizia all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare al quale trasmette la relativa denunzia.
Ai fini della determinazione del corrispettivo che dovrà essere attribuito al denunziante per il trasferimento della quota di patrimonio eccedente il limite consentito, l’Ente di gestione e liquidazione immobiliare detrae, dal valore determinato dall’Ufficio tecnico erariale, le passività gravanti sugli immobili per crediti ipotecari o privilegiati, i tributi o contributi scaduti e non pagati e le rate di affitto riscosse in anticipo.
L’importo dei crediti ipotecari e privilegiati oggetto di controversia, è trattenuto dall’Ente per essere corrisposto a chi di ragione dopo che sia intervenuta una sentenza definitiva.

Art. 22

L’Ente dopo aver effettuato le operazioni di cui all’articolo precedente, notifica al denunziante, a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità stabilite per la notifica delle citazioni:
a) la indicazione dei beni costituenti la quota consentita;
b) la indicazione dei beni eccedenti e del relativo valore, nonché delle detrazioni da effettuarsi per la determinazione del corrispettivo di cui al secondo comma dell’articolo precedente;
c) nel caso di immobile indivisibile, la indicazione del valore complessivo e delle relative detrazioni, a termini della precedente lettera b).

CAPO IV

CONTESTAZIONI IN ORDINE ALLA FORMAZIONE DELLA QUOTA CONSENTITA E DELLA QUOTA ECCEDENTE E IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEI BENI

Art. 23

In ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione per la risoluzione dei ricorsi indicati nell’articolo seguente.
La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

1) dal presidente del Tribunale, o da un magistrato dello stesso Tribunale da lui delegato con funzioni di presidente;
2) da un ingegnere dell’Ufficio tecnico erariale;
3) da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri.

I membri di cui ai numeri 2) e 3) sono sostituiti, in caso di giustificato impedimento, da membri supplenti nominati nello stesso modo.
Alla Commissione possono essere aggregati per singole controversie, con determinazione del presidente, due esperti.
I componenti della Commissione, di cui ai numeri 2 e 3 del secondo comma di questo articolo e i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell’Amministrazione finanziaria nominato col decreto Ministeriale anzidetto.
Le spese occorrenti al funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante. Esse sono liquidate con provvedimento del presidente, non soggetto ad impugnazione.

Art. 24

Entro 30 giorni dalla notificazione di cui all’art. 22, per i cittadini residenti nel Regno, ed entro 90 giorni dalla stessa data, per i cittadini residenti all’estero, il denunziante può ricorrere alla Commissione di cui all’articolo precedente, nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio fiscale ed in mancanza alla Commissione di Roma, avverso:
a) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente;
b) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione dell’Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile;
c) la determinazione dell’estimo o dell’imponibile, ai fini del computo delle quote consentite e di quelle eccedenti.
Il ricorso è notificato all’Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.
Nel caso di cui alla precedente lettera a) la Commissione procede alla stima diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell’ultimo quinquennio, depurata dall’aliquota del 20 %.
La decisione della Commissione deve essere motivata ed è notificata, a cura della segreteria, al ricorrente e all’Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.
Avverso tale decisione è ammesso solo ricorso per revocazione nel caso previsto dall’art. 494, n. 4, del C. P. C., entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 25

Entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso il ricorrente deve depositarlo presso la segreteria della Commissione.
Il presidente della Commissione, con decreto in calce al ricorso, stabilisce la misura del deposito per spese da effettuarsi dal ricorrente e fissa l’udienza di comparizione delle parti.
Dell’udienza fissata è dato tempestivo avviso alle parti a cura della segreteria della Commissione.
Nel caso di mancato deposito del ricorso nel termine di cui al primo comma o di mancato deposito della somma stabilita dal presidente prima dell’udienza fissata per la comparizione, il ricorso decade.
Sono ammesse avanti la Commissione la rappresentanza e la difesa di procuratori legali e di avvocati.

CAPO V

TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI COMPRESI NELLA QUOTA DI ECCEDENZA ALL’ENTE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE

Art. 26

Divenuta definitiva la determinazione dei beni costituenti la quota eccedente, l’Ente di gestione e liquidazione immobiliare richiede all’Intendenza di finanza, competente per territorio in ordine ai singoli beni, decreto di trasferimento dei diritti spettanti sui beni medesimi al cittadino italiano di razza ebraica.
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, è trascritto ed è titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile.
L’intendente di finanza rilascia all’Ente copia autentica del decreto.
Il decreto è notificato, nella forma delle citazioni, alle persone nei cui diritti l’Ente è sostituito.

Art. 27

I ricorsi, che non riguardano la formazione della quota consentita e della quota eccedente non sospendono né l’attribuzione degli immobili all’Ente, a norma dell’articolo precedente, né il pagamento del corrispettivo al ricorrente nella misura già indicata nell’atto di cui all’art. 22, salvo il successivo pagamento del supplemento del corrispettivo, che eventualmente la Commissione di cui all’art. 23 giudicherà dovuto.

Art. 28

Dopo il decreto di attribuzione dei beni all’Ente, l’avente diritto riacquista la piena disponibilità di quelli compresi nella quota consentita con l’osservanza delle norme dell’art. 18.

Art. 29

I beni passano all’Ente con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati.
Gli eventuali vincoli dotali sono trasferiti sui titoli attribuiti, a norma dell’art. 32, in corrispettivo dei beni che vi erano soggetti.

Art. 30

Se i beni denunziati pervengono in eredità prima del trasferimento dei beni stessi all’Ente, a persona non considerata di razza ebraica, cessa l’applicazione della disposizione dell’art. 4.

Art. 31

Nel caso che sui beni trasferiti all’Ente gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica, l’Ente potrà estinguere l’usufrutto stesso mediante il pagamento in contanti di una adeguata indennità.

CAPO VI

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DIRITTI DEI CREDITORI

Sezione I. – Certificati speciali.

Art. 32

Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all’Ente a norma dell’art. 26, è fatto con speciali certificati trentennali, che l’Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.
I certificati frutteranno l’interesse del 4 % annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio.
Il pagamento degli interessi avviene presso gli istituti incaricati dal Consiglio di amministrazione dell’Ente dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Art. 33

I titoli di cui all’articolo precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persone appartenenti alla razza ebraica.
La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica, per atto tra vivi, potrà essere fatta solo per costituzione di dote o per l’adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella entrata in vigore del presente decreto ovvero derivante da fatto illecito.
Nel caso di trasferimento del titolo a persona non considerata di razza ebraica, quando ciò sia consentito, il certificato è sostituito con uno speciale titolo obbligazionario al portatore da emettersi dall’Ente secondo le disposizioni che saranno emanate con le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 34

L’Ente ha facoltà :
a) di effettuare, in casi di comprovata necessità, operazioni di anticipazione sui certificati speciali a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze;
b) di riscattare i certificati speciali previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità da questo stabilite.

Art. 35

Decorsi i trenta anni dall’emissione dei certificati di cui all’art. 32, questi verranno ritirati, annullati e sostituiti con titoli nominativi di debito pubblico consolidato.

Sezione II. – Pagamento del corrispettivo e ragioni creditorie dei terzi.

Art. 36

Il pagamento del corrispettivo deve essere fatto dopo novanta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del decreto di attribuzione dei beni all’Ente.
Gli interessi del 4 % a favore dell’avente diritto decorrono dal giorno del rilascio dell’immobile all’Ente.

Art. 37

Nel caso di trasferimento all’Ente di un immobile indivisibile, a norma dell’ultimo comma dell’art. 19, la parte di corrispettivo relativa alla quota consentita è pagata in contanti.
L’Ente potrà anche dare all’avente diritto, in permuta, un immobile.

Art. 38

Nel termine di novanta giorni di cui al primo comma dell’art. 36, i creditori del denunziante potranno fare valere, con le norme ordinarie, le loro ragioni sul corrispettivo dovuto dall’Ente, soltanto:
a) per crediti di data certa ed anteriore all’entrata in vigore del presente decreto;
b) per obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Il relativo pagamento è fatto in contanti.

CAPO VII

GESTIONE E VENDITA DEI BENI TRASFERITI ALL’ENTE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE

Art. 39

La vendita degli immobili trasferiti all’Ente è fatta secondo un piano graduale di realizzo e in base a progetti annuali da approvarsi dal Ministro per le finanze.
Il Ministro per le finanze potrà inoltre autorizzare la vendita di determinati immobili, stabilendone le modalità.

Art. 40

I redditi ed il ricavo della vendita degli immobili indicati nell’articolo precedente al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti gli immobili stessi e degli altri oneri a carico dell’Ente affluiranno al Tesoro dello Stato. I redditi saranno versati al bilancio dello Stato; il ricavo delle vendite sarà versato in un conto speciale presso la Tesoreria centrale.

Art. 41

Le disponibilità del conto di cui all’articolo precedente saranno man mano investite, a mezzo del contabile del portafoglio, in titoli del Debito pubblico.
Tali titoli, di pertinenza del Tesoro, che ne riscuoterà i relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato, saranno custoditi presso la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall’Ente.

CAPO VIII

RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI

Art. 42

Il cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione a norma dell’art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ha diritto alla restituzione dell’immobile trasferito a norma dell’art. 26, purché l’immobile non sia stato venduto dall’Ente.
Nel caso di avvenuta vendita, ha diritto ad ottenere in contanti il prezzo di vendita, previa restituzione all’Ente dei certificati avuti in pagamento.
Eguali diritti spettano: a) alle persone indicate nell’articolo 30 nel caso che esse non abbiano fatto valere tempestivamente i loro diritti; b) al denunziante, se la denunzia è stata l’effetto di un errore di fatto in ordine alle circostanze previste nell’art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, o ad erronea interpretazione di tale testo di legge ed il denunziante non debba essere considerato appartenente alla razza ebraica, a norma del detto art. 8.

Art. 43

Durante l’istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell’art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l’interno su istanza dell’interessato può ordinare, con suo decreto, la sospensione della vendita dei beni trasferiti all’Ente.

CAPO IX

AUMENTI DI PATRIMONIO IMMOBILIARE

Art. 44

I cittadini italiani di razza ebraica debbono fare denunzia nei modi indicati negli articoli 13 e 14 degli aumenti di patrimonio immobiliare verificatisi, per successivi acquisti, a qualsiasi titolo, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
La denunzia deve essere fatta entro 90 giorni da quello in cui l’aumento si è verificato se si tratta di persona residente nel Regno ed entro 180 se residente all’estero.
Qualora i beni successivamente acquistati a qualunque titolo determinano, alla data in cui l’acquisto si verifichi, una eccedenza dai limiti consentiti, i beni stessi sono trasferibili all’Ente limitatamente alla parte eccedente, con le norme di cui al capo primo e seguenti di questo titolo, in quanto applicabili, ferma restando la disponibilità dei beni già dichiarati non eccedenti.
E’ ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per ottenere che all’Ente sia trasferito, in sostituzione dell’immobile successivamente acquistato, uno degli immobili rimasti in piena disponibilità.
Ogni alienazione diversamente fatta è nulla di pieno diritto salva la facoltà di donare prevista dall’art. 6 e da esercitarsi nel termine di giorni centottanta da quello in cui l’aumento di patrimonio si è verificato.
E’ applicabile alle donazioni di cui al comma precedente la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 6.
A coloro che non adempiono, nel termine prescritto, all’obbligo della denunzia o forniscono indicazioni inesatte o incomplete si applicano le disposizioni penali dell’art. 15.

Art. 45

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo precedente, sono considerati aumenti di patrimonio immobiliare:
a) il consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà;
b) la devoluzione del fondo enfiteutico;
c) le nuove costruzioni edilizie;
d) la cessazione dello stato di fallimento, qualora non sia stato liquidato, nel fallimento stesso, tutto il patrimonio immobiliare e l’abbandono di procedure esecutive immobiliari;
e) la cessazione di destinazione ad uso industriale o commerciale degli immobili.
Non sono invece considerati incrementi patrimoniali gli aumenti d’estimo o d’imponibile verificatasi in ordine ai beni già dichiarati non eccedenti i limiti di legge.
Per i beni acquistati successivamente e per quelli per i quali sia avvenuto il consolidamento dell’usufrutto o la devoluzione del fondo enfiteutico, non sono computati, ai fini della determinazione della quota consentita e di quella eccedente, gli eventuali aumenti d’estimo o d’imponibile rispetto agli estimi o gl’imponibili di cui al primo comma dell’art. 17.

Art. 46

Presso ogni Ufficio tecnico erariale è costituito uno speciale elenco descrittivo dei beni immobili appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.
Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, che riceveranno la denunzia di cui all’art. 44, ne daranno comunicazione ai detti Uffici tecnici erariali.

TITOLO II.
LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE IN AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

CAPO I
DENUNZIA DELLE AZIENDE

Art. 47

I cittadini italiani di razza ebraica debbono denunziare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno alla data stessa:
a) delle quali sono proprietari o gestori a qualunque titolo;
b) appartenenti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali essi sono soci a responsabilità illimitata.
Sono escluse dalla denunzia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Art. 48

La denunzia deve essere presentata al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l’azienda e, nel caso di denunzia di più aziende, al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l’azienda che ha un numero di dipendenti maggiore.
La denunzia è redatta in conformità del modulo annesso al presente decreto (allegato B).

CAPO II

ACCERTAMENTO DELLE AZIENDE E FORMAZIONE DEGLI ELENCHI RELATIVI

Art. 49

Il Consiglio provinciale delle corporazioni, in base a rilievi d’ufficio, completa o rettifica, ove ne sia il caso, le denunzie presentate dagli interessati.
Nei casi di mancata denunzia procederà ad accertamenti d’ufficio.

Art. 50

Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia, a norma dell’art. 47, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza in ordine agli elementi della denunzia stessa, è punito con l’ammenda da lire cinquecento a diecimila.

Art. 51

Agli effetti del presente decreto e dell’art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si ha riguardo al numero complessivo delle persone impiegate da tutte le aziende nelle quali è interessato come proprietario, gestore o socio a responsabilità illimitata il cittadino italiano appartenente alla razza ebraica.
Il numero delle persone dipendenti si determina in base al personale impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Se questo numero risulta inferiore a quello stabilmente impiegato nel corso dell’anno 1938 o nel periodo stagionale di attività dell’azienda nel medesimo anno, si tiene conto del numero maggiore, salvo che la diminuzione di personale corrisponda alle esigenze di un adeguato funzionamento dell’azienda stessa in relazione alla sua attrezzatura industriale ed organizzazione commerciale.

Art. 52

Il Consiglio provinciale delle corporazioni compila appositi elenchi distinguendo:
a) le aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione;
b) le aziende, di qualunque altra natura, che per il numero del personale, calcolato con i criteri dell’art. 51, eccedono i limiti stabiliti dall’art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
c) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie.
Nella categoria di cui alla lettera c) sono comprese possibilmente le aziende che l’interessato abbia dichiarato tempestivamente di voler conservare.
Gli elenchi di cui alle lettere a) e b) sono trasmessi in copia si Ministeri delle finanze e delle corporazioni.
Gli elenchi di cui alla lettera c) sono conservati presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ne cura gli opportuni aggiornamenti.
Nel caso di denunzie di più aziende, il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ha ricevuto la denunzia e compilato i tre elenchi anzidetti, ne invia estratti ai Consigli provinciali delle corporazioni, nelle cui circoscrizioni hanno sede le aziende comprese negli elenchi stessi.

Art. 53

Gli elenchi di cui all’art. 52 sono pubblicati a cura del Ministero per le corporazioni nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Contro le risultanze degli elenchi di cui alle lettere a) e b) gli interessati possono presentare ricorso al Ministero per le corporazioni entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione anzidetta.
Il Ministro per le corporazioni decide i ricorsi con provvedimento insindacabile.
Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

CAPO III

INALIENABILITA’ DELLE AZIENDE E DELLE QUOTE SOCIALI DURANTE IL PERIODO DI ACCERTAMENTO E CLASSIFICAZIONE

Art. 54

Dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto e fino alla determinazione delle aziende ai sensi dell’art. 53, i cittadini italiani di razza ebraica non possono alienare le aziende stesse né cedere le quote sociali.
Non possono neanche alienare i singoli immobili o i beni mobili destinati all’attrezzatura delle aziende medesime né costituire ipoteche sugli immobili.
Gli atti compiuti in trasgressione delle disposizioni del presente articolo non producono alcun effetto giuridico rispetto alle aziende che vengano comprese nelle categorie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 52; rimangono fermi gli effetti dell’acquisto di singole cose mobili, da parte dei terzi di buona fede.

Art. 55

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 54, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dell’intera azienda o della quota sociale ai propri congiunti indicati nell’art. 6, salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.
Per compiere tali donazioni non sono richieste le autorizzazioni di cui agli articoli 58 e 63.

CAPO IV

VIGILANZA, AMMINISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE

Art. 56

Divenuta definitiva l’assegnazione di un’azienda individuale o sociale alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 52, è nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, un commissario di vigilanza, scelto nel ruolo degli amministratori giudiziari o nell’albo dei revisori dei conti.
Della nomina, sostituzione o cessazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di nomina del commissario, la gestione dell’azienda è sottoposta alla vigilanza del commissario stesso.

Art. 57

Il commissario di vigilanza procede immediatamente, con l’intervento del titolare dell’azienda o di un suo rappresentante, alla verifica della cassa, dei libri e dei documenti e alla formazione dell’inventario.
In mancanza del titolare o di un rappresentante o nel caso di rifiuto a prendere parte alle operazioni anzidette, il pretore, su istanza del commissario, designa un notaio per assistervi.
Il commissario vigila sulle operazioni aziendali, cura la formazione dell’elenco dei creditori, riferisce al Ministro per le finanze in ordine agli atti che ritenga pregiudizievoli alla consistenza dell’azienda. Il Ministro può, con proprio decreto, disporre che ne sia sospesa l’esecuzione, dare le altre provvidenze del caso e può anche con provvedimento insindacabile disporre che il commissario di vigilanza assuma la temporanea gestione dell’azienda, anche prima che sia decorso il termine indicato nell’ultimo comma dell’art. 56.
Il commissario di vigilanza ha, a tutti gli effetti, qualità di pubblico ufficiale e può compiere ogni verifica necessaria per l’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 58

Il titolare di un’azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria, cittadini italiani di razza ebraica, entro il periodo di tempo di cui all’ultimo comma dell’art. 56, possono, con l’autorizzazione del Ministero delle finanze, alienare l’azienda o singoli esercizi od opifici della stessa o la quota sociale a persone non considerate di razza ebraica o a società commerciali regolarmente costituite.
I trasferimenti debbono, a pena di nullità, essere fatti per atto pubblico.
Il prezzo di alienazione è investito, a cura e sotto la responsabilità del notaio rogante, in titoli nominativi di consolidato.
Nel caso di contestazioni o di sequestro o pignoramento del prezzo, l’ammontare di questo è depositato, a cura del notaio, presso la Cassa depositi e prestiti.
I titoli nominativi non sono trasferibili, per atto tra vivi, che dietro autorizzazione del Ministro per le finanze. Nel caso che i titoli pervengano, in seguito a trasferimento autorizzato o per successione, a persona non considerata di razza ebraica, può essere fatto, a richiesta dell’interessato, il tramutamento in titoli al portatore.
Nel caso di alienazione di un’azienda gestita da un cittadino italiano di razza ebraica non proprietario e non socio a responsabilità illimitata, non sono applicabili le disposizioni dei tre commi precedenti quando il proprietario od i soci non siano considerati di razza ebraica.

Art. 59

Per la cessione dei diritti spettanti al socio ebreo a responsabilità illimitata in società nelle quali siano altri soci non considerati di razza ebraica si applicano le norme di cui all’articolo precedente.
La cessione avviene rimanendo salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.

Art. 60

Decorso il termine di cui all’ultimo comma dell’art. 56, il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, stabilisce insindacabilmente, con suo decreto, quali delle aziende che non siano state alienate a norma dell’art.58 debbono, per motivi di pubblico interesse, essere rilevate da società anonime regolarmente costituite o da costituire

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 61

Nei casi di cui all’art. 60, il commissario di vigilanza assume la temporanea gestione delle aziende stesse dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e provvede alla cessione dell’azienda alle società di cui all’articolo stesso, promuovendone, se del caso, la costituzione.
Concordate le condizioni del rilievo, ed approvate dal Ministro per le finanze, il commissario notifica al proprietario il corrispettivo proposto e la società rilevataria. Ove il proprietario ritenga il corrispettivo inadeguato al valore dell’azienda, può proporre opposizione, notificandola entro quindici giorni tanto al commissario, quanto alla società rilevataria.
Sull’opposizione decide insindacabilmente un Collegio composto di tre membri, nominati uno dal proprietario, uno dall’ente rilevatario e il terzo, con funzioni di presidente, dal Ministro per le finanze.
Nell’atto di opposizione deve, a pena dell’inammissibilità, essere nominato l’arbitro scelto a norma del comma precedente.
Il Collegio decide anche sulle spese.

Art. 62

Divenuta definitiva la misura del corrispettivo a norma dell’articolo precedente, il commissario di vigilanza trasferisce l’azienda alla società rilevataria. Per la stipulazione dell’atto e per l’impiego o il deposito del prezzo si osservano le disposizioni dell’art. 58.
Il trasferimento dell’azienda può essere attuato, con l’autorizzazione del Ministro per le finanze, anche prima della decisione sull’opposizione al prezzo offerto, in quanto la società rilevataria versi il corrispettivo concordato col commissario di vigilanza, salvo il successivo pagamento del supplemento del prezzo, che eventualmente il Collegio arbitrale di cui all’articolo precedente giudicherà dovuto.
Consegnata l’azienda alla società rilevataria ed assicurato l’impiego o il deposito del corrispettivo nella misura definitiva determinata, il commissario di vigilanza cessa dalle sue funzioni.

Art. 63

Il commissario di vigilanza di una azienda non compresa nel decreto Ministeriale di cui al primo comma dell’art. 60, deve darne avviso al Consiglio provinciale delle corporazioni dove ha sede l’azienda stessa.
Il Consiglio provinciale delle corporazioni nomina, per tali aziende, un liquidatore; può però, ove lo ravvisi opportuno, disporre la gestione temporanea, nominando un amministratore.
La gestione si svolge sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Consiglio provinciale delle corporazioni.
Il periodo di gestione temporanea di cui al comma precedente può anche essere prorogato, ma non può nel complesso eccedere lo spazio di tempo di un anno.
Durante tale periodo l’alienazione dell’azienda o di singoli opifici od esercizi della stessa è fatta dall’amministratore, col consenso del titolare, previa autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni e con le norme dell’art. 58 per la stipulazione dell’atto e l’impiego o il deposito del prezzo.
Decorso il periodo anzidetto di gestione temporanea, la azienda è posta in liquidazione.
Della nomina del liquidatore e dell’amministratore è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 64

La liquidazione di cui all’articolo precedente è compiuta sotto la vigilanza del Consiglio provinciale delle corporazioni e con l’osservanza, anche per le aziende individuali, delle disposizioni del codice di commercio, in quanto applicabili, ed in conformità delle istruzioni stabilite dal Consiglio provinciale predetto.
Il liquidatore investe le somme provenienti dalla liquidazione nelle forme stabilite dall’art. 58.

Art. 65

L’amministratore o il liquidatore di cui all’art. 63, con l’assistenza del commissario di vigilanza e con l’intervento del titolare dell’azienda o di un suo rappresentante, procede alla ricognizione dell’inventario, riceve la consegna dei libri, dei documenti e delle attività sociali, forma il bilancio, dal quale risulti esattamente lo stato attivo e passivo dell’azienda, osservato, in quanto applicabile, il disposto dell’art. 57, 2° comma. Compiute dette operazioni, cessano le funzioni del commissario di vigilanza.
L’amministratore ha tutti i poteri occorrenti per l’amministrazione dell’azienda; con l’autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni può fare assegnazione di somme per spese di famiglia al proprietario o socio appartenente alla razza ebraica e presenta al Consiglio provinciale delle corporazioni il conto della propria gestione al termine di essa.

Art. 66

La retribuzione dei commissari di vigilanza, degli amministratori e dei liquidatori è a carico dell’azienda e viene rispettivamente liquidata dal Ministro per le finanze o dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 67

Cessa l’applicazione delle norme del presente decreto relative alle aziende indicate nell’art. 47:
a) quando in un’azienda non appartenente a persone di razza ebraica, gestita da un cittadino italiano di razza ebraica, il gestore viene sostituito;
b) nel caso di dichiarazione di fallimento;
c) nel caso in cui il titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata ottenga il provvedimento di discriminazione di cui all’art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
d) nel caso che l’azienda pervenga in eredità a persona non appartenente alla razza ebraica.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, la cessazione delle funzioni del commissario, amministratore o liquidatore è disposta dall’autorità che lo ha nominato.
Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, gli aventi diritto hanno la disponibilità dell’azienda nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nel caso di avvenuta alienazione o liquidazione cessano le limitazioni stabilite nel penultimo comma dell’art. 58 in ordine ai titoli avuti in corrispettivo.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 68

I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano la direzione delle aziende indicate nell’art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, il proprietario delle quali non sia considerato di razza ebraica, debbono cessare dalle loro funzioni non oltre il novantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto, salvo la liquidazione dei diritti nascenti dal rapporto d’impiego.
Ove essi continuino nelle loro funzioni oltre il detto termine, il datore di lavoro è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire diecimila ed in caso di mancato successivo licenziamento si applicano all’azienda le disposizioni di questo decreto.
I cittadini italiani di razza ebraica che siano amministratori o sindaci di società alle quali appartengono le aziende indicate nell’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, decadono di diritto dalle loro rispettive cariche o uffici al novantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione del comma precedente non si applica al socio a responsabilità illimitata nelle società di cui all’art. 47.
Il Ministro per l’interno, durante l’istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell’art. 14 R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, può, su istanza dell’interessato, prorogare, con suo decreto, i termini di cui ai commi precedenti fino alla decisione in ordine alla domanda stessa.

Art. 69

Le Amministrazioni civili o militari dello Stato, il Partito Nazionale Fascista e le Organizzazioni da questo dipendenti o controllate, le altre Amministrazioni indicate nell’art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, hanno facoltà di revocare le concessioni conferite a persone appartenenti alla razza ebraica e di risolvere d’autorità i contratti d’appalto per lavori o forniture stipulati con tali persone.
La stessa facoltà è data per le concessioni e per gli appalti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali sono soci a responsabilità illimitata persone appartenenti alla razza ebraica, oppure a ditte gestite dalle persone medesime, se il gestore od il socio non venga sostituito, nel termine che sarà assegnato, con persona non di razza ebraica e di gradimento dell’Amministrazione concedente o appaltante.
Nei casi di revoca o risoluzione ai sensi del presente articolo, sarà corrisposto il prezzo o il saldo delle cose fornite e dei lavori eseguiti fino al giorno della comunicazione del provvedimento di revoca o di risoluzione, in base alle condizioni contrattuali, ed il valore dei materiali utili esistenti a tale data in cantiere, che rimangono acquisiti all’Amministrazione, escluso qualsiasi altro compenso o indennizzo.

Art. 70

Le attribuzioni deferite dal presente decreto al Consiglio provinciale delle corporazioni sono esercitate dal Comitato di presidenza.
Per l’esercizio della funzione di vigilanza sulle aziende il Comitato di presidenza ha facoltà di nominare nel proprio seno apposita Commissione con facoltà di aggregare ad essa uno o più componenti del Consiglio e, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, anche persone estranee di particolare competenza.

Art. 71

Se le aziende comprese nella categoria a) dell’art. 52, per aumento del personale o per mutamento dell’oggetto, vengano a cadere nelle limitazioni dell’art. 10 della lettera c) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprietario, gestore o socio, che siano cittadini italiani di razza ebraica, debbono denunziare entro novanta giorni le avvenute variazioni.
Entro lo stesso termine i detti cittadini di razza ebraica debbono denunziare le aziende delle quali divengono, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, proprietari, gestori o soci.
Nei casi di cui al primo e secondo comma, si applicano tutte le disposizioni del presente titolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 72

I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all’art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono equiparati, ad ogni effetto del presente decreto, ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica.

Art. 73

Le denuncie e le istanze previste dal presente decreto, le attestazioni emesse e i provvedimenti emanati in esecuzione del decreto medesimo da organi od uffici dell’Amministrazione dello Stato e dai Consigli provinciali delle corporazioni, il provvedimento del pretore e gli inventari di cui agli articoli 57 e 65, sono esenti dalle tasse di bollo.
Gli atti e i provvedimenti avanti le Commissioni di cui all’art. 23 ed i Collegi arbitrali di cui all’art. 61, nonché i ricorsi al Ministro per le corporazioni ai sensi dell’art. 53, la relativa documentazione e le decisioni sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.
Le notificazioni e le pubblicazioni prescritte dal presente decreto si considerano, per quanto riflette i diritti e le spese di notifica e d’iscrizione, come fatte nell’interesse dello Stato.

Art. 74

Gli atti di donazione di cui agli articoli 6 e 55 sono esenti dalla tassa di registro per trasferimento a titolo gratuito; la tassa di trascrizione e i diritti catastali sono ridotti al quarto. Sono del pari ridotti al quarto gli onorari notarili.

Art. 75

Gli atti di retrocessione dei beni immobili dall’Ente di liquidazione e gestione immobiliare od altro ente assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di esenzione previsto dall’art. 14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di lire 20; i diritti di voltura sono ridotti al quarto.

Art. 76

L’Ente di gestione e liquidazione immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario alle Amministrazioni dello Stato; per le notificazioni ad istanza dell’Ente medesimo, per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le visure ipotecarie compiute nel suo interesse, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.
Le tasse di registro e trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare, sono ridotti alla metà dell’ordinario ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni speciali più favorevoli.

Art. 77

Gli atti costitutivi delle società di cui è menzione nell’articolo 60, in quanto il Ministro per le finanze riconosca il pubblico interesse della loro costituzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Gli atti con i quali dette società rilevano le aziende indicate nel predetto articolo sono registrati e trascritti con la tassa fissa di lire 20; i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto.

Art. 78

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto.

Art. 79

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l’attuazione del presente decreto.

Art. 80

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro per le finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Di Revel – Solmi – Lantini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 32. – Mancini.

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 665

Approvazione dello statuto dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare (GURI n. 110, 10 maggio 1939).

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 665
Approvazione dello statuto dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Visto l’art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Visto l’art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E’ approvato l’annesso statuto dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito col R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.
Detto statuto, composto di n. 26 articoli, sarà d’ordine Nostro, firmato dal Ministro per le finanze.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Di Revel – Solmi – Lantini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 26. – Mancini

Statuto dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare

Art. 1

E’ costituito, con sede in Roma, un ente denominato “Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare” (E.G.E.L.I.) col compito di provvedere all’acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni immobili eccedenti, a norma dei Regi decreti-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, i limiti di patrimonio consentito ai cittadini italiani di razza ebraica.
L’Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di venti milioni, da stanziare, con provvedimenti del Ministro per le finanze, sul bilancio del Ministero stesso.
Per l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Ente si avvale dell’Avvocatura dello Stato.

Art. 2

L’E.G.E.L.I. compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dei propri fini.

Art. 3

Sono organi dell’Ente:
il presidente;
il Consiglio d’amministrazione;
la Giunta esecutiva.

Art. 4

Il presidente è nominato con decreto del DUCE, su proposta del Ministro per le finanze, per un triennio e può essere confermato.
Egli è capo dell’Amministrazione dell’Ente e ha la legale rappresentanza dell’Ente stesso.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta stessi.
Il presidente ha la facoltà di conferire procure speciali per determinati atti e per determinate specie di atti.
In caso di urgenza il presidente prende tutti i provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva per la relativa ratifica.

Art. 5

Uno dei membri del Consiglio di amministrazione è annualmente designato dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente.
Il presidente è coadiuvato dal vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di nove membri nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato:
– un consigliere su proposta del Ministro per le finanze;
– un consigliere su proposta del Ministro per l’interno;
– un consigliere su proposta del Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato;
– un consigliere su proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
– un consigliere su proposta del Ministro per l’agricoltura e le foreste;
– un consigliere su proposta del Ministro per corporazioni;
– un consigliere su proposta del Capo dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito;
– un consigliere su proposta della Confederazione fascista degli agricoltori;
– un consigliere su proposta della Confederazione fascista degli industriali.
I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella carica stessa.
Con decreto del Ministro per le finanze sono determinate le indennità assegnate al presidente e ai competenti il Consiglio di amministrazione;
Il Consiglio di amministrazione nomina il segretario.
Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste, con voto consultivo, il direttore generale dell’Ente.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell’Ente.
Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le finanze, per stabilire la consistenza numerica del personale, nonché le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico, a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza del personale medesimo.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, il quale ne dà tempestivo avviso ai consiglieri ed ai sindaci effettivi.
Per la validità delle deliberazioni occorre l’intervento di almeno sette componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione nomina, nel suo seno, la Giunta esecutiva, determinandone le attribuzioni e i poteri.
La Giunta è composta di cinque membri, fra i quali il presidente e il vice presidente.
Assiste alle riunioni della Giunta, con voto consultivo, il direttore generale dell’Ente.
Funge da segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di amministrazione.
La Giunta esecutiva è convocata dal presidente, il quale ne dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 10

La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di amministrazione ed entro i limiti della delegazione stessa.

Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:
a) sulla formazione del bilancio;
b) sulla emissioni dei certificati di cui all’art. 13;
c) sulla emissione dei titoli obbligazionari di cui all’art. 15;
d) sulla delega ad Istituti di credito fondiario a norma dell’art. 12 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, numero 126, e convenzioni relative;
e) sugli atti indicati nell’art. 16.
Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 11

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono inserite in appositi registri di verbali e vengono autenticati con la firma del presidente e del segretario.
Le deliberazioni prese dal presidente, in via di urgenza a norma dell’art. 4, sono trascritte in apposito registro e firmate dal presidente.
Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle deliberazioni del presidente, il segretario del Consiglio di amministrazione può, con l’autorizzazione del presidente, rilasciare copie od estratti.

Art. 12

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.
Uno dei sindaci effettivi è scelto fra i magistrati della Corte dei conti ed ha funzioni di presidente; uno è nominato su proposta del Ministro per le finanze ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni.
Con lo stesso decreto, su proposta del Ministro per le finanze, sono nominati due sindaci supplenti.
I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Con decreto del Ministro per le finanze sono fissate le retribuzioni spettanti ai sindaci.
I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell’Ente e sulla osservanza della disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili.
Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le finanze una relazione annuale in accompagnamento del bilancio sulla gestione dell’Ente.

Art. 13

L’Ente è autorizzato ad emettere certificati speciali da destinare quale corrispettivo per i beni trasferiti all’Ente stesso, a norma degli articoli 26 e 32 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.
I certificati fruttano l’interesse del 4 % annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio, tenuto conto dell’eventuale parte di semestralità dovuta a norma del capoverso dell’art. 36 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.
I certificati sono trentennali a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII e allo scadere del triennio saranno ritirati ed annullati a norma dell’art. 35 del R. decreto-legge anzidetto.
I titoli anzidetti portano la firma del presidente dell’Ente e del presidente del Collegio sindacale, sono segnati col bollo a secco dell’Ente e portano la dicitura “Il presente certificato è garantito dai beni costituenti il patrimonio immobiliare dell’E.G.E.L.I. e dal fondo titoli costituito a norma dell’art. 41 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, numero 126”.

Art. 14

I certificati speciali di cui all’articolo precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persone di razza ebraica.
E’ vietata la loro cessione, per atto tra vivi, a persone non appartenenti alla razza ebraica.
La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica, per atto tra vivi, può essere fatta solo per costituzione di dote o per l’adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella di entrata in vigore del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, ovvero derivante da fatto illecito.

Art. 15

L’Ente è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari al portatore, fruttanti l’interesse del 4 %, pagabile in due semestralità posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio.
Tali titoli sono destinati esclusivamente a sostituire, nei casi previsti nell’ultimo comma dell’art. 33 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, i certificati speciali, dei quali conservano la scadenza.

Art. 16

Nel caso di comprovata necessità del titolare, l’Ente ha facoltà di effettuare operazioni di anticipazione sui certificati, a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze.
L’Ente ha altresì facoltà di riscattare i certificati speciali da esso emessi, previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità dallo stesso stabilite.

Art. 17

Il pagamento degli interessi avviene presso gli Istituti indicati dal Consiglio di amministrazione, dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Art. 18

L’esercizio finanziario dell’Ente si riferisce all’anno solare.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione del Ministro per le finanze il bilancio dell’Ente accompagnandolo con una particolareggiata relazione sull’attività svolta.

Art. 19

Il prezzo netto, risultante dall’applicazione degli articoli 20, 21, 22 e 24 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, rappresenta il valore di carico degli immobili trasferiti all’Ente a norma dell’art. 26 del R. decreto-legge stesso.

Art. 20

All’inizio di ogni esercizio l’Ente sottopone al Ministro per le finanze, per l’approvazione, il piano generale delle vendite di beni immobili che si propone di effettuare durante l’esercizio medesimo, accompagnandolo con una documentata relazione.
Il Ministro per le finanze può, inoltre, autorizzare la vendita di determinati immobili stabilendone le modalità.
Le vendite sono, di regola, fatte per contanti. In casi particolari, l’Ente può, con l’autorizzazione del Ministro per le finanze, concedere dilazioni per il pagamento del prezzo.

Art. 21

I ricavi netti delle vendite degli immobili di proprietà dell’Ente sono tenuti contabilmente in evidenza e versati mensilmente al Tesoro dello Stato per essere investiti, a mezzo del contabile del Portafoglio, in titoli del Debito pubblico, a norma dell’art. 41 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126. Tali titoli, di pertinenza del Tesoro che ne riscuote i relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato, sono custoditi presso la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall’Ente.

Art. 22

I proventi della gestione dei beni di proprietà dell’Ente, gli oneri dell’esercizio e le spese generali e di amministrazione, sono registrati nel conto spese e proventi. Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio dell’entrata dello Stato, dopo l’approvazione del bilancio, a’ sensi dell’art. 40 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Art. 23

L’Ente tiene separata contabilità della gestione realizzi, registrando partitamente l’importo dei valori realizzati durante ciascun esercizio mediante l’alienazione dei beni di pertinenza dell’Ente rispetto al prezzo di carico in bilancio determinato a norma dell’art. 19 e maggiorato delle spese di carattere patrimoniale occorse per la conservazione, riparazioni e migliorie dei beni di proprietà dell’Ente, e non considerate nel conto spese e proventi di cui all’art. 22.
In base alle risultanze di cui sopra, per ciascun quinquennio è determinata la situazione patrimoniale, la quale, accompagnata da una relazione del Consiglio di amministrazione, è sottoposta all’approvazione del Ministro per le finanze.

Art. 24

Un mese prima di ciascuna scadenza delle semestralità dei certificati speciali e dei titoli obbligazionari, l’Ente ne comunica al Tesoro dello Stato l’ammontare complessivo e l’elenco degli Istituti autorizzati al relativo pagamento.

Art. 25

Gli uffici dell’Ente sono retti dal direttore generale.
La qualità di funzionario o impiegato dell’Ente è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l’esercizio di qualsiasi professione, commercio o industria.
I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e sindaci di società, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 26

E’ fatto divieto ai consiglieri di amministrazione, ai sindaci, ai funzionari di direzione ed agli impiegati dell’Ente di acquisire beni dell’Ente e, comunque, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l’Ente, ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell’Ente.
I funzionari e gli impiegati dell’Ente sono obbligati al segreto d’ufficio.

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia
Imperatore d’Etiopia

Il Ministro per le finanze
Di Revel

LEGGE 2 giugno 1939-XVII, n. 739

Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (GURI n. 131, 5 giugno 1939). La Legge converte con modifiche alcuni RD-L, tra cui il 126/1939; inoltre converte senza modifiche altri RD-L, tra cui il 2111/1938. In questa sede viene riprodotta solo la parte della legge relativa alla conversione con modifiche del RD-L 126/1939.

LEGGE 2 giugno 1939-XVII, n. 739
Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[Omissis]

Art. 2

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, concernente le norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, con le seguenti modificazioni:
Nell’art. 23, il n. 3 del comma secondo, è sostituito dal seguente:
” 3) Da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni”.
Nell’art. 71, comma 1°, alle parole categoria a) dell’art. 52 sono sostituite le parole: “categoria c) dell’art. 52”.
Nell’art. 76, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
” Agli effetti delle imposte dirette, l’equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell’Ente”.

[Omissis]

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1024

Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana (GURI n. 174, 27 luglio 1939).

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1024
Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Fermo restando il disposto degli articoli 8 e 26 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, è in facoltà del Ministro per l’interno di dichiarare, su conforme parere della Commissione di cui all’art. 2, la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile.

Art. 2

La Commissione di cui all’articolo precedente è nominata dal Ministro per l’interno, ed è composta di un magistrato di grado 3°, presidente, di due magistrati di grado non inferiore al 5°, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, e di due funzionari del Ministero dell’interno di grado non inferiore al 5°. Assiste in qualità di segretario un funzionario del Ministero dell’interno, di grado non inferiore all’8°.

Art. 3

La Commissione ha sede presso il Ministero dell’interno, ed ha facoltà di chiamare a deporre qualsiasi persona sia da essa ritenuta utile ai fini dell’istruttoria; può, inoltre, compiere tutte le altre indagini del caso, valendosi, ove d’uopo, anche dell’opera dei pubblici uffici.
Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della Commissione.
Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui all’art. 366, 3° comma, del Codice penale.
Il parere della Commissione è motivato.
Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto e di essi non può essere rilasciata copia a chicchessia e per nessuna ragione.

Art. 4

Il Ministro per l’interno emette decreto non motivato, conforme al parere della Commissione.
Il provvedimento del Ministro è insindacabile. Esso ha valore, ad ogni effetto giuridico, esclusivamente per la dichiarazione di razza; e a tale fine è annotato in margine all’atto di nascita della persona cui si riferisce.

Art. 5

E’ riservata esclusivamente alla competenza del Ministro per l’interno ogni decisione in materia razziale, ai sensi del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Solmi

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1054

Disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica (GURI n. 179, 2 agosto 1939).

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1054
Disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

L’esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.

Art. 2

Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l’esercizio della professione di notaro.
Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminati è vietato l’esercizio della professione di giornalista.
Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.

Art. 3

I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all’art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell’art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in “elenchi aggiunti”, da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell’esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge.
Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati.
Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.

Art. 4

I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitino una delle professioni indicate nell’art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare nell’esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.

Art. 5

Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall’art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati.
Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

Art. 6

E’ fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all’art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli.
I trasgressori sono puniti con l’arresto sino ad un mese e con l’ammenda sino a lire tremila.
La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l’accertamento della razza ai sensi dell’art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica.
Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d’ufficio all’accertamento.
La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine.
La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.

CAPO II

DEGLI ELENCHI SPECIALI E DELLE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

Art. 7

Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall’art. 4.
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione; su domanda dell’interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all’altro.
Il trasferimento non interrompe il corso dell’anzianità di iscrizione.

Art. 8

I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all’art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l’iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto in cui abbiano la residenza nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:
a) essere cittadini italiani;
b) essere di specchiata condotta morale e non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione;
c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello;
d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l’esercizio della rispettiva professione.

Art. 10

Non possono conseguire l’iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali.
Non possono, parimenti, conseguire l’iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 11

Le domande per l’iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza;
d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico;
f) certificato dell’Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;
g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell’albo professionale.

Art. 12

Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all’articolo 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell’ambito di ciascun distretto di Corte d’appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale.
Essa ha sede presso la Corte di appello, è presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato ed è composta di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l’interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l’educazione nazionale, per i lavori pubblici e per le corporazioni, nonché dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Art. 13

I componenti della Commissione di cui all’articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.

Art. 14

La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all’articolo 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale.
Le adunanze della Commissione sono valide con l’intervento di almeno quattro componenti.
Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al procuratore generale presso la Corte di appello, nonché al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.

Art. 15

Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall’elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all’interessato quanto al procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione centrale che ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 16

La Commissione centrale, di cui all’articolo precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di grazia e giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l’interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l’educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l’agricoltura e per le foreste e per le corporazioni, nonché dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l’intervento di almeno cinque componenti.
Il Ministro per la grazia e giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI SPECIALI

Art. 17

Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all’articolo 12 procede alla revisione dell’elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie.
Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.

Art. 18

La Commissione può applicare sanzioni disciplinari:
1° per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell’elenco speciale commessi nell’esercizio della professione;
2° per motivi di manifesta indegnità morale e politica.

Le sanzioni disciplinari sono:
a) censura;
b) sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
c) cancellazione dall’elenco.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all’interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.
L’istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d’ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri.
I fatti addebitati devono essere contestati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni.

Art. 19

La cancellazione dall’elenco speciale, oltre che per i motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell’interessato. Può essere promossa d’ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso:
a) di perdita della cittadinanza;
b) di trasferimento dell’iscritto in altro elenco;
c) di trasferimento dell’iscritto all’estero.
Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell’art. 15.

Art. 20

La condanna o l’applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall’elenco speciale.
L’iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l’applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, può essere sospeso dall’esercizio della professione.
La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.

CAPO IV

DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI AGGIUNTI E NEGLI ELENCHI SPECIALI

Art. 21

L’esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
b) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all’art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l’Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi degli appartenenti alla razza ebraica;
c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, né può essere consentito l’esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli ” elenchi aggiunti “.

Art. 22

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, e, se già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 23

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell’art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 24

I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l’infortunistica, perdono il diritto a mantenere l’iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

E’ vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.

Art. 26

L’esercizio delle attività professionali vietate dall’art. 21 è punito ai sensi dell’art. 348 del Codice penale.
La trasgressione alle disposizioni di cui all’art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l’esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall’albo.
Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell’elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale.
Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica.
E’ tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l’incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall’albo.

Art. 28

I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l’iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.

Art. 29

I notari di razza ebraica, dispensati dall’esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato.
In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascun anno di servizio.

Art. 30

Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall’impiego per effetto dalla presente legge, verrà corrisposta dal datore di lavoro l’indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto di impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista.
L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Arnaldo Mussolini” provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a loro nome e al trasferimento, al nome dei medesimi, della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall’Istituto presso l’Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 31

Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d’impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.

Art. 32

Il Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.

Art. 33

Agli effetti della presente legge, l’appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell’art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l’interno a norma dell’articolo 26 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 34

Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.

Art. 35

Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l’attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Starace – Solmi –
Di Revel – Cobolli-Gigli –
Rossoni – Lantini – Alfieri

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1055

Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica (GURI n. 179, 2 agosto 1939).

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1055
Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E’ nulla la condizione che subordina il conseguimento di un’eredità o di un legato alla appartenenza del beneficato alla religione israelitica o che priva questi dell’eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima. Questa disposizione non si applica ai nati da genitori appartenenti entrambi alla razza ebraica.
La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni aperte prima dell’entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza dell’erede o del legatario.

Art. 2

I cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica non discriminati a’ termini dell’art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l’origine ebraica, debbono riprendere l’originario cognome ebraico. Tali cambiamenti possono essere disposti anche d’ufficio.

Art. 3

I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a’ termini dell’art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre.

Art. 4

I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome.

Art. 5

I cambiamenti di cognome, previsti dagli articoli 2, 3, e 4, sono disposti dal Ministro per l’interno, di concerto con quello per la grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura stabilita dal R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull’ordinamento dello stato civile e con esenzione, in ogni caso, dalla tassa di concessione governativa.
I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio annunzi della provincia di residenza del richiedente; contro di essi è ammessa opposizione, da chiunque vi abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla data dell’ultima pubblicazione.
Sull’opposizione decide il Ministro per l’interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con provvedimento insindacabile.
Se non è stata proposta opposizione nel termine anzidetto, ovvero se l’opposizione è stata respinta, il provvedimento è annotato nei registri dello stato civile e della popolazione.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Solmi – Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1056

Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’interno (GURI n.179, 2 agosto 1939).

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1056
Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Nel ruolo del personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno è istituito un posto di grado 7° di gruppo A, con la qualifica di capo ufficio studi per i servizi della demografia e della razza, da conferire, mediante concorso per titoli, a persona fornita di libera docenza in materie attinenti alla demografia e alla razza.
Il titolare del posto anzidetto potrà conseguire la promozione ai gradi 6° e 5°, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo la permanenza di 3 e 8 anni rispettivamente nei gradi 7° e 6°.

Art. 2

E’ aumentato di due posti di grado 11° il ruolo di gruppo A dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno.

Art. 3

Nella prima attuazione della presente legge, il posto di grado 7° di cui all’art. 1 potrà essere conferito dal Ministro per l’interno mediante scelta, su parere favorevole del Consiglio d’amministrazione dello stesso Ministero, a persona in possesso del titolo di cui all’articolo medesimo, che abbia particolare competenza e rinomanza in materia di demografia e di razza.
Con le stesse modalità di potrà provvedere al primo conferimento dei posti di grado 11° di cui all’art. 2, mediante scelta fra persone di età non superiore ai 35 anni e in possesso degli altri requisiti prescritti per l’ammissione nel ruolo di gruppo A dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, che dimostrino di essere versate nella materia anzidetta.

Art. 4

Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 587

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 587, Concessione di una indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sino al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo (GURI n. 143, 19 giugno 1940).

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 587
Concessione di una indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sino al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO

Ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio ai sensi dell’art. 20 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, perché appartenenti alla razza ebraica e aventi diritto a pensione, è concesso, fino al raggiungimento del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per far luogo al collocamento a riposo e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un assegno pari alla differenza fra lo stipendio di cui erano provvisti all’atto della dispensa e la pensione liquidata.
Alla data di cessazione dell’assegno suddetto la pensione sarà nuovamente liquidata computando il periodo trascorso dopo la dispensa come servizio attivo e considerando come percepiti durante il periodo stesso gli assegni pensionabili goduti all’atto della dispensa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1403

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1403, Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343 (GURI n. 245, 18 ottobre 1940).

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1403
Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il contributo annuo di L. 11.500 spettante agli asili infantili israelitici a norma dell’art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343, cessa con effetto dal 1° luglio 1938-XVI.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

LEGGE 23 settembre 1940-XVIII, n. 1459

LEGGE 23 settembre 1940-XVIII, n. 1459, Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica (GURI n. 256, 31 ottobre 1940).

LEGGE 23 settembre 1940-XVIII, n. 1459
Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO

Gli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, recante disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3 – “I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a’ termini dell’art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre, salvo quanto è disposto dall’art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile.
Nel caso che il cognome originario della madre rientri tra le ipotesi indicate nel citato art. 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, gli interessati possono ottenere di cambiare il proprio cognome con altro non compreso tra dette ipotesi”.
Art. 4 – “I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome con altro, osservato il disposto dell’art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile”.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Grandi – Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII, Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica (GURI n. 12, 16 gennaio 1941).

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII
Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l’art. 32 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, sulla disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;
Ritenuta la necessità di determinare i contributi a carico degli iscritti negli elenchi speciali per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 12 e 15 della legge stessa;
Di concerto con il Ministro per l’interno, col Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l’agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1

I professionisti che aspirano all’iscrizione negli elenchi speciali preveduti dall’art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, debbono versare un contributo di lire duecento.

Art. 2

I professionisti iscritti negli elenchi speciali sono tenuti al versamento di un contributo annuale di lire cento, che deve essere eseguito nel gennaio di ogni anno.
Quando l’iscritto risulti moroso nel versamento, è disposta la sua cancellazione dall’elenco speciale dopo una interpellanza notificatagli mediante lettera raccomandata con assegnazione di un termine non maggiore di giorni quindici per il versamento stesso.

Art. 3

Il ricorso alla Commissione centrale indicato all’art. 15 della legge 29 giugno 1939 citata, quando non sia proposto dal Procuratore generale o dal prefetto, deve essere accompagnato dal versamento di lire cento.

Art. 4

I versamenti delle somme stabilite dagli articoli precedenti sono eseguiti presso il locale ufficio del registro con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.
Le ricevute dei versamenti di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto debbono essere allegate alla domanda di iscrizione nell’elenco e al ricorso; quella del versamento di cui all’art. 2 deve essere presentata alla Commissione.
Le domande ed i ricorsi di cui al comma precedente sono dichiarati irricevibili se non risulti la prova dell’eseguito versamento.

Art. 5

Il contributo di lire duecento di cui all’art. 1 è dovuto anche dai professionisti che hanno ottenuto l’iscrizione negli elenchi speciali anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto. La Commissione pronuncerà la cancellazione dall’elenco in confronto di coloro che non avranno provveduto al versamento della somma dopo una interpellanza notificata a norma dell’art. 2, comma secondo.
Il contributo annuale di lire cento è dovuto a cominciare dal primo anno dell’iscrizione, in aggiunta a quello di lire duecento di cui all’art. 1, fermo il disposto del comma precedente.

Art. 6

Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno stanziate annualmente in due appositi capitoli, in limiti non eccedenti i versamenti effettuati a norma del presente decreto, le somme necessarie rispettivamente alle spese per i servizi relativi agli iscritti negli elenchi speciali preveduti dall’art. 4 della citata legge 29 giugno 1939 e a quelle per premi di operosità da corrispondere in relazione a tali servizi.

Roma, addì 30 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per la grazia e giustizia
Grandi

p. il Ministro per l’interno
Buffarini

Il Segretario del P. N. F.
Muti

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per i lavori pubblici
Serena

Il Ministro per l’agricoltura e le foreste
Tassinari

p. Il Ministro per le corporazioni
Cianetti

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 158

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 158, Autorizzazione all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti (GURI n. 79, 2 aprile 1941).

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 158
Autorizzazione all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO

L’Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con l’art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è autorizzato a delegare agli Istituti di credito fondiario, di cui all’art. 12 del decreto medesimo, la gestione e la vendita dei beni immobili che a detto Ente siano attribuiti anche con provvedimenti successivi al citato R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.
Gli Istituti indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare le funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti o statuti.
La presente legge entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Di Revel

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

LEGGE 19 aprile 1942-XX, n. 517

LEGGE 19 aprile 1942-XX, n. 517, Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo (GURI n. 126, 28 maggio 1942).

LEGGE 19 aprile 1942-XX, n. 517
Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E’ vietato l’esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo a italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, nonché a società rappresentate, amministrate o dirette in tutto o in parte da persone di razza ebraica.

Art. 2

Sono vietate la rappresentazione, l’esecuzione, la proiezione pubblica e la registrazione su dischi fonografici di qualsiasi opera alla quale concorrano o abbiano concorso autori od esecutori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla razza ebraica.
Sono del pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e l’importazione di matrici di dischi previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione delle matrici stesse.

Art. 3

E’ vietato utilizzare in qualsiasi modo per la produzione dei film, soggetti, sceneggiature, opere letterarie, drammatiche, musicali, scientifiche ed artistiche, e qualsiasi altro contributo, di cui siano autori persone appartenenti alla razza ebraica, nonché impiegare e utilizzare comunque nella detta produzione, o in operazione di doppiaggio o di postsincronizzazione, personale artistico, tecnico, amministrativo ed esecutivo appartenente alla razza ebraica.

Art. 4

Per i film da importare dall’estero l’Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.), nel giudicare della opportunità di autorizzare o meno, ai sensi dell’art. 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 404, sul monopolio per l’acquisto, l’importazione e la distribuzione dei film cinematografici provenienti dall’estero, l’acquisto dei film esteri, terrà conto delle condizioni nelle quali questi sono stati prodotti fuori del Regno in relazione alle disposizioni della presente legge.
A tale scopo le domande di acquisto di film esteri debbono essere corredate di elenchi nominativi degli autori delle opere utilizzate per la produzione dei film medesimi e di coloro che hanno ad essa concorso con contributi artistici e tecnici di notevole importanza.
Agli stessi criteri indicati nel primo comma del presente articolo dovrà attenersi il Ministero della cultura popolare nell’accordare o meno ai film importati dall’estero il nulla osta per la proiezione in pubblico di cui all’art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con R. decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 3287.

Art. 5

Con decreto del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l’interno, sarà nominata una Commissione di cui fanno parte anche due rappresentanti del Ministero dell’interno ed alla quale è attribuito il compito di provvedere alla compilazione ed all’aggiornamento degli elenchi di autori e di artisti esecutori appartenenti alla razza ebraica.
Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e degli autori ed artisti stranieri od apolidi, residenti nel Regno, l’inclusione nell’elenco dovrà essere preceduta dall’accertamento della posizione razziale, da parte del Ministero dell’interno, secondo le norme contenute negli articoli 8 e 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.
Tali elenchi sono pubblici.

Art. 6

Ai componenti della Commissione saranno corrisposti per ogni giornata di adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dall’art. 63 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 7

Chiunque contravviene alle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è punito con l’ammenda da L. 50 a L. 10.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Pavolini – Grandi

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1420

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1420, Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia (GURI n. 298, 17 dicembre 1942).

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1420
Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

CONTENUTO DELLA LEGGE

La presente legge stabilisce le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia per la parte che non sia già regolata da disposizioni ivi vigenti.

Art. 2

DEFINIZIONE DEGLI EBREI

Con la parola ebrei sono denominati nella presente legge i cittadini italiani, tanto metropolitani che libici, di razza ebraica.

Art. 3

APPARTENENZA DI CITTADINI ITALIANI LIBICI ALLA RAZZA EBRAICA

Ad ogni effetto di legge è considerato di razza ebraica il cittadino italiano libico:
1° che alla data del 1° gennaio 1942-XX professasse la religione ebraica, o fosse iscritto ad una comunità israelitica della Libia, o facesse in qualsiasi modo manifestazioni di ebraismo;
2° che sia nato da genitori o da padre di religione ebraica, salvo che egli non professi la religione mussulmana da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX;
3° che, essendo ignoto il padre, sia nato da madre di religione ebraica, salvo che egli professi da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX la religione mussulmana.
Per quanto riguarda l’appartenenza dei cittadini italiani metropolitani alla razza ebraica, rimane fermo il disposto dell’art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274.

Art. 4

DENUNZIA DI APPARTENENZA ALLA RAZZA EBRAICA

L’appartenenza alla razza ebraica del cittadino italiano o libico, fermo per l’ebreo cittadino italiano metropolitano il disposto dell’art. 9 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve essere denunziata entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sia dall’interessato che dal presidente della comunità israelitica competente per territorio ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.
Contro il provvedimento di attribuzione del cittadino italiano libico alla razza ebraica, è ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica della annotazione suddetta, al Governatore generale che decide definitivamente, sentito il parere di una Commissione composta dal Procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte di appello di Tripoli, dall’Ispettore del Partito Nazionale Fascista e dal Direttore degli affari politici.
Tutti gli estratti dei registri indicati nel comma primo ed i certificati relativi debbono fare menzione della annotazione di appartenenza alla razza ebraica.
Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o ad autorizzazioni della pubblica autorità.
I presidenti delle comunità israelitiche e tutti coloro che contravvengono agli obblighi imposti dal presente articolo sono puniti con l’arresto fino ad un anno ovvero con l’ammenda fino a lire diecimila.

Art. 5

ESCLUSIONE DAL SERVIZIO MILITARE
PRECETTAZIONE CIVILE

Gli ebrei in Libia, tanto cittadini italiani metropolitani che libici, possono, in tempo di guerra o in occasione di operazioni di polizia, essere mobilitati civilmente, secondo le leggi ivi vigenti, e precettati a scopo di lavoro, fermo rimanendo il divieto di prestare servizio militare in pace ed in guerra ai sensi dell’art. 10, lettera a) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 6

LIMITAZIONI DELLA TUTELA, DELLA CURATELA E DELLA PATRIA POTESTA’

Fermo restando il disposto dell’art. 10, lettera b) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, gli ebrei cittadini italiani metropolitani e libici non possono esercitare in Libia l’ufficio di tutore o curatore di minorenni od incapaci appartenenti a religione diversa da quella ebraica e che siano cittadini italiani metropolitani e libici.
La privazione della patria potestà nell’ipotesi prevista dall’art. 11 del Regio decreto-legge suddetto è disposta dal giudice tutelare anche per i figli cittadini italiani libici, su istanza degli interessati o del pubblico ministero, o qualora trattasi di figli appartenenti alla religione mussulmana, del Cadi.

Art. 7

DOMESTICI EBREI

Oltre il divieto di cui all’art. 12 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, gli ebrei in Libia non possono avere alla proprie dipendenze domestici professanti la religione mussulmana.
I contravventori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 8

COGNOMI E NOMI

La legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, concernente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, si applica anche ai cittadini italiani libici di razza ebraica.
I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani libici di razza ebraica sono disposti con decreto del Governatore generale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.
I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani metropolitani di razza ebraica residenti in Libia, oltre che nella Gazzetta Ufficiale del Regno, debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.
I genitori cittadini italiani libici di razza ebraica non possono imporre ai loro figli nomi non ebraici.
I cittadini italiani libici di razza ebraica non possono tradurre o sostituire i loro nomi ebraici con nomi di apparenza cristiana o mussulmana.
Coloro che avessero già avuto nomi non ebraici debbono, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, riassumere l’originario nome ebraico.
S’intendono per nomi ebraici i nomi usati esclusivamente dagli ebrei, anche se tratti da lingua diversa dall’ebraica.
I contravventori sono puniti con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda fino a lire tremila.

Art. 9

LIMITAZIONI AZIENDALI E IMMOBILIARI

Gli ebrei in Libia non possono: a) essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo di aziende dichiarate, a termini del R. decreto-legge 18 novembre 1939-XVIII, n. 2488, e del R. decreto 18 luglio 1930-VIII, n. 1455, interessanti la difesa dello Stato;
b) essere proprietari o gestori di aziende di qualunque natura che impieghino oltre venti persone, né avere di dette aziende la direzione o, trattandosi di società, esercitarvi le funzioni di amministratore o di sindaco;
c) essere proprietari di terreni il cui valore complessivo ecceda le lire trecentomila (300.000) tenuto conto degli immobili eventualmente posseduti in Italia, nel Regno d’Albania, negli altri territori dell’Africa italiana e nei Possedimenti italiani;
d) essere proprietari di fabbricati o di aree edilizie il cui valore complessivo ecceda le lire cinquecentomila (500.000) tenuto conto degli immobili eventualmente posseduti in Italia, nel Regno d’Albania, negli altri territori dell’Africa italiana o nei Possedimenti italiani;
e) prestare comunque la loro opera in aziende che interessano la difesa della Nazione;
f) essere beneficiari di concessioni demaniali siano agricole che forestali o minerarie.
Le concessioni in corso di esecuzione sono revocate.
Ai concessionari è rimborsata la somma spesa utilmente, da determinarsi ad insindacabile giudizio del Governo, in base a calcolo estimativo effettuato dagli uffici tecnici competenti rispettivamente per le concessioni agricole o forestali e per le concessioni minerarie.

Art. 10

ENTE LIBICO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE

E’ istituito un ente, al quale deve essere trasferita la parte di patrimonio immobiliare eccedente ai limiti consentiti agli ebrei.
L’ente anzidetto è denominato “Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare”, ha la sede in Tripoli, ed ha il compito di provvedere all’acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni indicati nel primo comma.
L’Ente è amministrato da un consiglio così composto:
dal presidente, nominato dal Ministro per l’Africa Italiana, d’intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con il Ministro per le finanze;
dal Segretario generale del Governo della Libia o da persona da lui delegata;
dal Primo presidente della Corte di appello di Tripoli;
dall’Ispettore del Partito Nazionale fascista per la Libia;
dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari;
dall’avvocato dello Stato della Libia;
dal direttore della Banca d’Italia di Tripoli.
Il collegio dei sindaci è formato da un consigliere della Corte dei conti, dal ragioniere capo della Ragioneria del Governo e dal segretario del Comitato corporativo della Libia.
Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all’Ente a norma del primo comma del presente articolo, è fatto con speciali certificati trentennali all’interesse del quattro per cento che l’Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.
I titoli avranno corso soltanto in Libia.
Le norme per il funzionamento dell’Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare saranno emanate dal Ministro per l’Africa Italiana di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 11

ALTRE LIMITAZIONI DI ATTIVITA’ ECONOMICHE

In Libia gli ebrei non possono:
a) essere proprietari o gestori di aziende di credito e di assicurazione;
b) essere proprietari o gestori di aziende di navigazione, di trasporti e di spedizione;
c) esercitare il commercio di importazione ed esportazione;
d) esercitare il commercio all’ingrosso;
e) far parte di cooperative;
f) essere proprietari di case di produzione, di noleggio e distribuzioni di pellicole cinematografiche;
g) essere proprietari di imprese ed agenzie teatrali e di spettacolo;
h) essere proprietari di periodici ed agenzie di informazioni e di stampa di opere non strettamente confessionali;
i) esercitare qualsiasi attività nella radiodiffusione.
Per ragioni di pubblico interesse il Governatore generale, sentito l’Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della Libia, può consentire deroghe ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d) di durata non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L’esercizio da parte degli ebrei delle professioni di mediatore, piazzista, procacciatore di affari, nonché di rappresentante ai sensi degli articoli 2203 e 2209 del Codice civile, è sottoposto a speciale autorizzazione del Governo. Uguale autorizzazione è necessaria per gli enti in cui siano rappresentati interessi ebraici e che esercitano le suddette attività.
Le società nelle quali siano comunque rappresentati interessi ebraici non possono esercitare le attività elencate nel primo comma del presente articolo.
I contravventori alle norme suddette sono puniti con l’arresto sino ad un anno e con l’ammenda sino a lire ventimila.

Art. 12

CONTROLLO DI SOCIETA’ ED ENTI

L’esercizio in Libia di ogni altra attività industriale e commerciale da parte di società e altri enti in cui siano rappresentati notevoli interessi di ebrei, nonché l’esercizio delle stesse da parte di ebrei, oltre che alle limitazioni previste ed alle condizioni poste da leggi e disposizioni vigenti in Libia, è sottoposto al controllo del Governo.

Art. 13

DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI

La legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, concernente la disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica, integrata per quanto riguarda la professione di attuario dall’art. 20 della legge 9 febbraio 1942-XX, n. 194, è estesa alla Libia con le seguenti modificazioni ed adattamenti:
1° le norme riguardanti i cittadini italiani metropolitani di razza ebraica sono estese ai cittadini italiani libici di razza ebraica;
2° per due anni dall’entrata in vigore della presente legge è consentito ai professionisti di razza ebraica di assistere i cittadini italiani con statuto personale e successorio mussulmano ed i cittadini italiani libici di religione mussulmana, oltre le persone appartenenti alla razza ebraica;
3° la Commissione distrettuale prevista dall’art. 12 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, è composta dal Primo presidente della Corte di appello di Tripoli o da un magistrato della Corte medesima da lui delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Governo, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e da un rappresentante dell’Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Governatore generale.
4° oltre che nei casi previsti dall’art. 20 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, la cancellazione dall’elenco speciale dei professionisti di razza ebraica è effettuata anche in seguito all’applicazione di una delle misure di sicurezza previste dall’ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1104;
5° le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali della Libia, per il funzionamento della Commissione di cui al precedente n. 3 e di quella di cui all’art. 15 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, sono emanate dal Procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte di appello di Tripoli;
6° ai componenti la Commissione centrale prevista dall’art. 16 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, ne è aggiunto uno, designato dal Ministro per l’Africa Italiana, quando si tratti di ricorsi contro provvedimenti adottati dalla Commissione di cui ai commi precedenti;
7° i termini previsti dagli articoli 6 e 24 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, decorrono dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Art. 14

PUBBLICAZIONI DI EBREI

E’ proibita agli ebrei qualsiasi pubblicazione di carattere non strettamente confessionale anche su periodici.
Le pubblicazioni fatte in deroga al precedente comma sono confiscate ed i contravventori, nonché coloro che le stampano, le mettono in commercio o le diffondono, sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino a lire diecimila.

Art. 15

DIFESA DELLA RAZZA NELLA SCUOLA

Il R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, concernente l’integrazione ed il coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98, si applica in Libia, anche nei confronti dei cittadini italiani libici di razza ebraica, con i seguenti adattamenti:
1° nelle scuole per mussulmani della Libia non possono essere iscritti ebrei;
2° le scuole elementari di cui all’art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, verranno istituite in Libia nelle località in cui il numero dei fanciulli di razza ebraica dai 6 ai 12 anni, anche se i loro genitori abbiano conservata la cittadinanza o la sudditanza straniera, sia superiore a 20;
3° le attribuzioni deferite dall’art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, al Ministro per l’educazione nazionale e al Provveditore agli studi, sono esercitate per la Libia rispettivamente dal Ministro per l’Africa Italiana e dal Sopraintendente scolastico;
4° la concessione del beneficio del valore legale degli studi e degli esami prevista dall’art. 6 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, verrà deliberata dal Ministro per l’Africa Italiana, a favore delle scuole ebraiche che si trovino nelle condizioni stabilite, limitatamente agli alunni interni, senza che peraltro si richieda alle stesse la qualità di associate dell’Ente nazionale per l’insegnamento medio, la quale non è prevista per le scuole della Libia, e fatta eccezione per gli esami di maturità e di abilitazione che hanno luogo solo negli istituti governativi;
5° in deroga all’art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l’Africa Italiana è autorizzato a istituire un ruolo locale riservato a maestri di razza ebraica per provvedere all’insegnamento nelle scuole elementari della Libia per alunni di razza ebraica.
Nelle scuole suddette, ai posti che non sia possibile coprire con maestri di ruolo, provvede, di anno in anno, il Governo della Libia mediante maestri provvisori.

Art. 16

ESERCIZIO DI CULTO. COMUNITA’ ISRAELITICHE

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e le attività delle comunità israelitiche in Libia secondo le disposizioni vigenti. Tuttavia:
1° è soppresso il terzo comma dell’art. 4 delle norme per il funzionamento delle comunità israelitiche della Cirenaica, approvate con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 957;
2° è inibito alle comunità israelitiche della Libia l’acquisto a qualunque titolo di beni immobili fuorché per riconosciute esigenze di culto o per pubblica assistenza ai membri bisognosi delle comunità stesse, previo consenso del Governo della Libia;
3° è soppresso il terzo comma dell’art. 1 delle norme approvate con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 957, per il quale le comunità israelitiche della Libia fanno parte della Unione delle comunità israelitiche italiane;
4° le attuali comunità israelitiche di Tripoli e di Bengasi comprendono fra i loro iscritti esclusivamente gli ebrei cittadini italiani libici. Il loro rabbino capo deve essere un cittadino italiano libico;
5° per gli ebrei cittadini italiani metropolitani residenti in Libia è costituita in Tripoli una comunità israelitica speciale, regolata dalle norme che saranno emanate con decreto Reale ai sensi dell’art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull’ordinamento organico per l’amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
6° oltre alle attuali comunità israelitiche di Tripoli e di Bengasi ed a quella prevista al n. 5, nessuna altra comunità israelitica può essere creata in Libia;
7° il Governatore generale è autorizzato a revocare le deleghe date alle comunità israelitiche per l’esercizio di funzioni pubbliche in applicazione di leggi e regolamenti.

Art. 17

PERSONALE DI RAZZA EBRAICA DIPENDENTE DA ENTI PUBBLICI

Fermo il disposto dell’art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nulla è innovato in ordine alle cariche ebraiche ed ai ruoli locali di ebrei sia metropolitani che libici, occorrenti in Libia per l’Amministrazione civile e giudiziaria e per l’istruzione delle collettività ebraiche.
Previo consenso del Ministro per l’Africa Italiana, il Governatore generale può autorizzare amministrazioni ed enti civili a tenere in servizio il personale metropolitano e libico di razza ebraica d’ordine e salariato, il quale sarà iscritto in speciali ruoli locali.

Art. 18

DISCRIMINAZIONE

Per i cittadini italiani libici di razza ebraica, la discriminazione prevista dagli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è disposta, secondo i criteri ivi indicati, e tenendo conto anche di speciali benemerenze acquisite durante l’attuale stato di guerra, dal Governatore generale, e la dichiarazione relativa è fatta con suo decreto non soggetto ad alcun gravame sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale, udita una Commissione costituita dal Segretario generale del Governo, che la presiede, dall’Ispettore del Partito Nazionale Fascista, dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari.
La discriminazione conferita dal Ministro per l’interno a tenore degli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dal Governatore generale a norma del comma precedente, esclude in Libia il discriminato dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 13, lettera h) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dell’art. 9, esclusa la lettera a), della presente legge.
Il Governatore generale ha la facoltà, caso per caso, sentito l’Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della Libia, di sospendere nei riguardi dei discriminati le limitazioni previste dall’art. 11 della presente legge.

Art. 19

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie relative all’applicazione della presente legge sono risolte, caso per caso, con provvedimento insindacabile del Ministro per l’Africa Italiana.

Art. 20

EBREI STRANIERI E APOLIDI

Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche per gli ebrei stranieri e apolidi assimilando i cittadini ai cittadini italiani metropolitani di razza ebraica, e i sudditi e protetti ai cittadini italiani libici di razza ebraica.

Art. 21

PRIMA DENUNCIA E VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

Per la prima applicazione dell’art. 9 gli ebrei, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dovranno denunziare agli uffici delle imposte del luogo ove hanno la residenza gli immobili di loro pertinenza, sia a titolo di proprietà piena o nuda, sia a titolo di concessione perpetua, secondo i contratti di natura locale. Non sono compresi tra gli immobili quelli adibiti ad uso industriale o commerciale, se il proprietario o il concessionario sia anche il titolare dell’azienda cui essi sono destinati nonché quelli per cui sono in corso procedure di esecuzione immobiliare.
Il valore del patrimonio immobiliare è accertato da due Commissioni di nomina governatoriale, costituite, una a Tripoli, per le provincie di Tripoli e Misurata e per il territorio del Sahara libico, ed una a Bengasi, per le provincie di Bengasi e Derna, composte dai rispettivi procuratori delle imposte, titolari degli uffici, dai procuratori del Registro, capi degli uffici, e da un tecnico degli uffici fondiari.
La valutazione viene effettuata in base alla media dei valori venali in comune commercio risultanti dalle contrattazioni dell’ultimo triennio precedente il 10 giugno 1940-XVIII, riflettenti gli immobili oggetto di stima o, in mancanza, da quelle relative ad altri immobili ubicati nella stessa località ed in analoghe condizioni dei primi o ad essi comparabili. A tal fine sarà tenuto conto dei documenti autentici esistenti presso pubblici uffici.
Tale valutazione è fatta con riguardo alla consistenza complessiva dei beni alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui successivamente vi siano stati trapassi di proprietà a titolo oneroso o gratuito – salvo per questi ultimi, le eventuali deroghe previste da particolari disposizioni – per atti tra vivi, o mortis causa, o per espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 22

RICORSI CONTRO LE VALUTAZIONI

Contro le valutazioni fatte in base all’art. 21 è ammesso ricorso da parte degli interessati entro sessanta giorni dalla notificazione di esso.
Il ricorso è giudicato insindacabilmente da una Commissione di nomina governatoriale con sede presso la Corte di appello di Tripoli, e composta dal Primo presidente della Corte medesima, o da un suo delegato, che la presiede, da un ingegnere dell’Ufficio delle opere pubbliche del Governo e da un ingegnere designato dall’Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia, se trattasi di immobili urbani; se trattasi di immobili rustici i due membri sono un ispettore dell’Ispettorato agrario del Governo ed un dottore in agraria designato dall’Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia. Alla Commissione possono in determinati casi essere aggregati due esperti scelti dal presidente.
Le spese occorrenti per il funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante e vengono liquidate con provvedimento del Presidente, non soggetto ad impugnazione.

Art. 23

DECORRENZA E SFERA TERRITORIALE
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

La presente legge, che si applica anche nel territorio del Sahara libico, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Teruzzi – Vidussoni
– Grandi – Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 4 Gennaio 1944-XXII, n. 2

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 4 Gennaio 1944-XXII, n. 2, Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica (GUI n. 6, 10 gennaio 1944).

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 4 Gennaio 1944-XXII, n. 2
Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica.

IL D U C E
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto il decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del D. L. 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta :

Art. 1

I Cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all’art. 14 dello stesso decreto legge, nonché le persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, non possono nel territorio dello Stato:
a) essere proprietari, in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende di qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque l’ufficio di amministratore o di sindaco;
b) essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze;
c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura.

Art. 2

I debitori di persone di razza ebraica, ed i detentori di beni di qualsiasi natura appartenenti, in tutto o in parte, a persone di razza ebraica, devono presentare al Capo della Provincia competente per territorio, in ordine ai singoli beni, denuncia scritta dalla quale risultino: l’importo dei debiti, il nome del creditore o del proprietario, la natura e l’ammontare dei titoli e dei valori e la sommaria descrizione dei beni.
La denuncia deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla data di applicazione del presente decreto e, per le obbligazioni sopravvenute, entro trenta giorni dalla data in cui queste siano sorte o divenute liquide.
Sono tenuti alla denuncia di cui sopra le persone fisiche di nazionalità italiana, che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato e tutti gli enti di natura privata ivi comprese le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto di nazionalità italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato.
Sono inoltre tenuti alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, le persone fisiche o giuridiche qualunque sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a persone di razza ebraica, da esse detenuti nel territorio dello Stato, e per i debiti verso dette persone, afferenti ad attività commerciali da esse ivi esercitate.

Art. 3

Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che siano debitori di persone di razza ebraica e che detengano beni appartenenti a persona di razza ebraica e qualunque autorità che comunque debba disporre a favore delle persone stesse il pagamento di somme o la consegna di beni, debbono darne immediata comunicazione scritta al capo della provincia competente a’ sensi dell’art. 2, e tenere in sospeso i pagamenti e le consegne in attesa del provvedimento da parte dello stesso capo della provincia.

Art. 4

Gli Istituti e le aziende di credito che hanno scomparti in impianti fissi di sicurezza, dati in locazione a persone di razza ebraica, sono tenuti a darne immediata notizia al Capo della provincia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad ogni specie di deposito chiuso esistente presso istituti o aziende di credito ed intestato a persone di razza ebraica.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’apertura degli scomparti locati presso Istituti o aziende di credito di cittadini italiani di razza ebraica, come il ritiro o l’apertura degli altri depositi chiusi intestati ai cittadini stessi, non può farsi se non nei modi stabiliti dal successivo art. 10.

Art. 5

E’ vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debitrici, a qualunque titolo, di somme di denaro verso persone di razza ebraica, ovunque queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone, di titoli, valori, ogni modo di adempimento delle obbligazioni, in attesa del provvedimento di cui all’art. 8 del presente decreto.
E’ vietata del pari alle persone di nazionalità italiana la consegna di beni, da essi detenuti appartenenti a persone di razza ebraica, salva la disposizione di cui al citato articolo 8.
Eguale divieto si applica agli stranieri per i beni appartenenti a persone di razza ebraica, da essi detenuti nel territorio dello Stato.
In attesa dei provvedimenti di cui all’art. 10 del presente decreto è inoltre vietato di procedere all’apertura degli scomparti in impianti fissi di sicurezza dati in locazione a persone di razza ebraica presso Istituti od aziende di credito.

Art. 6

E’ nullo qualsiasi atto concluso posteriormente alla data del 30 novembre 1943, che abbia per effetto il trasferimento di proprietà dei beni appartenenti a persone di razza ebraica, ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali, od anche la locazione di tali beni con pagamento anticipato del canone per oltre un anno.
Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dall’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, né per i trasferimenti a causa di morte per successioni apertesi prima dell’entrata in vigore del presente decreto, né per quelli effettuati per ordine dell’Autorità.
Su proposta dell’Intendente di Finanza, il Capo della provincia può dichiarare nulle, con apposito decreto, le donazioni avvenute ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126, nonché gli atti di trasferimento di beni di pertinenza ebraica conclusi anteriormente al 1° dicembre 1943, qualora, da fondati elementi, le donazioni od i trasferimenti risultino fittizi e fatti al solo scopo di sottrarre i beni ai provvedimenti razziali.
Avverso il decreto del Capo della provincia è ammesso ricorso al Ministro dell’Interno entro trenta giorni da quello della notifica del decreto stesso.
Sui ricorsi della specie decide il Ministro dell’Interno, d’intesa con quello delle Finanze, con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Art. 7

I beni immobiliari e le loro pertinenze, i beni mobiliari, le aziende industriali e commerciali e ogni altro cespite esistente nel territorio dello Stato, di proprietà dei cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali a’ sensi della legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché i cittadini stessi abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all’art. 14 della legge citata nonché quelli di proprietà di persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, sono confiscati a favore dello Stato e dati in amministrazione all’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.

Art. 8

Il decreto di confisca è emesso dal Capo della provincia competente per territorio in ordine ai singoli beni. Detto decreto conterrà la formula esecutiva di cui all’art. 475 C. P. C. colla indicazione che esso è immediatamente eseguibile, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia a cura del Capo della provincia, il quale provvederà alla trascrizione del decreto stesso presso la competente Conservatoria delle Ipoteche qualora esso si riferisca anche solo in parte a beni o diritti capaci di ipoteca. La trascrizione non è soggetta a tassa od altra spesa.
Il decreto di trasferimento sarà trasmesso in copia autentica esecutiva dal Capo della provincia all’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.
Altra copia del decreto, con le corrispondenti denuncie, è rimessa dal Capo della provincia al Ministero delle Finanze.
Detto decreto è titolo esecutivo per il rilascio immediato da parte dell’ebreo espropriato o dei terzi detentori dei beni in esso compresi, senza che sia necessaria la notificazione del decreto stesso, né di precetto. Il decreto è immediatamente eseguibile anche nei confronti degli eredi-ebrei, ancorché discriminati e di nazionalità straniera dell’espropriato.
Il rilascio avverrà a richiesta dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, od in nome e per conto dell’Ente stesso a richiesta di uno degli Istituti di Credito Fondiario delegati dall’Ente di cui al successivo art. 13, a mezzo di Ufficiale Giudiziario nei modi stabiliti dall’art. 608 C. P. C. e senza preavviso di cui al primo capoverso dello stesso articolo.
Contro il decreto di trasferimento emanato dal Capo della provincia non sono ammesse opposizioni al rilascio, né in via amministrativa, né in via giudiziaria. Qualora fossero proposte opposizioni giudiziali, queste non potranno sospendere il rilascio dei beni confiscati.
Avverso il decreto di confisca emesso dal Capo della Provincia, gli interessati possono ricorrere al Ministero dell’Interno, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia.
Il Ministro dell’Interno decide, d’intesa con quello delle Finanze, con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.
Il ricorso di cui al presente articolo non sospende il rilascio dei beni confiscati.

Art. 9

I beni ed i diritti immobiliari passano in gestione all’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati.
I terzi creditori delle persone di razza ebraica potranno far valere i loro diritti con le norme ordinarie nei confronti dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, purché si tratti di crediti di data certa ed anteriore al primo dicembre 1943.
Sui beni confiscati potranno inoltre essere soddisfatti i seguenti creditori, ad esclusione di qualsiasi altro, e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla legge:
1) L’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ed i suoi delegati per spese e compensi di gestione;
2) Lo Stato e ogni altro Ente pubblico per imposte, tasse o contributi, che siano loro dovuti;
3) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte dall’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare nell’interesse della sua gestione;
4) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni confiscati, nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso all’acquisto, alla conservazione o al miglioramento dei beni stessi;
5) Ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al provvedimento di confisca, purché dimostri che, al momento in cui il credito è sorto, esso non conosceva che i beni del debitore potevano essere confiscati a favore dello Stato.

Art. 10

Ricevuta la comunicazione di cui all’art. 4 del presente decreto, il Capo della provincia disporrà l’apertura degli scomparti o dei depositi chiusi intestati a persona di razza ebraica presso istituti od aziende di credito.
L’apertura dovrà essere presenziata da un rappresentante del Capo della provincia, da un delegato dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare e da un rappresentante dell’Istituto o dell’azienda di credito che detiene lo scomparto o il deposito. A cura del rappresentante del Capo della provincia sarà redatto un processo verbale dell’apertura e l’inventario di quanto è contenuto nello scomparto o nel deposito.
Tutto quanto compreso nell’inventario sarà confiscato a favore dello Stato e dato in consegna all’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare con decreto del Capo della provincia ai sensi dell’art. 8. Tale decreto sarà tosto notificato all’Istituto o all’azienda di credito detentrice dello scomparto o del deposito.
Qualora si renda necessaria l’apertura forzata degli scomparti o dei depositi chiusi di cui al presente articolo, le relative spese saranno anticipate dall’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.

Art. 11

L’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è autorizzato a delegare agli Istituti di credito fondiario, di cui al decreto del Duce 9 giugno 1939 ed alla legge 24 febbraio 1941, n. 158, l’esercizio delle mansioni attribuitegli dalla presente legge.
Gli Istituti di credito fondiario indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare le funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti e statuti.

Art. 12

Fino a quando non ne verrà effettuata la vendita ai sensi dell’art. 13, i beni e le aziende di pertinenza ebraica di cui al presente decreto saranno amministrati dall’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, sotto la vigilanza e con le modalità che saranno determinate dal Ministro delle Finanze.

Art. 13

La vendita dei beni confiscati ai sensi dell’art. 7 sarà fatta a cura dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare secondo le istruzioni che verranno impartite dal Ministero delle Finanze.
La vendita sarà fatta di regola per atto pubblico con contestuale pagamento dell’intero prezzo.
Le vendite stipulate dall’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare saranno impegnative per lo Stato soltanto dopo l’approvazione del Ministro delle Finanze.

Art. 14

I crediti, le somme liquide non necessarie ai fini della gestione e il ricavo della vendita dei beni consegnati all’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ai sensi dell’art. 7, al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti ai beni stessi e degli altri oneri a carico dell’Ente medesimo, saranno versati nelle casse dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo da iscriversi nel bilancio dell’entrata.
Le spese di gestione, sia quelle proprie dell’Ente, sia quelle dei suoi delegati, saranno regolate con determinazione del Ministro delle Finanze.

Art. 15

Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo 14 sono versate allo Stato a parziale ricupero delle spese assunte per assistenza, sussidi e risanamento di danni di guerra ai sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.

Art. 16

Il debitore di persone di razza ebraica o detentore di cose appartenenti ad essa, che omette di fare la denuncia prescritta dall’art. 2, nel termine ivi stabilito, è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda fino a L. 30.000 (trentamila).
Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia presentata a norma dell’art. 2 è punito con la reclusione fino a mesi sei e con la multa fino a L. 30.000 (trentamila), sempre che il fatto non costituisca il reato preveduto dalla prima parte dell’articolo seguente.

Art. 17

Chiunque compie atti diretti all’occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o alla esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di razza ebraica, al fine di impedire che ne sia disposta la confisca o che siano poste a disposizione dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).
La reclusione è fino a sei mesi, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa soggetta ad esproprio.

Art. 18

Chiunque compie atti diretti ad alienare beni di proprietà di persone di razza ebraica esistenti nel territorio dello Stato od aggravarli di diritti reali di qualsiasi specie, al fine di sottrarli alla confisca o di diminuirne il valore, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).
Chiunque stipula con una persona di razza ebraica alcuno degli atti preveduti dalla prima parte del presente articolo essendo a conoscenza del fine cui l’atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).
Il pubblico ufficiale che riceve uno degli atti suindicati essendo a conoscenza del fine cui l’atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 50.000 (cinquantamila).
Chiunque effettua in qualsiasi modo pagamenti o consegna di beni a favore di persone di razza ebraica in violazione alle disposizioni di cui all’art. 5, ovvero consenta il ritiro di valori in violazione dell’art. 10, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata o dei valori consegnati, in ogni caso non inferiore a L. 10.000 (diecimila).

Art. 19

Le norme del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728 e del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 739, che contrastino con le disposizioni del presente decreto sono abrogate.

Art. 20

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l’attuazione del presente decreto e, sempre allo stesso fine, ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti.

Art. 21

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d’Italia.

Dal Quartier Generale, addì 4 gennaio 1944-XXIL.

M U S SO L I N I

V°, Il Guardasigilli: Pisenti.

Registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 1944-XXII
Atti Governo – Reg. 2, foglio 14.

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 31 marzo 1944-XXII, n. 109

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 31 marzo 1944-XXII, n. 109, Nuovo statuto e regolamento dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (GUI n. 81, 6 aprile 1944).

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 31 marzo 1944-XXII, n. 109
Nuovo statuto e regolamento dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.

IL D U C E
DELLO STATO NAZIONALE REPUBBLICANO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l’art. 11 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sul trattamento dei beni ebraici;
Visto il decreto 27 marzo 1939, n. 665, che ha approvato lo statuto dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare;
Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, riguardante modifiche alla legge di guerra in materia di beni appartenenti a sudditi nemici;
Visto il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944, n. 1, che ha affidato a detto Ente le funzioni di sequestratario, di sindacatore e di liquidatore delle aziende appartenenti a sudditi nemici;
Visto il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944, n. 2, contenente modifiche alle disposizioni riguardanti i beni e le aziende ebraiche di cui al predetto decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126;
Visto l’art. 17 della legge 16 giugno 1939, n. 942, riguardante la acquisizione dei beni espropriati dalle esattorie e rimasti invenduti al secondo incanto;
Ritenuta la necessità di modificare detto statuto, in relazione ai nuovi compiti affidati coi suindicati provvedimenti legislativi all’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare;
Su proposta del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

L’art. 11 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente: “E’ istituito un Ente denominato “Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare” con il compito di provvedere all’acquisto, alla gestione, alla trasformazione ed alla vendita di beni immobiliari con le loro pertinenze, di beni mobiliari, nonché di aziende industriali e commerciali, nell’interesse o d’incarico dello Stato.
All’Ente anzidetto è assegnata una dotazione di L. 20 milioni da stanziarsi con provvedimento del Ministro per le Finanze sul bilancio del Ministero stesso. L’Ente è amministrato da un Consiglio composto dal Presidente e da altri otto componenti, nominati con decreto del Ministro delle Finanze e cioè:
– 2 consiglieri scelti tra i funzionari di grado non inferiore al VI del Ministero delle Finanze;
– 1 consigliere scelto tra i funzionari dell’Ispettorato per la Difesa del Risparmio e l’Esercizio del Credito;
– 1 consigliere in rappresentanza dell’Ispettorato per demografia e razza;
– 1 consigliere su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano, Ministro Segretario di Stato;
– 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia;
– 1 consigliere su proposta del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste;
– 1 consigliere su proposta del Ministro per l’Economia Corporativa.
Con decreto del Ministro per le Finanze sono nominati tre sindaci effettivi, dei quali uno scelto tra i Magistrati della Corte dei Conti. Con lo stesso decreto sono pure nominati due sindaci supplenti.
Il bilancio da compilarsi dall’Ente alla fine di ciascun esercizio annuale è sottoposto all’approvazione del Ministro per le Finanze.
Per l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, l’Ente si avvale dell’Avvocatura dello Stato”.

Art. 2

Il decreto 27 marzo 1939, n. 665, che ha approvato lo statuto dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, è abrogato.
Lo statuto stesso viene sostituito da quello annesso al presente provvedimento, composto di numero 17 articoli.
Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare a tale statuto le modifiche che si rendessero in seguito necessarie.
Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sarà inserto, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, addì 31 marzo 1944-XXII

MUSSOLINI

Il Ministro delle Finanze: Pellegrini

V°, il Guardasigilli: Pisenti.

Statuto dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare

Art. 1

L’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ha il compito di provvedere all’acquisto, alla gestione, alla trasformazione ed alla vendita di beni immobiliari, con le loro pertinenze di beni mobiliari, nonché di aziende industriali e commerciali, nell’interesse o d’incarico dello Stato.
L’Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di 20 milioni, da stanziare con provvedimento del Ministro per le Finanze, sul bilancio del Ministero stesso.
Per l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, l’Ente si avvale dell’Avvocatura dello Stato.
L’Ente potrà inoltre, con la preventiva autorizzazione del Ministro per le Finanze, contrarre mutui ed ottenere sovvenzioni dagli Istituti all’uopo autorizzati per il fabbisogno finanziario dipendente dalla propria attività.
L’Ente ha la sua sede legale in Roma, temporaneamente trasferita a San Pellegrino Terme.

Art. 2

L’E.G.E.L.I. compie tutte le operazioni necessarie per i’ conseguimento dei propri fini.

Art. 3

Sono organi dell’Ente: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, la Giunta esecutiva.

Art. 4

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro delle Finanze, per un triennio, e può essere confermato.
Egli è a capo dell’Amministrazione dell’Ente ed ha la legale rappresentanza dell’Ente stesso.
Convoca e presiede riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva, e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della giunta stessi.
Il Presidente ha facoltà di conferire procure speciali per determinati atti e per determinate specie di atti.
In caso di urgenza il Presidente prende tutti i provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva per la relativa ratifica.

Art. 5

Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è annualmente designato dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente.
Il Presidente è coadiuvato dal vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto del Presidente e di otto membri nominati dal Ministro per le Finanze e cioè:
– 2 consiglieri scelti tra i funzionari di grado non inferiore al VI. del Ministero delle Finanze;
– 1 consigliere scelto tra i funzionari dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito;
– 1 consigliere in rappresentanza dell’Ispettorato per demografia e la razza;
– 1 consigliere su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano, Ministro Segretario di Stato;
– 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia;
– 1 consigliere su proposta del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste;
– 1 consigliere su proposta del Ministro per l’Economia Corporativa.
I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella carica stessa.
Con decreto del Ministro per le Finanze sono determinate le indennità assegnate al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell’Ente.
Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le Finanze, per stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico, a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza del personale.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente il quale ne da tempestivo avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi.
Per la validità delle deliberazioni occorre l’intervento di almeno 5 componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranze assolute di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno la Giunta esecutiva, determinandone le attribuzioni e i poteri.
La Giunta è composta di tre membri fra i quali il Presidente.
Funge da Segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di amministrazione.
La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente, il quale dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 9

La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di amministrazione e dentro i limiti della delegazione stessa.
Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:
a) sulla formazione del bilancio;
b) sul conferimento di deleghe delle mansioni dell’Ente ad Istituti od a privati;
Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 10

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono inserite in appostiti registri di verbali e vengono autenticate con la firma del Presidente e del Segretario.
Le deliberazioni prese dal Presidente in via di urgenza a norma dell’art. 4 sono trascritte in apposito registro e firmate dal Presidente.
Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle deliberazioni del Presidente, il Segretario del Consiglio di amministrazione può, con l’autorizzazione del Presidente, rilasciare copia od estratti.

Art. 11

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle Finanze. Uno dei sindaci effettivi è scelto fra i magistrati della Corte dei Conti.
La Presidenza è affidata dal Ministro delle Finanze ad un funzionario dipendente da esso incluso nei tre membri effettivi.
I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Con decreto del Ministro per le Finanze sono fissate le retribuzioni spettanti ai sindaci.
I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell’Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto: assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili.
Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le Finanze una relazione annuale in accompagnamento del bilancio della gestione dell’Ente.

Art. 12

L’esercizio finanziario dell’Ente si riferisce all’anno solare. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione del Ministro delle Finanze il bilancio dell’Ente, accompagnandolo con particolareggiata relazione sulla attività svolta.

Art. 13

I proventi della gestione dei beni di proprietà dell’Ente, gli oneri dell’esercizio e le spese generali di amministrazione, sono registrate nel conto spese e proventi.
Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio delle entrate dello Stato dopo l’approvazione del bilancio.
I proventi dei beni di cui l’Ente ha la gestione nell’interesse o per conto dello Stato nonché gli introiti effettuati per riscossioni di capitali o alienazioni riguardanti tali beni, sono versati nei modi e nei termini stabiliti dalle relative disposizioni.

Art. 14

La qualità di funzionario o impiegato dell’Ente è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico o con l’esercizio di qualsiasi professione, commercio o industria.
I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori o sindaci di società, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 15

E’ fatto divieto ai consiglieri di amministrazione, ai sindaci, ai funzionari di direzione ed agli impiegati dell’Ente di acquistare beni dall’Ente e comunque di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l’Ente, ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell’Ente.
I funzionari e gli impiegati dell’Ente sono obbligati al segreto d’ufficio.

Art. 16

L’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario, all’Amministrazione dello Stato; per la notificazione ad istanza dell’Ente medesimo per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le misure ipotecarie, come pure per i certificati delle iscrizioni e trascrizioni, nonché per i certificati catastali storici rilasciati nell’interesse dell’Ente, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.
Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione dell’Ente alle amministrazioni dello Stato nel trattamento tributario, riguarda esclusivamente i redditi propri dell’Ente.
Le tasse di registro per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare sono ridotte come segue:
a) alla aliquota fissa dell’1,50% fino al valore di L. 5.000;
b) alla aliquota fissa del 10% oltre il valore di L. 5.000;
La tassa di trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili per atti di alienazione dei beni attribuiti all’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotti alla metà dell’ordinario ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni più favorevoli.

Art. 17

Gli atti costitutivi di società che dovessero essere formate con il consenso del Ministro per le Finanze, per rilevare aziende industriali e commerciali attribuite in proprietà o in gestione all’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono esenti da tasse di bollo e registro.
Gli atti con i quali società anonime regolarmente costituite rilevano aziende attribuite ovvero gestite dall’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, sono registrati e trascritti con la tassa di L. 40 ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 19 agosto 1943, n. 737.
I diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto.

MUSSOLINI

Il Ministro delle Finanze: Pellegrini

V°, Il Guardasigilli: Pisenti.

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944-XXII, n. 136

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944-XXII, n. 136, Trasformazione della direzione generale per la demografia e la razza in direzione generale per la demografia (GUI n. 93, 20 aprile 1944).

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944-XXII, n. 136
Trasformazione della direzione generale per la demografia e la razza in direzione generale per la demografia.

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il Decreto 8 ottobre 1943-XXII, del Duce del fascismo, Capo della Repubblica Sociale Italiana, sulla sfera di competenza e funzionamento degli organi del Governo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia del 22 ottobre 1943-XXII, n. 247;
Visto il R. D. 5 settembre 1938 – N. 1531, relativo alla istituzione presso il Ministero dell’Interno della Direzione generale per la Demografia e la Razza;
Visto il R. D. L. 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 26;
Visto il R. D. L. 17 novembre 1938 – N. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, N. 274;
Visto il R. D. L. 3 giugno 1937-XV, N. 805, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2529;
Visto il R. D. 24 dicembre 1934-XIII, N. 2316;
Visto il R. D. L. 5 settembre 1938-XVI, N. 2008, convertito nella legge 22 Maggio 1939-XVII, N. 961;
Vista la legge 22 Maggio 1939-XVII, n. 961;

D E C R E T A :

Art. 1

La Direzione Generale della Demografia e la Razza presso il Ministero dell’Interno è trasformata in Direzione Generale per la Demografia.
Alla detta Direzione Generale è preposto un Prefetto.

Art. 2

Alla Direzione Generale per la Demografia sono devolute tutte indistintamente le attribuzioni ed i provvedimenti in materia di Demografia – ivi comprese le attribuzioni del Ministero dell’Interno previste dalle leggi relative all’istituzione e funzionamento dell’Unione Nazionale Fascista fra le Famiglie Numerose e dell’Opera Nazionale per la Protezione della Maternità ed Infanzia, nonché quelle in materia di Cittadinanza e di matrimoni con stranieri;

Art. 3

Il Consiglio Superiore per la Demografia e la Razza viene trasformato in Consiglio Superiore per la Demografia, chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la Demografia.
Ne fanno parte:
Il Direttore generale per la Demografia;
Il Presidente dell’Istituto Centrale di Statistica;
Il Direttore Generale della Sanità Pubblica;
Il Presidente dell’Opera Nazionale per la Maternità ed Infanzia;
Il Presidente dell’Unione Fascista fra le Famiglie Numerose;
Un rappresentante del Partito Fascista Repubblicano, designato dal Segretario del P.F.R.;
Un rappresentante per ciascuno dei Ministri degli Affari Esteri, della Giustizia, delle Finanze, dell’Educazione Nazionale, dell’Economia Corporativa, della Cultura Popolare e dell’Africa Italiana, designato dalle rispettive Amministrazioni;
Un rappresentante dell’Ispettorato della Razza.
Potranno essere chiamati, con provvedimento del Ministro dell’Interno, a far parte del Consiglio Superiore per la Demografia, persone particolarmente versate nei problemi della Demografia; Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate da un funzionario della Direzione Generale per la Demografia di grado non inferiore al VII°.

Art. 4

Il presente Decreto, che sarà sottoposto a ratifica del Consiglio dei Ministri, entrerà in vigore, previa registrazione alla Corte dei Conti, il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale d’Italia e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

Dal Quartier Generale, 16 aprile 1944-XII

Il Ministro dell’Interno: Buffarini

V. Il Guardasigilli: Pisenti

Registrato alla Corte dei Conti – addì 19 aprile 1944-XII
Atti ministeriali di governo – Registro 2, Foglio 154.

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 18 aprile 1944-XXII, n. 171

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 18 aprile 1944-XXII, n. 171, Istituzione dell’Ispettorato Generale per la razza (GUI n. 111, 11 maggio 1944).

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 18 aprile 1944-XXII, n. 171
Istituzione dell’Ispettorato Generale per la razza.

IL D U C E
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Visto il decreto 7 giugno 1937-XV, n. 1128, con cui venne istituito presso il Ministero dell’Interno l’ufficio centrale demografico;
Visto il decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1531, con cui l’ufficio centrale demografico viene trasformato in Direzione Generale per la demografia e la razza;
Visto il decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1539, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 26, con cui venne istituito presso il Ministero dell’Interno il Consiglio Superiore per la demografia e la razza;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, con cui venne istituito l’Ente di gestione e liquidazione immobiliare;
Visto il teso unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, approvato con decreto 24 dicembre 1934-XII, n. 2316;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1024, relativa al tribunale della razza;
Visto il decreto 16 aprile 1944-XXII, n. 136, concernente la direzione della demografia e la razza presso il Ministero dell’Interno;
Ritenuta la opportunità di unificare e integrare tutti i servizi riguardanti la razza, creando a tal fine un organismo autonomo;
D’intesa con i Ministri dell’Interno, della Giustizia, delle Finanze e della Cultura Popolare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

D e c r e t a:

Art. 1

E’ istituito l’Ispettorato Generale per la razza, posto alle dirette dipendenze del Duce Capo del Governo.
Ad esso è preposto un Ispettore Generale nominato con Decreto del Duce Capo del Governo.

Art. 2

Tutte le attribuzioni concernenti la razza attualmente devoluta alla direzione generale demografia e razza del Ministero dell’Interno e all’ufficio Studi e Propaganda sulla razza del Ministero della Cultura Popolare sono trasferite all’Ispettorato generale per la razza.

Art. 3

Il personale di ruolo dei Ministeri dell’Interno e della Cultura popolare che ricopre posti, rispettivamente, alla Direzione generale demografia e razza e all’ufficio Studi e Propaganda della Razza del Ministero della Cultura Popolare può essere comandato presso l’Ispettorato Generale razza.
Il personale avventizio alle dipendenze degli uffici di cui al precedente comma può essere trasferito in tutto o in parte all’Ispettorato Generale per la razza.

Art. 4

La commissione della razza prevista dalla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1024 ha sede presso l’Ispettorato Generale per la razza.

Art. 5

Il Consiglio superiore per la demografia e la razza presso il Ministero dell’Interno è soppresso.

Art. 6

Presso l’Ispettorato Generale per la razza esercita funzioni consuntive e di collegamento un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia, delle Finanze e della Cultura Popolare, designato dalla rispettiva amministrazione.

Art. 7

Rimangono ferme le attribuzioni del Ministero delle Finanze relative all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare istituito con decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Art. 8

L’Ispettore Generale può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri quando vi si trattino argomenti interessanti la razza.

Art. 9

Con decreto del Ministro delle Finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e, munito del sigillo dello Stato, verrà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, addì 18 aprile 1944-XXII.

MUSSOLINI

Pellegrini
Pisenti
Mezzasoma

V°, Il Guardasigilli: Pisenti.

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944-XXII, n. 685

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944-XXII, n. 685, Adeguamento del trattamento tributario a favore di tutti i beni gestiti dall’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) (GUI n. 251, 26 ottobre 1944).

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944-XXII, n. 685
Adeguamento del trattamento tributario a favore di tutti i beni gestiti dall’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 16 e 17 dello Statuto e regolamento dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, approvato con Decreto Legislativo in data 31 marzo 1944-XXII, n. 109;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta in relazione all’attuale situazione di consentire un adeguato trattamento tributario a favore di tutti i beni del predetto Ente, tanto se da esso gestiti, quanto se attribuitigli in proprietà;
Visto l’art. 2 – terzo comma- del citato decreto legislativo;

D e c r e t a:

Art. 1

Il 3° comma dell’art. 16 dello Statuto dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, approvato con Decreto Legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 81 del 6 aprile 1944-XXII, è modificato come appresso:
“Le imposte di registro per gli atti di alienazione dei beni attribuiti in proprietà o in gestione all’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotte come segue:
a) all’aliquota fissa dell’1,50% fino al valore di L. 5.000;
b)All’aliquota del 10% oltre il valore di L. 5.000.
La imposta di trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili di alienazione dei beni attribuiti in proprietà o in gestione all’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotti alla metà dell’ordinario ammontare quando non trovino applicazione disposizioni più favorevoli”.

Art. 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli atti in forma pubblica ed alle scritture private rispettivamente stipulate o registrate dopo il 5 aprile 1944-XII.
Il presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia, previa registrazione alla Corte dei Conti, verrà inserto, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti ed entrerà in vigore, salvo il disposto dell’art. 1, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dalla Sede del Governo, addì 15 settembre 1944-XXII

Il Ministro delle Finanze: Pellegrini

V°, Il Guardasigilli: Pisenti.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 ottobre 1944-XXII.
Atti Ministeriali di Governo, Registro 5, foglio 49.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1944-XXIII, n. 1036

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1944-XXIII, n. 1036, Modifica dello Statuto dell’E.G.E.L.I. ed istituzione del posto di Direttore Generale (GUI n. 58, 10 marzo 1945).

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1944-XXIII, n. 1036
Modifica dello Statuto dell’E.G.E.L.I. ed istituzioni del posto di Direttore Generale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l’art. 11 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126 convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sul trattamento dei beni ebraici;
Visto il decreto 27 marzo 1939, n. 665, che ha approvato lo Statuto dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare;
Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, riguardante modifiche alla legge di guerra in materia di beni appartenenti a sudditi nemici;
Visto il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944, n. 2, contenente modifiche alle disposizione riguardanti i beni e le aziende ebraiche di cui al predetto decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126;
Visto l’art. 17 della legge 16 giugno 1939, n. 942, riguardante la requisizione dei beni espropriati dalle esattorie e rimasti invenduti al secondo incanto;
Visto il decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII, n. 109, che approva lo Statuto e il regolamento dell’Ente;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1944, n. 685, relativo all’adeguamento del trattamento tributario per i beni gestiti dall’Ente;
Ritenuta la necessità di modificare lo statuto dell’Ente per disporre l’istituzione del posto di Direttore Generale onde meglio assicurare il funzionamento dell’Ente;
Visto il Decreto legislativo del Duce 8 ottobre 1943-XXII e 18 gennaio 1944-XXII, n. 41, relativi alla sfera di competenza ed al funzionamento degli organi di Governo;

D e c r e t a :

Art. 1

Lo Statuto dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare in seno al decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII, n. 109, è sostituito da quello annesso al presente provvedimento, composto di numero 18 articoli.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e sarà, previa registrazione alla Corte dei Conti, ratificato dal Consiglio dei Ministri ed inserto, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Posta Civile 316, addì 30 dicembre 1944-XXIII.

Il Ministro: Pellegrini

V°, Il Guardasigilli: Pisenti.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 febbraio 1945-XXIII.
Atti Ministeriali di Governo, Registro n. 7, foglio n. 16.

Statuto dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare

Art. 1 – L’Ente di Gestioni e Liquidazioni Immobiliari ha il compito di provvedere all’acquisto, alla gestione, alla trasformazione ed alla vendita di beni immobiliari, con le loro pertinenze di beni mobiliari; nonché di aziende industriali e commerciali, nell’interesse o d’incarico dello Stato.
L’Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di 20 milioni, da stanziare con provvedimento del Ministro per le Finanze, sul bilancio del Ministero stesso.
Per l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Ente si avvale dell’Avvocatura dello Stato.
L’Ente potrà inoltre, con la preventiva autorizzazione del Ministro per le Finanze, contrarre mutui ed ottenere sovvenzioni dagli Istituti all’uopo autorizzati per il fabbisogno finanziario dipendente dalla propria attività.
L’Ente ha la sua sede legale in Roma, temporaneamente trasferita a S. Pellegrino Terme.

Art. 2 – L’E. G. E. L. I. compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dei propri fini.

Art. 3 – Sono organi dell’Ente: il Presidente, il Consiglio d’Amministrazione, la Giunta esecutiva, il Direttore Generale.

Art. 4 – Il Presidente è nominato con decreto del Ministro delle Finanze, per un triennio, e può essere confermato.
Egli è capo dell’Amministrazione dell’Ente ed ha la legale rappresentanza dell’Ente stesso.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva, e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta stessi.
Il Presidente ha facoltà di conferire procure speciali per determinati atti e per determinate specie di atti.
In caso di urgenza il Presidente prende tutti i provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva per la relativa ratifica.

Art. 5 – Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è annualmente designato dal Consiglio stesso a fungere da vice Presidente.
Il Presidente è coadiuvato dal vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 6 – Il Consiglio d’Amministrazione è composto dal Presidente e di otto membri nominati dal Ministro per le Finanze e cioè:
– 2 consiglieri scelti tra funzionari di grado non inferiore al VI del Ministero delle Finanze;
– 1 consigliere scelto tra i funzionari dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito;
– 1 consigliere in rappresentanza dell’Ispettorato per demografia e la razza;
– 1 consigliere su proposta del Segretario del P. F. R., Ministro Segretario di Stato;
– 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia;
– 1 consigliere su proposta del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste;
– 1 consigliere su proposta del Ministro per l’Economia Corporativa.
I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella carica stessa.
Con decreto del Ministro per le Finanze sono determinate le indennità assegnate al Presidente ed ai componenti il Consiglio d’Amministrazione.
Il Consiglio d’Amministrazione nomina il segretario.

Art. 7 – Il Consiglio d’Amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell’Ente.
Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le Finanze, per stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico, a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza del personale.
Designa al Ministro per le Finanze, per la nomina, il Direttore Generale dell’Ente e ne fissa la retribuzione.
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente il quale ne dà tempestivo avviso ai consiglieri ed ai sindaci effettivi.
Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo ed è tenuto ad esprimere in ogni deliberazione il proprio parere che deve essere trascritto nel relativo verbale.
Per la validità delle deliberazioni occorre l’intervento di almeno cinque componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8 – Il Consiglio d’Amministrazione nomina nel suo seno la Giunta esecutiva determinandone le attribuzioni ed i poteri.
La Giunta è composta di cinque membri fra i quali il Presidente.
Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta con voto consultivo ed è tenuta ad esprimere in ogni deliberazione il proprio parere che deve essere trascritto nel relativo verbale.
Funge da Segretario della Giunta esecutiva il Segretario del Consiglio di Amministrazione.
La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente, il quale ne dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri compreso fra essi il Presidente e, in caso di assenza o legittimo impedimento, il Vice Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 9 – La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di Amministrazione ed entro i limiti della delegazione stessa.
Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:
a) sulla formazione del bilancio;
b) sul conferimento di deleghe alle mansioni dell’Ente, quando le deleghe non sono limitate a singole gestioni, specificatamente indicate, di determinati beni o aziende, ma si riferiscono, invece, a mansioni che vengono genericamente affidate ad un delegato per intere circoscrizioni territoriali.
Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 10 – Le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione e della Giunta esecutiva sono inserite in appostiti registri di verbali e vengono autenticate con la firma del Presidente e del Segretario.
Le deliberazioni prese dal Presidente in via d’urgenza a norma dell’art. 4 sono trascritte in apposito registro e firmate dal Presidente.
Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle deliberazioni del Presidente, il Segretario del Consiglio di Amministrazione può, con l’autorizzazione del Presidente, rilasciare copia od estratto.

Art. 11 – Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati con decreto del Ministro delle Finanze. Uno dei sindaci effettivi è scelto fra i magistrati della Corte dei Conti.
La Presidenza è affidata dal Ministro delle Finanze ad un funzionario dipendente da esso incluso nei tre membri effettivi.
I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Con decreto del Ministro per le Finanze sono fissate le retribuzioni spettanti ai sindaci.
I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell’Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello Statuto; assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle Società Commerciali, in quanto applicabili.
Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le Finanze una relazione annuale in accompagnamento del bilancio della gestione dell’Ente.

Art. 12 – L’esercizio finanziario dell’Ente si riferisce all’anno solare. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio d’Amministrazione sottopone all’approvazione del Ministro delle Finanze il bilancio dell’Ente, accompagnandolo con particolareggiata relazione sulla attività svolta.

Art. 13 – I proventi della gestione dei beni di proprietà dell’Ente, gli oneri dell’esercizio e le spese generali di amministrazione, sono registrati nel conto spese e proventi.
Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio delle entrate dello Stato dopo l’approvazione del bilancio.
I proventi dei beni di cui l’Ente ha la gestione nell’interesse o per conto dello Stato nonché gli introiti effettuati per riscossioni di capitali o alienazioni riguardanti tali beni, sono versati nei modi e nei termini stabiliti dalle relative disposizioni.

Art. 14 – Il Direttore Generale che dura in carica tre anni e può essere anche riconfermato, regge gli uffici dell’Ente e ne ha la responsabilità verso il Presidente. Esercita pertanto tutti i necessari controlli e propone al Presidente i provvedimenti da adottarsi nei confronti del personale e dell’andamento del servizio.

Art. 15 – La qualità di funzionario o impiegato dell’Ente è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico o con l’esercizio di qualsiasi professione, commercio o industria.
I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e sindaci di società, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – E’ fatto divieto ai consiglieri di Amministrazione, ai sindaci, ai funzionari di direzione ed agli impiegati dell’Ente di acquistare beni dell’Ente e comunque di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l’Ente, ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell’Ente.
I funzionari e gli impiegati dell’Ente sono obbligati al segreto di ufficio.

Art. 17 – L’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario, alla Amministrazione dello Stato: per la notificazione ad istanza dell’Ente medesimo, per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le misure ipotecarie, come pure per i certificati delle iscrizioni e trascrizioni, nonché per i certificati catastali storici rilasciati nell’interesse dell’Ente, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.
Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione dell’Ente alle Amministrazioni dello Stato nel trattamento tributario riguarda esclusivamente i redditi propri dell’Ente.
Le imposte di registro per gli atti di alienazione dei beni attribuiti in proprietà od in gestione all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare sono ridotte come segue:
a) alla aliquota dell’1,50 per cento fino al valore di L. 5.000;
b) alla aliquota del 10 per cento oltre il valore di lire 5.000.
Le imposte di trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili di alienazione dei beni attribuiti in proprietà od in gestione all’Ente gestione e liquidazione immobiliare sono ridotti alla metà dell’ordinario ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni più favorevoli.

Art. 18 – Gli atti costitutivi di società che dovessero essere formate con il consenso del Ministro per le Finanze, per rilevare aziende industriali e commerciali attribuite in proprietà o in gestione all’ente di gestione e liquidazione immobiliare sono esenti da tasse di bollo e registro.
Gli atti con i quali società anonime regolarmente costituite rilevano aziende attribuite ovvero gestite dall’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono registrati e trascritti con la tassa di L. 40 ai sensi dell’art. 13 del Decreto legge 19 agosto 1943, n. 737.
I diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto.

Il Ministro per le Finanze: Pellegrini

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 28 febbraio 1945-XXIII, n. 47

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 28 febbraio 1945-XXIII, n. 47, Regolamento amministrativo dell’Ispettorato Generale per la Razza (GUI n. 52, 3 marzo 1945).

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 28 febbraio 1945-XXIII, n. 47
Regolamento Amministrativo dell’Ispettorato Generale per la Razza.

IL D U C E
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
E CAPO DEL GOVERNO

Visto il Decreto 19 aprile 1944-XXII, n. 171, riguardante la istituzione dell’Ispettorato Generale per la Razza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
D’intesa con i Ministri dell’Interno, delle Finanze, della Giustizia e della Cultura Popolare;

D e c r e t a :

Art. 1

L’Ispettorato Generale per la Razza ha il seguente ordinamento:
1) una Direzione Generale da cui dipendono l’Ufficio degli Affari Generali e del personale, l’Ufficio Legislativo, applicazione leggi razziali e statistica, l’Ufficio studi, l’Ufficio propaganda e stampa, l’Ufficio ragioneria, l’Ufficio cassa e l’Ufficio economato;
2) Gabinetto e Segreteria particolare.

Art. 2

Ai servizi dell’Ispettorato si provvede con personale di ruolo e non di ruolo nonché con personale distaccato e collocato fuori ruolo da altre Amministrazioni dello Stato nei limiti previsti per ciascun gruppo e grado dell’unita tabella.
All’assunzione di personale è provveduto su proposta dell’Ispettorato Generale per la Razza con decreto del Duce d’intesa con il Ministro per le Finanze, mentre per il distacco o il collocamento fuori ruolo di personale di altre Amministrazioni sarà provveduto su proposta dell’Ispettorato Generale per la Razza, con decreto del Duce d’intesa con i Ministri interessati.

Art. 3

Per le immissioni nel ruolo di gruppo A è richiesta la laurea conseguita in una Università o in un istituto superiore.
Per le immissioni nel ruolo di Gruppo B è richiesto il diploma di scuola media superiore.
Per le immissioni nel ruolo di gruppo C è richiesto il diploma di scuola media inferiore.
Per i subalterni è richiesta la licenza elementare.

Art. 4

L’Ispettore Generale per la Razza attua le proprie finalità alla periferia, a mezzo delle Prefetture.

Art. 5

Alle spese relative all’impianto e al funzionamento dell’Ispettorato Generale per la Razza si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo, compreso nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle Finanze, alla rubrica “Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione del presente Decreto.

Art. 6

Il presente Decreto ha vigore dal giorno della istituzione dell’Ispettorato Generale per la Razza, sarà pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Quartier Generale, addì 28 febbraio 1945-XXIII.

MUSSOLINI

Il Ministro per l’Interno: Zerbino
Il Ministro per le Finanze: Pellegrini
Il Ministro per la Giustizia: Pisenti
Il Ministro per la Cultura Popolare: Mezzasoma

V°, Il Guardasigilli: Pisenti.

Tabella

2 Funzionari di gruppo A e di grado non inferiore al V
3 > > > > > > > > superiore al VI
4 funzionari di gruppo A e di grado VII
3 > > > > > > > VIII
3 > > > > > > > IX
3 > > > > > > > X e XI
12 > > > B
15 impiegati di gruppo C
6 > subalterni