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  Le leggi antiebraiche dell'Italia fascista

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1056

Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'interno (GURI n.179, 2 agosto 1939).

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1056
Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.


VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Nel ruolo del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno è istituito un posto di grado 7° di gruppo A, con la qualifica di capo ufficio studi per i servizi della demografia e della razza, da conferire, mediante concorso per titoli, a persona fornita di libera docenza in materie attinenti alla demografia e alla razza.
Il titolare del posto anzidetto potrà conseguire la promozione ai gradi 6° e 5°, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo la permanenza di 3 e 8 anni rispettivamente nei gradi 7° e 6°.

Art. 2

E' aumentato di due posti di grado 11° il ruolo di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Art. 3

Nella prima attuazione della presente legge, il posto di grado 7° di cui all'art. 1 potrà essere conferito dal Ministro per l'interno mediante scelta, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione dello stesso Ministero, a persona in possesso del titolo di cui all'articolo medesimo, che abbia particolare competenza e rinomanza in materia di demografia e di razza.
Con le stesse modalità di potrà provvedere al primo conferimento dei posti di grado 11° di cui all'art. 2, mediante scelta fra persone di età non superiore ai 35 anni e in possesso degli altri requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, che dimostrino di essere versate nella materia anzidetta.

Art. 4

Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

 

 

 

 

 

 

         
 
     

Ultimo aggiornamento:  30/08/2010 - Sito aggiornato tramite "Faidate" CMS by tokenstudio s.n.c.    [ Login ]