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  Le leggi antiebraiche dell'Italia fascista

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1539

Istituzione, presso il Ministero delI'Interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza (GURI n. 231, 8 ottobre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 26/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1539
Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza.

 
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

 

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un organo consultivo centrale, presso il Ministero dell'interno, per le questioni che interessano la demografia e la razza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È istituito, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio superiore per la demografia e la razza, chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza.

Art. 2

Il Consiglio è presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Ne fanno parte: un vice presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza. Essi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Fanno, inoltre, parte del Consiglio:

il presidente dell'Istituto centrale di statistica;

il direttore generale per la Demografia e la razza;

il direttore generale della Sanità pubblica;

il presidente dell'Opera nazionale per la maternità ed infanzia;

il presidente dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, designati dal Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato;

due rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana;

i rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare, designati dalle rispettive Amministrazioni.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale per la Demografia e la razza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 26. - Mancini.

 

 

 

 

 

 

 

         
 
     

Ultimo aggiornamento:  30/08/2010 - Sito aggiornato tramite "Faidate" CMS by tokenstudio s.n.c.    [ Login ]