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ACTES ET DOCUMENTS DU SAINT SIÈGE RELATIFS À LA SECONDE GUERRE MONDIALE, vol. 6, Le Saint Siège et les victimes de la guerre, mars 1939 - décembre 1940, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1972, pp. 532-536.

APPENDICE 3*

3*. Notes de la Secrétairerie d'Etat

A.E.S. 4331/38, copie

Vatican, 14 nvembre 1938

Précis historiques sur les démarches faites par le Saint Siège contre la législation raciale italienne concernant les mariages « mixtes ».

Si crede opportuno di portare a conoscenza dell'Eminenza Vostra Rev.ma1 l'azione svolta dalla Santa Sede per impedire, o almeno attenuare, la lesione dell'art. 34 del Concordato fra la Chiesa e lo Stato Italiano,2 conseguenza penosa del Decreto-Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 corrente,3 circa i matrimoni tra cattolici italiani di razza ariana e persone appartenenti ad altre razze.

  1. Appena avvenuta la pubblicazione (15 luglio p.p.) delle note 10 proposizioni degli studiosi fascisti, avendo il sig. Ambasciatore d'Italia4 accennato, in un colloquio, alla possibilità della proibizione del matrimonio fra cittadini italiani di razza ariana e persone appartenenti ad altre razze, anche se cattoliche, il Cardinale Segretario di Stato gli fece subito osservare che ciò avrebbe costituito una evidente violazione dell'articolo 34 del Concordato, che riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Il signor Ambasciatore assicurò il Cardinale che avrebbe senza indugio richiamato su di ciò l'attenzione del suo Governo; come egli in seguito confermò di aver realmente fatto.

  2. Il giorno 8 ottobre, cioè subito dopo i provvedimenti decisi, in merito, dal Gran Consiglio del Fascismo il 7 ottobre, veniva pubblicato dall'Osservatore Romano la seguente nota:

    « Le notizie, così come sono date dal comunicato Stefani, non possono certo escludere da parte nostra preoccupazioni, specialmente in riguardo ai principi e alla disciplina matrimoniale della Chiesa. Attendiamo tuttavia, in materia sì grave, le precisazioni che solo potranno offrire i relativi testi di legge, confidando che essi possano rimuovere ogni motivo di riserva ».

  3. Trattandosi di una questione che interessava particolarmente la competenza della Suprema S. Congregazione del S. Offizio e della Sacra Congregazione dei Sacramenti, si tennero, presso l'E.mo Signor Cardinale Jorio, alcune conversazioni, alle quali parteciparono le LL. EE. Mons. Ottaviani, Borgongini-Duca, Bracci, Tardini, e il Rev.mo P. Tacchi Venturi S. J.5 Come conclusione si propose che l'Ecc.mo Mgr. Nunzio e il Rev.mo P. Tacchi Venturi facessero il possibile per avere in via confidenziale copia del progetto del nuovo Decreto Legge, onde essere in grado di consigliare eventuali modifiche.

    Intanto, sia l'uno che l'altro, nei loro colloqui con le alte personalità politiche avrebbero dovuto tener presenti i seguenti rilievi:

    1) La Chiesa non concede volentieri la dispensa dall'impedimento disparitatis cultus.6 Le eccezioni sono sempre poche e si potrà anche usare maggiore severità in avvenire.

    2) Quando però si tratti di due cattolici di razza diversa la Chiesa non può, per il solo fatto della diversità di razza, vietare le nozze. Ma senza dubbio, dopo l'atteggiamento assunto dal R° Governo contro gli ebrei, anche se battezzati, sarà sempre minore il numero anche di questi matrimoni in Italia.

    3) Tenendo presente quanto sopra il R° Governo avrebbe dovuto fare il possibile onde evitare un'aperta violazione del Concordato per un così esiguo numero di casi. Perciò era necessario che nelle future disposizioni legislative fosse provveduta la trascrizione nei registri civili dei pochi matrimoni su ricordati (n. 1 e n. 2).

    4) Per raggiungere praticamente questo scopo si suggeriva la seguente procedura. Il Santo Padre oltre ad intervenire con la dispensa in caso di matrimonio misto sarebbe anche intervenuto per concedere uno speciale permesso (contrahatur) in occasione del matrimonio tra cattolici di razza diversa. Se si fosse preferito, anche il Re avrebbe potuto, con un suo Decreto, togliere qualsiasi impedimento alla registrazione nei registri di stato civile.

    5) In ogni caso era necessario tener presente che se le future disposizioni legislative avessero punito (come era stato fatto balenare) i coniugi che avessero celebrato il matrimonio religioso, si sarebbe fatta una gravissima offesa al sentimento religioso e al diritto naturale.

  4. Approvate queste decisioni dal Santo Padre furono dal P. Tacchi Venturi comunicate al Capo del Governo con la lettera che si acclude.7

  5. Tanto il P. Tacchi Venturi che l'Ecc.mo Monsignor Nunzio ebbero vari colloqui con l'on. Buffarini.8 Questi dichiarò che non accettava i suggerimenti comunicatigli e, a sua volta, dettò a S. E. Monsignor Borgongini-Duca la seguente risposta:

    «Accettare il principio dell'impedimento di matrimonio fra persone di razza ariana e non ariana stabilito dalla nuova legislazione civile, anche agli effetti del matrimonio concordatario - previa la precisazione di casi concordati entro i quali la Chiesa esercita la facoltà di dispensa, che viene ad avere pieni effetti civili».

    Tale proposta fu, come è evidente, giudicata inaccettabile.

  6. Il 30 ottobre Sua Santità diede al P. Tacchi Venturi la seguente istruzione:

    «Non essendosi data nessuna risposta alla domanda di far conoscere alla Santa Sede il testo della nuova legge nella parte concernente il matrimonio fra persone di diversa razza, la Santa Sede viene a trovarsi nella impossibilità di prendere una risoluzione qualsiasi circa un testo ad Essa ignoto».

  7. Finalmente il 2 novembre il Rev.mo P. Tacchi Venturi riusciva ad avere il testo del futuro Decreto-Legge9.

    Nell'esaminarlo si rilevò che l'art. 2° il quale proibiva il concubinato tra cittadini italiani di razza ariana e persone appartenenti ad altre razze poteva presentare una grave difficoltà per i matrimoni contratti solo con rito religioso, essendovi il timore che fossero anch'essi considerati dalla legge come concubinati. Si rilevò invece con soddisfazione che l'art. 7° enumerava già due casi - pericolo di morte e legittimazione di prole - nei quali veniva ammessa la trascrizione del matrimonio religioso. Ciò posto, tutti gli sforzi furono concentrati nel procurare di ottenere che le suddette eccezioni fossero ampliate, specialmente per il caso di un matrimonio religioso contratto tra cattolici di razza diversa.

  8. Poiché le autorità civili incaricate di preparare il progetto di Decreto-Legge - con le quali erano in rapporti l'Ecc.mo Mgr. Nunzio Apostolico e il Rev.mo P. Tacchi Venturi - non vollero recedere dal loro punto di vista, il Santo Padre il 4 novembre si decideva a scrivere personalmente al Capo del Governo, proponendo Egli stesso l'aggiunta di una formula che assicurava la trascrizione nei registri civili dei matrimoni tra cattolici di razza diversa.

    La lettera veniva consegnata al Segretario particolare del Capo del Governo dal Rev.mo P. Tacchi Venturi, il quale, non avendo ottenuta un'udienza speciale, aggiunge una sua lettera personale all'on. Mussolini.10

  9. Il Capo del Governo non rispose alla lettera del Santo Padre, ma il 5 novembre fece sapere al P. Tacchi Venturi per mezzo dell'on. Buffarini - al quale era stata passata l'Augusta lettera del Pontefice - che avrebbe accettato l'inclusione del caso di pericolo di morte e della legittimazione della prole, ma non il rimanente, cioè non l'aggiunta suggerita dal Santo Padre stesso.

  10. In seguito a questa risposta negativa il Santo Padre, con suo Augusto autografo del 5 novembre, si rivolgeva direttamente a S. M. il Re Imperatore, in cui chiedeva che fosse accolta anche la parte precipua del testo modificato.11

  11. Sua Maestà il Re Imperatore, il 7 novembre rispondeva personalmente al Santo Padre,12 dicendo che aveva inviato copia della Lettera Pontificia al Capo del Governo, aggiungendo: «che sarebbe stata tenuta nel massimo conto, ai fini di una soluzione conciliativa dei due punti di vista».

  12. In seguito alla pbblicazione del Decreto-legge approvato il 10 novembre scorso dal Consiglio dei Ministri, il Cardinale Segretario di Stato, in esecuzione degli ordini del Santo Padre, ha indirizzato ieri a S. E. il signor Ambasciatore d'Italia una Nota di protesta, della quale si unisce egualmente il testo.13

1- Ces notes furent soumises aux cardinaux résidants à Rome.

2- Cet article regarde le mariage canonique, auquel tuos les effets civils sont assurés.

3- Voir nr. 5, note 8.

4- Le comte Pignatti Morano di Custoza.

5- Le cardinal Domenico Jorio était préfet de la Congrégation des Sacrements, Mgr. Alfredo Ottaviani «Assesseur» au Saint Office, Mgr. Francesco Borgongini-Duca, nonce en Italie, Mgr. Francesco Bracci, Secrétaire de la Congrégation des Sacrements.

6- Voir Codex Juris Canonici, can. 1070 § I.

7- Non publié.

8- Sous-secrétaire au ministère de l'Intérieur.

9- [Vedi sul sito nella legislazione razziale il RD-L 17 novembre 1938, n. 1728]

10- Non publiée.

11- Non publiée.

12- Non publiée.

13- Non publiée. Au cours de l'audience avec Pie XI le Cardinale Secrétaire d'Etat annota, entre autres, ces paroles du Pape: «Intanto ringraziamo Iddio e Padre Tacchi Venturi risponda a Buffarini che il Santo Padre attende la risposta del Re. E ripetere che Mussolini pensi bene a quello che fa: deve sapere che sono molti gli italiani, anche in alto, malcontenti di Mussolini. È un vulnus al Concordato: Il Santo Padre non si presterà in nessun modo».